CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 29398/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la attribuzione di competenza al Tribunale di Catanzaro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. E’ sorto conflitto negativo in tema di prevenzione personale tra ilTribunale di Catanzaro e la Corte di Appello di Catanzaro in rapporto alladomanda di modifica del provvedimento di primo grado introdotta da De MarcoDomenico in data 5 febbraio 2026.Va premesso che in data 13 gennaio 2025 il Tribunale di Catanzaro haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno e sei mesi con divieto disoggiorno in [OSCURATO:PERSONA].In pendenza del giudizio di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] ha allegato un fattonuovo ed ha chiesto la modifica del provvedimento con l’eliminazione del divietodi soggiorno in [OSCURATO:PERSONA].2. Secondo il Tribunale la competenza a provvedere spetta alla Corte disecondo grado essendo in corso il relativo giudizio.La Corte di Appello solleva, con ordinanza del 18 febbraio 2026, il conflittonegativo ed osserva che la competenza va ricondotta a quanto previstodall’art.11 d.lgs. n.159 del 2011, con attribuzione di tale potere al Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Nel conflitto insorto, la competenza va attribuita alla Corte di Appello diCatanzaro, per le ragioni che seguono.2. Va ribadito l’orientamento interpretativo espresso da Sez. 1, n. 25474 del14/01/2021, Rv. 281445 – 01 secondo cui nel procedimento di prevenzionefinalizzato all'applicazione di una misura di carattere personale, in caso dipendenza del giudizio in grado d'appello, spetta alla corte d'appello, e non altribunale, la competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento dellamisura correlata all'emersione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 11, comma 2, deld.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Si tratta di orientamento applicabile anche al caso della proposta di modificaproveniente dalla parte privata. Ed invero il nucleo essenziale del ragionamentosta nella necessità di realizzare una distinzione tra semplice esecutività edefinitività della decisione di primo grado.3. Si è infatti affermato, anche in ragione dei contenuti della ordinanza n.83del 1995 Corte cost., che la competenza del Tribunale descritta dalla leggeall’attuale art. 11 del d.lgs. n.159 del 2011 (inteso quale organo che ha applicatola misura interessata dalla domanda di revoca o aggravamento) presuppone la«definitività» della relativa decisione, atteggiandosi a competenza di tipoesecutivo, lì dove in pendenza del giudizio di secondo grado la domanda rientranelle attribuzioni del giudice di secondo grado. In particolare, secondo quantoribadito già da Sez. I n.40531 del 9.10.2008, rv 241715 (sulla disciplinaprevigente, descritta in termini analoghi) qualora sia pendente l’impugnazionesulla istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione personale devepronunziarsi il giudice investito dal gravame.Simile orientamento interpretativo, peraltro, è stato di recente riaffermatoda Sez. 1, n. 12521 del 19/03/2026, Rv. 289715 – 01 .Va pertanto dichiarata la competenza della Corte di Appello di Catanzaro,come da dispositivo. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello diCatanzaro cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]