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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18103/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a seguito di giudizio abbreviato alla pena di anno uno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in 6 luglio 2020.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione dell'art. 133 cod. pen. 3.

Le doglianze non hanno alcuna attitudine a rappresentare tale violazione, poiché si oppongono, attraverso generici e inconferenti rilievi, alle precise spiegazioni nuovamente esposte nella sentenza impugnata con riferimento alla commisurazione della pena, considerando appropriatamente la personalità dell'imputato e la sua abituale commissione di condotte illecite, alla stregua di quanto desunto dal ragionato apprezzamento di chiare e convergenti emergenze.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente i ()[OSCURATO:PERSONA] ott)( [OSCURATO:PERSONA]-q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a seguito di giudizio abbreviato alla pena di anno uno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in 6 luglio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione dell'art. 133 cod. pen. 3. Le doglianze non hanno alcuna attitudine a rappresentare tale violazione, poiché si oppongono, attraverso generici e inconferenti rilievi, alle precise spiegazioni nuovamente esposte nella sentenza impugnata con riferimento alla commisurazione della pena, considerando appropriatamente la personalità dell'imputato e la sua abituale commissione di condotte illecite, alla stregua di quanto desunto dal ragionato apprezzamento di chiare e convergenti emergenze. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente i ()[OSCURATO:PERSONA] ott)( [OSCURATO:PERSONA]-q
Sentenza Cassazione n. 18103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris