CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepfte le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo avverso il decreto di rigetto del permesso premio, avanzato da [OSCURATO:PERSONA] che aveva in corso di esecuzione una pena iniziale di anni trenta di reclusione con residuo di anni diciotto mesi due giorni otto alla data del 23 agosto 2015/con un fine pena al 20 novembre 2029. Il Tribunale di sorveglianza confermava il ragionamento sviluppato dal Magistrato di sorveglianza che aveva affermato che: - non vi erano state da parte del detenuto dichiarazioni di collaborazione con la giustizia; - erano ancora in libertà fiancheggiatori e appartenenti al clan camorristico; - non constavano elementi attestanti la cessazione dei collegamenti criminali e la condotta detentiva non pareva regolare, registrandosi un rapporto disciplinare del 2016. 2. Rcorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e con unico e articolato motivo, a mezzo del difensore di fiducia, deduce la violazione dell'art. 30-ter L. 26 luglio 1975, n. 354. Premette che l'ordinanza impugnata non aveva tenuto presente la decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 253 del 4/12/2019) e che era caduto il limite oggettivo, affinché si potesse ottenere un permesso premio, che postulava la collaborazione con la giustizia. Al contrario il provvedimento impugnato aveva valorizzato la mancanza della collaborazione anzidetta e aveva respinto la richiesta facendo leva proprio su detto particolare. Non si era, poi, spiegato in che modo Milone mantenesse i contatti con il clan di appartenenza Veneruso, non risultando latitanti o attività investigative sul clan anzidetto. L'Equipe dell'istituto di pena lo aveva ritenuto pronto, dopo diciassette anni di detenzione, ad una esperienza extramuraria avendo egli dimostrato di partecipare all'attività trattamentale, con ciò dimostrando un'effettiva revisione critica del passato deviante. La decisione non aveva tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo cui i detenuti per un delitto di cui all'art 4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, non dovevano necessariamente svolgere attività di collaborazione con la giustizia per essere ammessi ai permessi premio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto dei contenuti prescrittivi della decisione n. 253 del 2019 Corte cost., omettendo di considerare, ai fini della decisione, il comportamento assunto dal Milone durante l'esecuzione della pena, come attestato nella relazione redatta dall'equipe dell'istituto penitenziario, nonché le risultanze delle informative acquisite che non hanno fornito elementi volti a confermare l'attualità dei collegamenti con il clan, a fronte della lunga detenzione sofferta. 2. Il ricorso si presenta infondato. Con l'ordinanza indicata in premessa, il Tribunale di sorveglianza, confermando le motivazioni sviluppate dal provvedimento impugnato, ha respinto il reclamo proposto dall'odierno ricorrente, condannato in relazione a reati ostativi, avverso il rigetto della istanza di permesso premio, osservando che sulla scorta delle informazioni acquisite ostano al beneficio, da un lato, la mancata collaborazione con la giustizia da parte del condannato che, all'interno dell'associazione denominata "Veneruso", aveva ricoperto il ruolo di reggente e la attuale operatività e attività del gruppo criminale nonché la permanenza in libertà di appartenenti e fiancheggiatori dello stesso, dall'altro, l'assenza di regolarità nella condotta di detenzione. Il Tribunale, pertanto, ha rimarcato che l'istruttoria svolta non ha consentito di acquisire elementi, concreti e specifici, volti ad attestare il definitivo distacco del condannato dall'ambiente criminale di riferimento e la permanenza di dubbi in merito alla intervenuta interruzione di ogni collegamento tra il ricorrente e la criminalità organizzata. Sotto tale profilo, la pronuncia impugnata si presenta del tutto conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019. In tale pronuncia la Corte ha, infatti, precisato che, "trattandosi di reato di affiliazione a una associazione mafiosa (e dei reati a questa collegati), caratterizzato dalle specifiche connotazioni criminologiche prima descritte, la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - da parte di tutte le autorità coinvolte, e in primo luogo ad opera del magistrato di sorveglianza - deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo... Il regime probatorio rafforzato, richiesto, deve altresì estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali.., e.. di entrambi tali elementi grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l'onere di fare specifica allegazione". Ciò giustifica che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi. Allo stesso tempo, il Tribunale ha, altresì, spiegato che, alla luce, anche, dell'ulteriore condanna intervenuta con sentenza del 23.05.17, il Milone, nonostante abbia avviato un processo di revisione critica delle proprie condotte, non ha ancora completato il suo percorso di cambiamento. Per quanto esposto, il provvedimento impugnato si presenta corretto avendo il Tribunale, con attenta e congrua motivazione, rilevato la carenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del beneficio. Il ricorso va, dunque, respinto, non avendo il ricorrente allegato elementi che possano indurre a ritenere superato il collegamento con il clan e con i suoi appartenenti né che possano indurre a ritenere cessata la sua pericolosità sociale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento