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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 36591/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2562/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18671/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; e, per l’effetto, procedeva a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36591/2025 Roma, lì, 10/11/2025

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle modalità di individuazione della pena base, fatta corrispondere alla più elevata tra le pene complessivamente inflitte nelle due sentenze unite in continuazione, anziché alla più elevata tra le pene inflitte per ciascuno dei reati in dette sentenze considerati.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla quantificazione degli aumenti di pena, priva di qualunque giustificazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, in entrambi i motivi con esso proposti.

2. Quanto al primo, occorre rammentare che il giudice dell’esecuzione – che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati, già parzialmente unificati, a norma dell’art. 81 cod. pen., in sede di cognizione – deve scorporare tutti i reati, individuare quello più grave sulla base della maggiore entità della pena in concreto già per essi determinata e infine, su quest’ultima pena, deve operare autonomi aumenti per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261- 01).

L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tale insegnamento, avendo individuato la pena più grave facendo indistinto riferimento alla pena complessiva dei due titoli di condanna presi in considerazione.

3. Quanto al secondo motivo, va invece ribadito che il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena complessiva all’esito della continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche distintamente calcolare gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, fornendo di ciascun aumento congrua e autonoma giustificazione (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).

L’ordinanza impugnata risulta viziata anche sotto quest’ultimo dirimente profilo.

4. Segue l’annullamento dell’ordinanza stessa, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovata valutazione.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2562/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18671/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; e, per l’effetto, procedeva a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36591/2025 Roma, lì, 10/11/2025 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle modalità di individuazione della pena base, fatta corrispondere alla più elevata tra le pene complessivamente inflitte nelle due sentenze unite in continuazione, anziché alla più elevata tra le pene inflitte per ciascuno dei reati in dette sentenze considerati. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla quantificazione degli aumenti di pena, priva di qualunque giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, in entrambi i motivi con esso proposti. 2. Quanto al primo, occorre rammentare che il giudice dell’esecuzione – che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati, già parzialmente unificati, a norma dell’art. 81 cod. pen., in sede di cognizione – deve scorporare tutti i reati, individuare quello più grave sulla base della maggiore entità della pena in concreto già per essi determinata e infine, su quest’ultima pena, deve operare autonomi aumenti per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261- 01). L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tale insegnamento, avendo individuato la pena più grave facendo indistinto riferimento alla pena complessiva dei due titoli di condanna presi in considerazione. 3. Quanto al secondo motivo, va invece ribadito che il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena complessiva all’esito della continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche distintamente calcolare gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, fornendo di ciascun aumento congrua e autonoma giustificazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). L’ordinanza impugnata risulta viziata anche sotto quest’ultimo dirimente profilo. 4. Segue l’annullamento dell’ordinanza stessa, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovata valutazione. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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