CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 34520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) Con sentenza deliberata il 13/12/2021, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del 06/04/2021 con la quale il Tribunale di Campobasso, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto semplice (previa esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede; capo a) e di indebito utilizzo di una carta di credito (capo b) e, con la continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa (pena base per il reato sub b, anni 1 e mesi 9 di reclusione; aumentata per la continuazione di mesi 3 di reclusione ed euro 600 di multa; ridotta alla pena finale per il rito). Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nei termini di seguito indicati di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 129, 336 e 529 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'insussistenza della querela in relazione al reato di furto, Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria e le conclusioni per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso deve essere accolto. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che sia privo di qualsiasi espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile (Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Faedda, Rv. 277843). La denuncia presentata nel caso di specie riveste le caratteristiche appena indicate, in quanto, oltre a essere priva di qualsiasi riferimento formale alla volontà di proporre una "querela", non contiene alcuna espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di furto sub a), perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, mentre la pena irrogata deve essere rideterminata eliminando l'aumento per la continuazione disposto in relazione a detto reato (mesi 3 di reclusione ed euro 600 di multa, ridotti di un terzo per il rito abbreviato). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub A perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione e 400 e