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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10158/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Vincenzo GRIECO con sentenza emessa dal G.U.P. del suddetto Tribunale in data 21 giugno 2012, irrevocabile il 27 ottobre 2018; RILEVATO che, a ragione della decisione, il giudice a quo osservava che, non essendo stato indicato dal giudice della cognizione il termine entro il quale il GRIECO avrebbe dovuto provvedere al pagamento della somma di 120,00 euro fissata a titolo di risarcimento del danno da corrispondere alla persona offesa - adempimento cui era subordinata la concessione del beneficio - tale termine coincideva con quello del passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile; che, nella specie, il condannato aveva effettuato il pagamento solo in data 8 novembre 2023, dunque ad oltre cinque anni dalla irrevocabilità della condanna a pena sospesa; VISTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, con il quale si denuncia l'inosservanza dell'art. 165 cod. pen., avendo errato il giudice di merito nel far coincidere il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio con la data del passaggio in giudicato della sentenza concedente il beneficio, viceversa fissato da Sez.

U Liguori nei cinque anni dal passaggio in giudicato di detta sentenza; OSSERVATO che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01); che il mancato adempimento dell'obbligo risarcitori nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01); RITENUTOche il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che, nella specie, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio è stato assolto dal condannato in data successiva allo spirare del quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza concedente il beneficio, dunque, in conformità a quanto stabilito da Sez.

U, Liguori, dovendosi in tal senso correggere, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento avversato; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Vincenzo GRIECO con sentenza emessa dal G.U.P. del suddetto Tribunale in data 21 giugno 2012, irrevocabile il 27 ottobre 2018; RILEVATO che, a ragione della decisione, il giudice a quo osservava che, non essendo stato indicato dal giudice della cognizione il termine entro il quale il GRIECO avrebbe dovuto provvedere al pagamento della somma di 120,00 euro fissata a titolo di risarcimento del danno da corrispondere alla persona offesa - adempimento cui era subordinata la concessione del beneficio - tale termine coincideva con quello del passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile; che, nella specie, il condannato aveva effettuato il pagamento solo in data 8 novembre 2023, dunque ad oltre cinque anni dalla irrevocabilità della condanna a pena sospesa; VISTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, con il quale si denuncia l'inosservanza dell'art. 165 cod. pen., avendo errato il giudice di merito nel far coincidere il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio con la data del passaggio in giudicato della sentenza concedente il beneficio, viceversa fissato da Sez. U Liguori nei cinque anni dal passaggio in giudicato di detta sentenza; OSSERVATO che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01); che il mancato adempimento dell'obbligo risarcitori nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01); RITENUTOche il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che, nella specie, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio è stato assolto dal condannato in data successiva allo spirare del quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza concedente il beneficio, dunque, in conformità a quanto stabilito da Sez. U, Liguori, dovendosi in tal senso correggere, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento avversato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 no
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