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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 30808/2022

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13303-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 13303 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 479/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 25 novembre 2020, la Corte d’appello di Torino ha accertato l’inesistenza di alcun debito dell’[OSCURATO:PERSONA] (ulteriore a quanto già pagato in sede amministrativa) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: in riforma della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore nei confronti dell’Istituto (per differenza del credito per T.f.r. ammesso allo stato passivo del fallimento della datrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quanto corrispostogli, dal Fondo di Garanzia) nell’importo di € 27.298,95, a seguito del riconoscimento dell’ulteriore somma ricevuta dal Fondo di € 4.359,99 e condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del predetto, della somma di € 22.758,96 oltre accessori di legge;

2. la Corte subalpina ha infatti escluso l’automatica opponibilità delle risultanze dello stato passivo del fallimento all’[OSCURATO:PERSONA], estraneo alla procedura concorsuale e pertanto legittimato a contestarle; e ritenuto corretta la determinazione dell’importo complessivamente corrisposto dal Fondo di Garanzia al lavoratore, negando la spettanza di ulteriori somme, per essere l’importoammesso allo stato passivo del fallimento della società datrice risultante dalla somma degliimporti indicati come dovuti per T.f.r. comprensiva anche di quelli maturati e ancora dovuti dalle due precedenti società datrici; Ric. 2021 n. 13303 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -3-

4. con atto telematico notificato il 21 maggio 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. 297/1982, 98 l. fall. ed omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio, per la non pertinenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata, relativa all’ipotesi di inopponibilità delle risultanze dello stato passivo all’[OSCURATO:PERSONA] per la continuazione con la cessionaria dell’azienda del rapporto del lavoratore ammesso allo stato passivo della già datrice cedente, e pertanto di vigenza del suo rapporto di lavoro; non applicabile nel caso di specie, nella ricorrenza dei presupposti (insolvenza datoriale, cessazione del rapporto di lavoro, accertamento del credito nella procedura concorsuale secondo le sue regole) per l’intervento del Fondo di Garanzia, tenuto al pagamento del credito nella misura in cui ammesso allo stato passivo, in assenza di una sua impugnazione, indipendentemente dalla partecipazione o meno al fallimento; con motivazione della sentenza “apodittica, indeterminata e priva di senso” in riferimento all’inopponibilità dello stato passivo esecutivo quando non sia oggetto di contestazione in sé l’obbligo di intervento del Fondo di Garanzia, ma semplicemente l’entità del credito ammesso (unico motivo);

2. esso è infondato; 3.giova avviare l’esame dall’ormai consolidato principio, pertanto da ribadire, secondo cui l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'[OSCURATO:PERSONA] per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione Ric. 2021 n. 13303 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -4- previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, primo comma l. 297/1982 e che pertanto sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. in capo al datore di lavoro e che, in tale momento, esso si trovi in stato di insolvenza (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277, in motivazione subp.to 22; con richiamo specifico, tra le altre, da: Cass. 28 novembre 2019, n. 31128);

3.1. nella distinzione della natura autonoma dell'obbligo previdenziale di corresponsione al lavoratore della prestazione del Fondo di Garanzia dal suo credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, si è osservato, in particolare, che essa “impedisce all'[OSCURATO:PERSONA] di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro” (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277, in motivazione subp.to 18);

3.2. nel caso di specie, tuttavia, la Corte d’appello ha accertato la corretta determinazione dell’importo complessivamente liquidato dal Fondo di Garanzia al lavoratore, negando la spettanza di ulteriori somme, per essere “l’importo di € 63.851,30” (ammesso allo stato passivo del fallimento della società datrice) “risultante … dalla somma deg li importi indicati come dovuti per TFR dalle ultime buste paga emesse dall’impresa“[OSCURATO:SOCIETA]”, dalla“srl [OSCURATO:PERSONA]” e dalla “sas [OSCURATO:PERSONA]” … senza considerare che l’importo di € 36.552,35 indicato nell’ultima busta paga dell’impresa fallita comprendeva sia il TFR maturato alle dipendenze della stessa sia … il TFR maturato e ancora dovuto dalle due società precedenti datrici” (così al primo capoverso di pg. 11 della sentenza).

Sicché, appare evidente che la Corte subalpina abbia rispettato la suindicata distinzione, restando nell’alveo del diritto del lavoratore, distinto ed autonomo, alla determinazione corretta di una prestazione previdenziale, e pertanto della legittima Ric. 2021 n. 13303 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -5- contestabilità delle risultanze dello stato passivo del fallimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], estraneo alla procedura concorsuale.

Il negato T.f.r. maturato dal lavoratore (ed erroneamente ammesso allo stato passivo del fallimento) alle dipendenze delle due datrici di lavoro precedenti laterza poi fallita (senza alcun rapporto di continui tà dei diversi rapporti di lavoro), rispetto alla quale soltanto l’Istituto è tenuto, quale gestore del Fondo di Garanzia, all’erogazione della prestazione previdenziale per la mancata corresponsione del T.f.r. soltanto a suo carico, non integra infatti “ragione interna al rapporto di lavoro” tra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ostativa alla possibilità di contestazione dell’[OSCURATO:PERSONA]; 3.3.infine, è palesemente irrilevante il censurato richiamo della sentenza, siccomenon pertinente al caso di specie, di giurisprudenza di legittimità relativa ad ipotesi in effetti diversa (di inopponibilità delle risultanze dello stato passivo all’[OSCURATO:PERSONA] per la continuazione, da parte del lavoratore ammesso allo stato passivo della già datrice cedente, con la cessionaria dell’azienda del rapporto di lavoro, pertanto non cessato), prima ancora che per la conformità del dispositivo della sentenza al diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma c.p.c. (Cass. 24 giugno 2015, n. 13086; Cass.13 agosto 2018, n. 20719), per la coerenza argomentativa del percorso decisionale, tutt’altro che “apodittico, indeterminato e privo di senso”;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 3.500,00 per Ric. 2021 n. 13303 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -6- compensi professionali, oltre rimborso di spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13303-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 13303 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 479/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 25 novembre 2020, la Corte d’appello di Torino ha accertato l’inesistenza di alcun debito dell’[OSCURATO:PERSONA] (ulteriore a quanto già pagato in sede amministrativa) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: in riforma della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore nei confronti dell’Istituto (per differenza del credito per T.f.r. ammesso allo stato passivo del fallimento della datrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quanto corrispostogli, dal Fondo di Garanzia) nell’importo di € 27.298,95, a seguito del riconoscimento dell’ulteriore somma ricevuta dal Fondo di € 4.359,99 e condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del predetto, della somma di € 22.758,96 oltre accessori di legge; 2. la Corte subalpina ha infatti escluso l’automatica opponibilità delle risultanze dello stato passivo del fallimento all’[OSCURATO:PERSONA], estraneo alla procedura concorsuale e pertanto legittimato a contestarle; e ritenuto corretta la determinazione dell’importo complessivamente corrisposto dal Fondo di Garanzia al lavoratore, negando la spettanza di ulteriori somme, per essere l’importoammesso allo stato passivo del fallimento della società datrice risultante dalla somma degliimporti indicati come dovuti per T.f.r. comprensiva anche di quelli maturati e ancora dovuti dalle due precedenti società datrici; Ric. 2021 n. 13303 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- 4. con atto telematico notificato il 21 maggio 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. 297/1982, 98 l. fall. ed omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio, per la non pertinenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata, relativa all’ipotesi di inopponibilità delle risultanze dello stato passivo all’[OSCURATO:PERSONA] per la continuazione con la cessionaria dell’azienda del rapporto del lavoratore ammesso allo stato passivo della già datrice cedente, e pertanto di vigenza del suo rapporto di lavoro; non applicabile nel caso di specie, nella ricorrenza dei presupposti (insolvenza datoriale, cessazione del rapporto di lavoro, accertamento del credito nella procedura concorsuale secondo le sue regole) per l’intervento del Fondo di Garanzia, tenuto al pagamento del credito nella misura in cui ammesso allo stato passivo, in assenza di una sua impugnazione, indipendentemente dalla partecipazione o meno al fallimento; con motivazione della sentenza “apodittica, indeterminata e priva di senso” in riferimento all’inopponibilità dello stato passivo esecutivo quando non sia oggetto di contestazione in sé l’obbligo di intervento del Fondo di Garanzia, ma semplicemente l’entità del credito ammesso (unico motivo); 2. esso è infondato; 3.giova avviare l’esame dall’ormai consolidato principio, pertanto da ribadire, secondo cui l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'[OSCURATO:PERSONA] per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione Ric. 2021 n. 13303 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, primo comma l. 297/1982 e che pertanto sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. in capo al datore di lavoro e che, in tale momento, esso si trovi in stato di insolvenza (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277, in motivazione subp.to 22; con richiamo specifico, tra le altre, da: Cass. 28 novembre 2019, n. 31128); 3.1. nella distinzione della natura autonoma dell'obbligo previdenziale di corresponsione al lavoratore della prestazione del Fondo di Garanzia dal suo credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, si è osservato, in particolare, che essa “impedisce all'[OSCURATO:PERSONA] di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro” (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277, in motivazione subp.to 18); 3.2. nel caso di specie, tuttavia, la Corte d’appello ha accertato la corretta determinazione dell’importo complessivamente liquidato dal Fondo di Garanzia al lavoratore, negando la spettanza di ulteriori somme, per essere “l’importo di € 63.851,30” (ammesso allo stato passivo del fallimento della società datrice) “risultante … dalla somma deg li importi indicati come dovuti per TFR dalle ultime buste paga emesse dall’impresa“[OSCURATO:SOCIETA]”, dalla“srl [OSCURATO:PERSONA]” e dalla “sas [OSCURATO:PERSONA]” … senza considerare che l’importo di € 36.552,35 indicato nell’ultima busta paga dell’impresa fallita comprendeva sia il TFR maturato alle dipendenze della stessa sia … il TFR maturato e ancora dovuto dalle due società precedenti datrici” (così al primo capoverso di pg. 11 della sentenza). Sicché, appare evidente che la Corte subalpina abbia rispettato la suindicata distinzione, restando nell’alveo del diritto del lavoratore, distinto ed autonomo, alla determinazione corretta di una prestazione previdenziale, e pertanto della legittima Ric. 2021 n. 13303 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- contestabilità delle risultanze dello stato passivo del fallimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], estraneo alla procedura concorsuale. Il negato T.f.r. maturato dal lavoratore (ed erroneamente ammesso allo stato passivo del fallimento) alle dipendenze delle due datrici di lavoro precedenti laterza poi fallita (senza alcun rapporto di continui tà dei diversi rapporti di lavoro), rispetto alla quale soltanto l’Istituto è tenuto, quale gestore del Fondo di Garanzia, all’erogazione della prestazione previdenziale per la mancata corresponsione del T.f.r. soltanto a suo carico, non integra infatti “ragione interna al rapporto di lavoro” tra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ostativa alla possibilità di contestazione dell’[OSCURATO:PERSONA]; 3.3.infine, è palesemente irrilevante il censurato richiamo della sentenza, siccomenon pertinente al caso di specie, di giurisprudenza di legittimità relativa ad ipotesi in effetti diversa (di inopponibilità delle risultanze dello stato passivo all’[OSCURATO:PERSONA] per la continuazione, da parte del lavoratore ammesso allo stato passivo della già datrice cedente, con la cessionaria dell’azienda del rapporto di lavoro, pertanto non cessato), prima ancora che per la conformità del dispositivo della sentenza al diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma c.p.c. (Cass. 24 giugno 2015, n. 13086; Cass.13 agosto 2018, n. 20719), per la coerenza argomentativa del percorso decisionale, tutt’altro che “apodittico, indeterminato e privo di senso”; 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 3.500,00 per Ric. 2021 n. 13303 sez. ML -ud. 14-09-2022 -6- compensi professionali, oltre rimborso di spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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