CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 20250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COSENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al condannato; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto il provvedimento che revoca la sospensione condizionale della pena per commissione di ulteriore delitto nel quinquennio ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è sufficientemente motivato con l'indicazione di quale sia il reato commesso nel quinquennio per cui è stata inflitta pena detentiva che ha scattare la revoca del beneficio (come ha fatto nel caso in esame il giudice dell'esecuzione che lo ha individuato come quello commesso il 9 agosto 2024) senza che sia necessaria ulteriore motivazione trattandosi, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, di un provvedimento vincolato in cui il giudice dell'esecuzione non esercita alcuna discrezionalità; la circostanza che il giudice dell'esecuzione non abbia scritto esplicitamente nell'ordinanza impugnata che per il reato commesso nel quinquennio sia stata inflitta pena detentiva è irrilevante, posto che la circostanza risulta documentalmente dagli atti dell'esecuzione (condanna ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 23 giugno 2025 per i delitti degli artt. 612 cod. pen., 4 I. 2 ottobre 1967, n. 895, 76 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] ni (L-F- , DepoS‘TA., 1.3 6 026 Giok»wo Ai POP-lei-041 sasfià ~Io