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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00933/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ricostruzione dei fatti da cui è possibile desumere la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato: artifici e raggiri, induzione in errore sul presupposto di un pericolo immaginario di sequele giudiziarie, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto con altrui danno); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva originariamente contestata per il reato di estorsione, poi riqualificato in truffa, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, ferma restando l'analoga indole dei suddetti delitti, ha confermato la recidiva con corretti argomenti logici e giuridici e con specifico riferimento alla condotta contestata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sui precedenti per reati analoghi e sulla accresciuta pericolosità, dimostrata anche dalla contestuale commissione di condotte simili a quella per cui si procede ai danni di una differente persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ricostruzione dei fatti da cui è possibile desumere la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato: artifici e raggiri, induzione in errore sul presupposto di un pericolo immaginario di sequele giudiziarie, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto con altrui danno); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva originariamente contestata per il reato di estorsione, poi riqualificato in truffa, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, ferma restando l'analoga indole dei suddetti delitti, ha confermato la recidiva con corretti argomenti logici e giuridici e con specifico riferimento alla condotta contestata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sui precedenti per reati analoghi e sulla accresciuta pericolosità, dimostrata anche dalla contestuale commissione di condotte simili a quella per cui si procede ai danni di una differente persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1estensore I
Sentenza Cassazione n. 00933/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris