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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 02497/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24910-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] di SICILIA N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 924/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 24910/2020 Numero sezionale 10197/2021 Numero di raccolta generale 2497/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 924/2019, pubblicata il 23/12/2019, con la quale, in due giudizi riuniti, riformando la sentenza di primo grado ha ritenuto tardiva l’opposizione a ingiunzione emessa dal Comune di Fara in Sabina per il pagamento di quanto dovuto per la fornitura idrica effettuata sulla sua proprietà, in ragione del superamento del termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato .

Il Comune intimato non ha formulato difese.

2. Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla ingiunzione n. 578 del 2016, emessa ex art. 3 r.d. n. 639 del 2010, con la quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva intimato il pagamento di oltre € 3.000 per fornitura idrica in favore di una sua abitazione; eccepiva la prescrizione ( RG n. 120 del 2017).

3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accoglieva l’opposizione; il Comune proponeva appello sostenendo che l’opposizione era inammissibile in quanto andava proposta, nelle forme del rito del lavoro, con ricorso notificato e depositato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

4. Nel frattempo [OSCURATO:PERSONA] proponeva altra opposizione avverso il preavviso di fermo comminato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per un credito di € 3.300 in dipendenza, sempre, della ritenuta tardività della precedente opposizione. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accoglieva l’opposizione e annullava il fermo in quanto riteneva operativa la prescrizione.

Anche avverso detta pronuncia il Comune proponeva appello.

5. Riuniti i giudizi in appello, il Tribunale accoglieva l’appello con riferimento alla prima opposizione alla ingiunzione di Ric. 2020 n. 24910 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 24910/2020 Numero sezionale 10197/2021 Numero di raccolta generale 2497/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 pagamento (depositata il 10 marzo 2017), mentre rigettava l’appello con riferimento alla seconda.

Con riferimento alla prima opposizione assumeva che l’atto di citazione era stato iscritto a ruolo e depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 6 del d.lgs. m. 150 del 2011, e quindi era tardivo.

In proposito riteneva che andasse osservato il rito del lavoro, e dunque occorresse avere riguardo, ai fini della tempestività dell’opposizione, alla data del deposito dell’atto giudiziale, anche se avviato nella forma dell’atto di citazione.

Ritenuto che:

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cui controparte non resiste si fonda su due motivi : I) violazione dell’ Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797 , ove si dispone che <<Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2, si puo' proporre opposizione davanti all' autorita' giudiziaria ordinaria.

L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ; II) violazione della medesima norma>>.

Si sostiene in sostanza che la materia non sia regolata, per quanto riguarda il rito, dall’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, ma piuttosto nell’ambito del r.d. citato, non trattandosi di opposizione a ordinanza ingiunzione, ma di opposizione a un titolo di formazione stragiudiziale, la quale per espresso disposto normativo va proposta nelle forme dell’ordinario giudizio di cognizione.

2. Il motivo, al di là di una non troppo lineare esposizione dello svolgimento del giudizio e dei motivi di ricorso che non ne ostacola tuttavia la comprensione, è fondato.

È invero evidente che la materia de qua non concerne l’applicazione di una delle sanzioni amministrative previste dall’art. 22 della l. n. 689 del Ric. 2020 n. 24910 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 24910/2020 Numero sezionale 10197/2021 Numero di raccolta generale 2497/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 1981, l’opposizione avverso le quali va proposta ex art. 6, comma 6, del d.Lgs. n. 150 del 2011, nelle forme del rito del lavoro, come apoditticamente ritenuto dal giudice a quo.

3. La fattispecie dedotta in giudizio deve invece ritenersi regolata dall’art. 32 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in vigore dal 6 ottobre 2011.

In base a tale norma <<1.

Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione>>.

4. Dovendo dunque l’opposizione svolgersi nelle forme del rito ordinario di cognizione – in quanto diretta a contestare il fondamento non di una sanzione amministrativa ma di una ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici – il giudice dell’appello avrebbe dovuto fare riferimento, per verificare la tempestività dell’opposizione eseguita nelle forme del rito ordinario, alla normativa di cui agli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982: avrebbe cioè dovuto controllare che la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale fosse intervenuta nei termini, rimanendo invece irrilevante il momento del suo deposito nella cancelleria del giudice adito.

5. Conclusivamente, il ricorso va accolto; la Corte, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rieti, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM Ric. 2020 n. 24910 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 24910/2020 Numero sezionale 10197/2021 Numero di raccolta generale 2497/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rieti anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 nella camera di consiglio della sezione sesta - sottosezione terza civile. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24910 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24910-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] di SICILIA N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 924/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 24910/2020 Numero sezionale 10197/2021 Numero di raccolta generale 2497/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 924/2019, pubblicata il 23/12/2019, con la quale, in due giudizi riuniti, riformando la sentenza di primo grado ha ritenuto tardiva l’opposizione a ingiunzione emessa dal Comune di Fara in Sabina per il pagamento di quanto dovuto per la fornitura idrica effettuata sulla sua proprietà, in ragione del superamento del termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato . Il Comune intimato non ha formulato difese. 2. Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla ingiunzione n. 578 del 2016, emessa ex art. 3 r.d. n. 639 del 2010, con la quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva intimato il pagamento di oltre € 3.000 per fornitura idrica in favore di una sua abitazione; eccepiva la prescrizione ( RG n. 120 del 2017). 3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accoglieva l’opposizione; il Comune proponeva appello sostenendo che l’opposizione era inammissibile in quanto andava proposta, nelle forme del rito del lavoro, con ricorso notificato e depositato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. 4. Nel frattempo [OSCURATO:PERSONA] proponeva altra opposizione avverso il preavviso di fermo comminato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per un credito di € 3.300 in dipendenza, sempre, della ritenuta tardività della precedente opposizione. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accoglieva l’opposizione e annullava il fermo in quanto riteneva operativa la prescrizione. Anche avverso detta pronuncia il Comune proponeva appello. 5. Riuniti i giudizi in appello, il Tribunale accoglieva l’appello con riferimento alla prima opposizione alla ingiunzione di Ric. 2020 n. 24910 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 24910/2020 Numero sezionale 10197/2021 Numero di raccolta generale 2497/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 pagamento (depositata il 10 marzo 2017), mentre rigettava l’appello con riferimento alla seconda. Con riferimento alla prima opposizione assumeva che l’atto di citazione era stato iscritto a ruolo e depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 6 del d.lgs. m. 150 del 2011, e quindi era tardivo. In proposito riteneva che andasse osservato il rito del lavoro, e dunque occorresse avere riguardo, ai fini della tempestività dell’opposizione, alla data del deposito dell’atto giudiziale, anche se avviato nella forma dell’atto di citazione. Ritenuto che: 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cui controparte non resiste si fonda su due motivi : I) violazione dell’ Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797 , ove si dispone che <<Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2, si puo' proporre opposizione davanti all' autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ; II) violazione della medesima norma>>. Si sostiene in sostanza che la materia non sia regolata, per quanto riguarda il rito, dall’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, ma piuttosto nell’ambito del r.d. citato, non trattandosi di opposizione a ordinanza ingiunzione, ma di opposizione a un titolo di formazione stragiudiziale, la quale per espresso disposto normativo va proposta nelle forme dell’ordinario giudizio di cognizione. 2. Il motivo, al di là di una non troppo lineare esposizione dello svolgimento del giudizio e dei motivi di ricorso che non ne ostacola tuttavia la comprensione, è fondato. È invero evidente che la materia de qua non concerne l’applicazione di una delle sanzioni amministrative previste dall’art. 22 della l. n. 689 del Ric. 2020 n. 24910 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 24910/2020 Numero sezionale 10197/2021 Numero di raccolta generale 2497/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 1981, l’opposizione avverso le quali va proposta ex art. 6, comma 6, del d.Lgs. n. 150 del 2011, nelle forme del rito del lavoro, come apoditticamente ritenuto dal giudice a quo. 3. La fattispecie dedotta in giudizio deve invece ritenersi regolata dall’art. 32 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in vigore dal 6 ottobre 2011. In base a tale norma <<1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione>>. 4. Dovendo dunque l’opposizione svolgersi nelle forme del rito ordinario di cognizione – in quanto diretta a contestare il fondamento non di una sanzione amministrativa ma di una ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici – il giudice dell’appello avrebbe dovuto fare riferimento, per verificare la tempestività dell’opposizione eseguita nelle forme del rito ordinario, alla normativa di cui agli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982: avrebbe cioè dovuto controllare che la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale fosse intervenuta nei termini, rimanendo invece irrilevante il momento del suo deposito nella cancelleria del giudice adito. 5. Conclusivamente, il ricorso va accolto; la Corte, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rieti, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. PQM Ric. 2020 n. 24910 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 24910/2020 Numero sezionale 10197/2021 Numero di raccolta generale 2497/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rieti anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 nella camera di consiglio della sezione sesta - sottosezione terza civile. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24910 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D
Sentenza Cassazione n. 02497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris