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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09117/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che da una più attenta analisi la condotta del ricorrente appariva aderente alla fattispecie di cui all'art. 712 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, a fronte della esauriente motivazione della Corte di appello sulla sussistenza del dolo nella condotta del ricorrente, il ricorso si limita a generiche considerazioni, senza alcun confronto preciso con la sentenza impugnata (non vengono mai citati né il ricorrente, né il fatto oggetto del processo) per cui lo stesso, essendo privo di specificità, deve essere ritenuto inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga /7- C.[OSCURATO:PERSONA] CANCELLERtA IL -2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che da una più attenta analisi la condotta del ricorrente appariva aderente alla fattispecie di cui all'art. 712 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, a fronte della esauriente motivazione della Corte di appello sulla sussistenza del dolo nella condotta del ricorrente, il ricorso si limita a generiche considerazioni, senza alcun confronto preciso con la sentenza impugnata (non vengono mai citati né il ricorrente, né il fatto oggetto del processo) per cui lo stesso, essendo privo di specificità, deve essere ritenuto inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga /7- C.[OSCURATO:PERSONA] CANCELLERtA IL -2
Sentenza Cassazione n. 09117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris