Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28720/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza della Corte d'appello di Lecce indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità l'appello dallo stesso proposto nei confronti della sentenza del 20/1/2021 del Tribunale di Brindisi, lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU, per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità del gravame senza aver previamente instaurato il contraddittorio, come imposto dall'art. 111 Cost.; con un secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione con riferimento alla affermazione della propria responsabilità, in quanto la stessa era stata basata unicamente su un accertamento tributario presuntivo; con un terzo motivo ha contestato il rilievo della genericità del proprio atto d'appello, in quanto con esso era stata contestata l'idoneità dell'accertamento induttivo dell'amministrazione finanziaria a giustificare l'affermazione della propria responsabilità, pur avendo optato per il rito abbreviato; con un quarto motivo ha ribadito la specificità del proprio atto di impugnazione anche nella parte relativa alla richiesta di riduzione della pena.

Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, essendo stato già chiarito che è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (così Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274811; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031).

Osservato che gli altri motivi sono privi di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale è stato analiticamente evidenziato come l'appello dell'imputato fosse privo di autentico confronto critico con le ragioni della condanna (che era stata fondata su quanto emergente dalla comunicazione di notizia di reato dell'Agenzia delle Entrate e dagli esiti delle indagini svolte), in quanto tale atto consisteva nella mera asserzione della insufficienza dell'accertamento induttivo a giustificare, nonostante l'opzione per il rito abbreviato, l'affermazione di responsabilità, e nella doglianza in ordine alla mancata applicazione della diminuente del rito alla pena accessoria, che però era stata applicata; l'ampia e analitica illustrazione delle ragioni della decisione di inammissibilità, correttamente basata sul raffronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e il contenuto dell'atto d'appello, non è stata considerata dal ricorrente, che ha, in sostanza, ribadito le medesime censure, che determinano la genericità, oltre che la manifesta infondatezza, anche dei motivi di ricorso per cassazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza, oltre che la genericità, dei rilievi cui è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza della Corte d'appello di Lecce indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità l'appello dallo stesso proposto nei confronti della sentenza del 20/1/2021 del Tribunale di Brindisi, lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU, per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità del gravame senza aver previamente instaurato il contraddittorio, come imposto dall'art. 111 Cost.; con un secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione con riferimento alla affermazione della propria responsabilità, in quanto la stessa era stata basata unicamente su un accertamento tributario presuntivo; con un terzo motivo ha contestato il rilievo della genericità del proprio atto d'appello, in quanto con esso era stata contestata l'idoneità dell'accertamento induttivo dell'amministrazione finanziaria a giustificare l'affermazione della propria responsabilità, pur avendo optato per il rito abbreviato; con un quarto motivo ha ribadito la specificità del proprio atto di impugnazione anche nella parte relativa alla richiesta di riduzione della pena. Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, essendo stato già chiarito che è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (così Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274811; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031). Osservato che gli altri motivi sono privi di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale è stato analiticamente evidenziato come l'appello dell'imputato fosse privo di autentico confronto critico con le ragioni della condanna (che era stata fondata su quanto emergente dalla comunicazione di notizia di reato dell'Agenzia delle Entrate e dagli esiti delle indagini svolte), in quanto tale atto consisteva nella mera asserzione della insufficienza dell'accertamento induttivo a giustificare, nonostante l'opzione per il rito abbreviato, l'affermazione di responsabilità, e nella doglianza in ordine alla mancata applicazione della diminuente del rito alla pena accessoria, che però era stata applicata; l'ampia e analitica illustrazione delle ragioni della decisione di inammissibilità, correttamente basata sul raffronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e il contenuto dell'atto d'appello, non è stata considerata dal ricorrente, che ha, in sostanza, ribadito le medesime censure, che determinano la genericità, oltre che la manifesta infondatezza, anche dei motivi di ricorso per cassazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza, oltre che la genericità, dei rilievi cui è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 28720/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris