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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41190/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato n orso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto «di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale, soprattutto a fronte del rilevato rinvenimento di una rudimentale contabilità del traffico illecito delle sostanze droganti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigheré\stnsore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] fostanzo DE O S ! T .\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato n orso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto «di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale, soprattutto a fronte del rilevato rinvenimento di una rudimentale contabilità del traffico illecito delle sostanze droganti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigheré\stnsore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] fostanzo DE O S ! T .\
Sentenza Cassazione n. 41190/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris