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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18341/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20963‒2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giulio , rappresentat i e difesi, per procura speciale a margine delricorso, dagli avv.ti Andrea AMATUCCI e Fabrizio AMATUCCI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Tortona, n. 4, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -controricorrente - nonché Oggetto: Tributi– sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) è elettivamente domiciliato; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4901/18/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 05/12/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 aprile 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di unavviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPESper l’anno d’imposta 2014 emesso dall’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. della G.d.F., nei confronti dei contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali responsabili solidali ai fini sanzionatori per essere amministratori di fatto della società verificata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla quale veniva contestat a l’omessa tenuta delle scritture contabili, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ed il ruolo tenuto da tale società nell’ambito di una frode cd. carosello, di missing tradera favore di altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]., beneficiaria finale della frode.

In buona sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata di fatto dai predetti contribuenti, acquistava merci in esenzione IVA, con presentazione di false dichiarazioni di intento, che poi cedevaalla [OSCURATO:SOCIETA]. che a sua volta le rivendeva a fornitori nazionali od operatori comunitari a prezzi concorrenziali, non avendo subito il costo dell’IVA.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale di legittimità che andava condiviso, che l’esimente di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del2003, che prevede la «riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie», applicabile anche agli amministratori di fatto, non trova applicazione nelle ipotesi in cui sia dimostrato che la persona giuridica sia stata costituita artificiosamente, a fini illeciti, come era accaduto nel caso di specie in cui, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate, era emerso chiaramente che «1) la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società cartiera, da cui la [OSCURATO:SOCIETA] traeva indebiti vantaggi fiscali; 2) che gli odierni appellati sono stati identificati sia come amministratori di fatto della società, sia come effettivi beneficiari della frode carosello; 3) che la [OSCURATO:PERSONA] era entità costituita ricorrendo a soggetti prestanome, all’unico scopo di creare una schermatura che celasse le vere identità dei soggetti che operavano tramite la società stessa».

In tal senso deponevano, secondo la CTR, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., definitasi testa di legno, la notaia Capodiferro e [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. La prima aveva riferito di essere stata accompagnata da tale [OSCURATO:PERSONA] , su invito di una persona che la G.d.F. aveva identificato in [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, presso il notaio Capodiferro che aveva rogitato tutti gli atti sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] (altra società implicata nella frode carosello).

2.2. La seconda aveva identificato, tramite riferimenti telefonici, fra i soggetti attivamente partecipi alle fasi di rogito sia il [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA].

2.3. La terza, infine, aveva ridimensionato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che gli appellanti indicavano quale vero dominus della società, chiarendo il ruolo apicale ricoperto, invece, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costantini, assidui frequentatori della sede della [OSCURATO:SOCIETA].

«ove si muovevano tutt’altro che come ospiti, e non agivano, fra di loro né con altri, mostrando rapporti di soggezione o, comunque, di subordinazione gerarchica. [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato dalla Taloni come il soggetto che l’aveva assunta e poi licenziata (assieme a [OSCURATO:PERSONA])».

2.4. Aggiungeva la CTR, in relazione alla questione della pendenza di un giudizio penale a carico dei tre soggetti, che la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero ha riguardato reati tributari “documentali”, concernenti la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele e l’emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti, come tali inidonei a demolire la rappresentazione dei fatti data dall’Ufficio «che anzi [aveva] trovato conferma quanto alla consistenza della frode carosello, per cui è sopravvissuto un diverso “troncone” d’indagine».

2.5. Sosteneva, inoltre, la CTR che «ogni censura relativa a presunte violazioni del diritto di difesa degli amministratori di fatto [doveva] ritenersi infondata, alla luce delle risultanze emergenti dagli atti procedimentali».

3. Avverso tale statuizione il Costantino ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi , cui l’ Agenzia delle entrate intimata replica con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso successivo affidato a cinque motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso il Costantini e d il [OSCURATO:PERSONA] deducono «violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione degli artt. 9 e 11 Dec.

Lgs. n. 472/1997 in relazione all'art. 360 cpc c I n. 3 in mancanza assoluta del requisito del beneficio o vantaggio da parte dei presunti amministratori di fatto ed a causa dell'inderogabilitàdell'art. 7 dl 269/2003 in relazione all'art. 360 cpc c. i n. 3 (sulla sanzionabilità esclusiva in capo alle persone giuridiche) - Operatività del favor rei in materia sanzionatoria - violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria ex art. 3 d.lgs. n. 472/97 in relazione all'art. 360 cpc c.1 n. 3 e mancanza assoluta di elementi probatori a sostegno della fictio iuris , dell'effettivo beneficio economico e della configurabilità di amministratori di fatto degli agenti di commercio».

1.1. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sia per l’interpretazione fatta dalla CTR, in difformità agli orientamenti giurisprudenziali, del disposto di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, di esclusione da responsabilità sanzionatoria dell’amministratore, anche di fatto, di una persona giuridica ammettendone la sanzionabilità attraverso l’applicazione degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, sia per avere erroneamente ritenuto sussistenti nella specie gli elementi probatori che individuavano nei due ricorrenti gli amministratori di fatto della società e i beneficiari diretti dell’attività svolta.

Elementi tratti solo dalle dichiarazioni testimoniali di terzi , utilizzati come prove anziché come meri indizi.

2. Con il secondo motivo deducono la «violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e 36 d.lgs 546/1992 in relazione all'art.360 cpc c.

I n. 3 e 4 per carenza di motivazione sentenza CTR - irrilevanza ed erroneità delle valutazioni effettuate sull'attività di gestione e sulla gestione unitaria delle società coinvolte - mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio a sostegno della qualifica di amministratore di fatto del resistente».

2.1. I ricorrenti in particolare sostengono che «Ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratori di fatto alcun elemento rilevante evidenziato dal ricorrente nel giudizio di appello, è stato valutato dalla CTR come il fatto che nel periodo dell’accertamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata prevalentemente amministrata dal Mele unitamente a Venditti, che peraltro deteneva le quote dell’intero capitale sociale della stessa ed era l’unico abilitato a operare sui conti bancari intestati alla Società»; che «il Costantino non risultava mai e in alcun modo incaricato dagli organi sociali a svolgere incombenze di sorta, tanto più amministrative-gestionali o di natura tributaria»; che «non emerge in alcun modo –né in concreto è stato accertato dalla G.d.F. – qu ale beneficio economico il Costantino avrebbe tratto dalla commissione delle asserite violazioni.

Né […] possono assumere rilevanza le mansioni amministrative delegate al Vigliosi».

3. Con il terzo motivo deducono la «violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 l. 212/2000 in relazione all'art. 360 co. l n. 3. rilevanza della mancanza di contraddittorio obbligatorio con amministratore di fatti in presenza di tributi armonizzati».

3.1. Sostengono i ricorrenti che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non vi era stata alcuna possibilità di contraddittorio endoprocedimentale, né alcuna redazione del PVC in capo al contribuente, sebbene si vertesse in materia di IVA, seppur limitato alle sanzioni, e che in sede di contradditorio il Costantini avrebbe potuto dimostrare, relativamente ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]., che «egli svolgeva effettivamente il ruolo di agente di commercio nell’anno 2015 e pertanto estraneo a qualsiasi tipologia di attività direttiva e di gestione».

4. Con il primo motivo del ricorso successivo, proposto dal [OSCURATO:PERSONA], viene dedotta la «Violazione ex art. 360 n. 3 c.p. c. di norme di legge ed in particolare dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003) e degli artt. 11 e 12 prel. con conseguente erronea applicazione dell'art. 9, o 11 del d.lgs. n. 472 del 1997».

4.1. Lamenta il ricorrente «una macroscopica violazione di legge derivante dall’implicita applicazione di una disposizione abrogata.

In particolare,si rileva che l'amministrazione tributaria prima e le corti territoriali poi ritenevano non applicabile, nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003) -la quale pone la responsabilità tributaria per fatti commessi dalla persona giuridica in capo esclusivamente a quest'ultima - ed applica vano di fatto il disposto di cui all’art. 9, o 11, del d.lgs. n. 472 del 1997 abrogato dal Decreto-legge prima citato, incorrendo in una manifesta violazione degli artt. 11 e 12 prel.

Lo scrivente ritiene che, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che il testo normativo precedente ponga ancor a oggi delle eccezioni alla regola poi enunciata dal testo, il caso di specie non presentasse comunque i requisiti per l'integrazione dell'eccezione de qua e, segnatamente, della qualificazione del ricorrente come beneficiario della frode, e che comunque la sentenzaevidenziasse una manifesta contraddizione tra iter logico adottato -che deponeva per l'esclusiva responsabilità della persona fisica - e dispositivo - che sanciva una responsabilità solidale» (ricorso, pag. 5).

5. Con il secondo motivo deduce la «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per carenza dei requisiti di validità elencati dall’art.132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. ed in particolare per l 'inesistenza/apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi in ordine alla qualificazione del ricorrente come beneficiario della frode».

5.1. Lamenta il ricorrente «la nullità della sentenza per manifesta carenza degli elementi richiesti dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. ai fini della validità del provvedimento decisorio, in quanto laCommissione Regionale, nonostante puntuale motivo articolato in sede di ricorso dalla difesa, aveva del tutto omesso di motivare in ordine alle ragioni poste a fondamento della qualifica del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale beneficiario del sistema fraudolento.

Invero la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso proposto basando la propria pronuncia sull’assenza di elementi che suffragassero la qualità del ricorrente come beneficiario della frode; tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello ritenendo accertata la qualità di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], ma non riferiva alcunché sui beneficiari della frode lasciando, pertanto, la richiesta della difesa inevasa»(ricorso, pagg. 5 e 6).

6. Con il terzo motivo deduce la «Omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c., con particolare riguardo all'omessa valutazione riguardo al ruolo di locatore dell'immobile di via Niobe da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] e obliterazione manifesta della circostanza relativa alla mancanza nei locali della società dall'inizio del 2014;fatti ricavabili ictu oculi della corretta lettura delle dichiarazioni del verbale di interrogatorio del Verbale s.i.t. 21/10/2015 rese dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; insussistenza degli elementi/erroneità della qualificazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente».

6.1. Lamenta il ricorrente «la manifesta omissione della valutazione da parte delle [OSCURATO:PERSONA] di un fatto determinante.

In particolare, le circostanze emergenti dalle propalazioni della Taloni, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] era proprietario dell'immobile locato alla VMC e, comunque, dall'inizio del 2014 - anno fiscale sottoposto ad accertamento -non frequentava più la sede operativa della società è dirimente in relazione alle ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] non era sconosciuto nei locali della società ed è illuminante in relazione al nodo relativo alla reale veste ricoperta dal ricorrente nel periodo in questione»(ricorrente, pag. 6).

7. Con il quarto motivo deduce la «Omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa ex art 360, n. 5, c.p.c., con particolare riguardo all’omessa valutazione riguardo all’identità del nome di battesimo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed identità delle iniziali del cognome (M), obliterazione manifesta della circostanza relativa alla presenza del solo [OSCURATO:PERSONA] all'atto di messa in liquidazione della società; fatti ricavabili ictu oculi e che ricadono sulla corretta lettura delle dichiarazioni del verbale di interrogatorio del Verbale s.i.t. 21/10/2015 del [OSCURATO:PERSONA]; insussistenza degli elementi/erroneità /della qualificazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente».

7.1. Lamenta il ricorrente «la palese obliterazione dell'omonimia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il fatto che entrambi i cognomi hanno la medesima iniziale (M); tali omesse valutazioni hanno determinato da un lato un'erronea valutazione delle propalazioni del notaio Capodiferro e dall'altro un'interpretazione errata dell'acronimo VMC»(ricorso, pag. 6).

8. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 116 c.p.c., 2639 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 3».

8.1. Lamenta «un manifesto error in iudicando nella misura in cui il giudice di seconde cure, alla luce di tutti gli elementi raccolti, riteneva sussistente la qualità di amministrazione di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA].

Invero, in spregio a quanto richiesto dall’art. 2639 c.c., non venivano riscontratielementi sintomatici utili all'acclaramento della posizione in questione: il giudice infatti, in maniera apodittica, affermava la qualità di amministratore di fatto del ricorrente sulla mera costatazione della presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'interno dei locali della società senza riferire alcunché sull’esercizio di effettivi poteri gestori» (ricorso, pag. 6).

9. Per ragioni di ordine logico - giuridico, va esaminato preliminarmente il terzo motivo del ricorso principale incentrato sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

9.1. Il motivo è inammissibile perché privo di specificità.

Invero, a fronte della statuizione della sentenza d’appello di infondatezzasia «dei motivi concernenti l’omessa notificazione del PVC e l’omesso invito a presenziare alle operazioni di verifica della Guardia di Finanza, giacché nei verbali stessi si dà conto dell’invito rivolto anche agli amministratori di fatto, che hanno tuttavia declinato, manifestando la propria indisponibilità a partecipare ai controlli assieme alla liquidatrice», sia di «ogni censura relativa a presunte violazioni del diritto di difesa degli amministratori di fatto […] alla luce delle risultanze emergenti dagli atti procedimentali»,i ricorrenti si limitano ad affermare che nella specie non vi era stato alcun contraddittorio ed «alcuna redazione del PVC con la partecipazione del Costantino» e che si trattava «dunque di un accertamento “a tavolino”».

Ma a qualificare la modalità di accertamento attuata in concreto dalla Guardia di finanza, se cioè a tavolino o a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività (come recita il comma 1 dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000), non è la partecipazione del contribuente alla redazione del p.v.c., come sembrano intendere i ricorrenti, ma l’effettivo accesso dei verificatori in tali locali, come deve desumersi essere, invece, avvenuto nel caso di specie stando a quanto affermato dalla CTR circa l’invito espressamente rivolto «agli amministratori di fatto […] a partecipare ai controlli assieme alla liquidatrice»; invito che, come accertato dalla CTR in quanto tratto dal contenuto del p.v.c., era stato «tuttavia declinato».

Era, quindi, onere dei ricorrenti specificare nel motivo le modalità di svolgimento della verifica da parte della G.d.F., anche riproducendo le parti di interesse del p.v.c. o allegando quest’ultimo al ricorso, essendo evidente che, nell’ipotesi di accertamenti compiuti “in loco”, l’art. 12 della legge n. 212 del 2000 prevede esclusivamente la concessione al contribuente di un termine dilatorio di sessanta giorni tra il rilascio del p.v.c. (nella specie regolarmente notificato ai ricorrenti, per come accertato dalla CTR) e l’emissione dell’atto impositivo, senza alcun onere per l’amministrazione finanziaria di attivare una qualche altra modalità di contraddittorio (arg. da Cass. n. 701 del 2019 secondo cui « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd.

Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittoriocon il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio»; conf.

Cass. n. 11875 del 2021).

10. Il primo motivo di ricorso può essere esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso successivo in quanto entrambi incentrati sulla violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 con cui il legislatore ha posto esclusivamente a carico dell'ente o della società dotata di personalità giuridica le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, escludendo per l'effetto qualunque concorso dell'amministratore di fatto ex artt. 9 o 11 del d.lgs. n. 472 del 1997.

10.1. I motivi sono infondati e vanno rigettati.

10.2. La questione, già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 23231 del 25/07/2022, in cui si è affermato che «In tema di sanzioni tributarie, nell'interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitali interposta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite alla sua attività», è stata oggetto di ulteriore approfondito esame nella recente sentenza n. 1946 del 23/01/2023 (Rv. 670168 - 01 ), peraltro pronunciata proprio nei confronti dell’odierno ricorrente, RobertoMengarelli, per fatti del tutto analoghi (in detto giudizio, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA].),ed alle cui argomentazioni, che il Collegio condivide, deve farsi rinvio.

10.3. In talipronunce questa Corte: - ha chiarito che «il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del dl. n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la ratio che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass., 20 ottobre 2021, n. 29038; 22 novembre 2021, n. 36003; cfr. anche 25 luglio 2022, n. 23231).

Nello specifico si è avvertito che «questa Corte (Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 12334), ha precisato che l'applicazione della norma eccezionale introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 269/2003, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7, d.lgs. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass., 29038 del 2021, cit.)»; in senso analogo anche Cass. n. 10651 del 2022, secondo cui «In tema di applicazione disanzioni amministrative tributarie, il principio secondo cui l'amministratoredi fatto di una società, alla quale sia riferibile il rapporto fiscale, ne risponde direttamente solo qualora le violazioni siano contestate, o lesanzioni irrogate, antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, incontra un limite nelle ipotesi in cui, come conseguenza dell'artificiosa costituzione ai fini illeciti della società, la persona fisica che ha agito per conto di essa diviene al contempo trasgressore e contribuente, potendo, in tal caso, irrogarsi lesanzioni senza alcun limite nei confronti de lla persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni tributarie contestate»; - ha ritenuto di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene «coerente con il sistema delle regole sulla responsabilità, ed imprescindibile nell'interpretazione dello stesso art. 7 cit., distinguere le ipotesi in cui l'amministratore, anche di fatto, avesse operato nell'interesse della società, da quelle in cui la società fosse solo una finzione, costituita da una persona fisica quale paravento delle proprie condotte, illecitamente incidenti sugli obblighi fiscali (Cass., 28 agosto 2013, n. 19716; 8 marzo 2017, n. 5924; 18 aprile 2019, n. 10975)»; -ha ritenuto, in adesione a tale orientamento, che «il distinguo dunque si pone nella "decodificazione" della società, se essa cioè sia vera, se abbia vita e finalità economiche distinte da quelle del suo amministratore, o si riveli lo strumento artificioso, cui una persona fisica ricorre proprio per sottrarsi alle sanzioni.

Il che, è ben comprensibile, non rappresenta alcuna forzatura del dato letterale dell'art. 7 cit., trovando anzi all'interno della norma medesima la sua ratio»; -ha, quindi, precisato che «la ratio appena riferita richiede per ciò stesso dei riscontri, ed il primo di essi è proprio il riscontro della "finzione" dell'esistenza della società, cioè la sua strumentalità al perseguimento delle finalità illecite del suo controllore, identificato appunto nel suo amministratore di fatto.

Tali riscontri possono essere agevoli, come nel caso della società "cartiera", della quale ne sia stata accertata l'inesistenza, per assenza degli elementi essenziali allo svolgimento dell'attività economica (locali in cui esercitare l'attività commerciale, personale, strumentazione, ecc.).

In ipotesi simili è agevole ritenere che, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, l'amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente (Cass., 36003 del 2021 cit.)».

10.4. Ed è questo il caso oggetto del presente giudizio, in cui, peraltro, non si fa alcuna questione circa la natura di cartiera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quanto, piuttosto, dell’insussistenza di elementi che qualificassero i ricorrenti quali amministratori di fatto di una società che la CTR ha accertato essere stata costituita dai ricorrenti al solo ed unico scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., e trarne i relativi benefici.

11. Infondata è anche la censura pure mossa nel primo motivo di ricorso principale, in ordine alla valenza di meri indizi delle dichiarazioni dei terzi, su cui la CTR aveva fondato la decisione.

Questa Corte ha affermato (Cass. n. 4982 del 2020) che «la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui nel processo tributario "non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale", […]è limitativa dei poteri delle commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica e vale, dunque, solo per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, non anche in rapporto alle dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori, quand'anche nell'ambito di un procedimento penale, e inserite anche per riassunto -o per "stralci" - nel p.v.c., avendo esse natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e palesandosi, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova (Cass. n. 21812 del 2018; Cass. n. 20032 del 2011)».

12. Quanto, poi, alla questione, anch’essa posta nel primo motivo, circa la valenza degli esiti del procedimento penale in cui erano rimasti coinvolti i ricorrentima che aveva avuto esito per essi favorevole, avendo il Pubblico ministero chiesto l’archiviazione, la censura è inammissibile perché non si confronta con la statuizione d’appello che sulla specifica questione ha affermato che la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero ha riguardato reati tributari “documentali”, concernenti la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele e l’emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti, come tali inidonei a demolire la rappresentazione dei fatti data dall’Ufficio «che anzi [aveva] trovato conferma quanto alla consistenza della frode carosello, per cui è sopravvissuto un diverso “troncone” d’indagine».

13. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile ed infondato.

13.1. E’ inammissibile nella parte in cui viene censurata la sentenza impugnata per avere omesso la valutazione degli elementi rilevanti evidenziati nel giudizio d’appello e, precisamente, «il fatto che nel periodo dell’accertamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata prevalentemente amministrata dal Mele unitamente a Venditti, che peraltro deteneva le quote dell’intero capitale sociale della stessa ed era l’unico abilitato a operare sui conti bancari intestati alla Società», che «il Costantino non risultava mai e in alcun modo incaricato dagli organi sociali a svolgere incombenze di sorta, tanto più amministrative-gestionali o di natura tributaria».

I ricorrenti, infatti, omettono di indicare in maniera specifica da quali risultanze istruttorie emergessero le sopra indicate circostanze di fatto, che la CTR avrebbe omesso di valutare, e di illustrare la decisività delle stesse e la dedotta irrilevanza delle «mansioni amministrative» che assumono essere state «delegate al Vigliosi».

13.2. A ciò aggiungasi che la censura è stata erroneamente veicolata come error in iudicando, anziché ai sensi del n. 5 dell’art. 17 360 cod. proc. civ., risolvendosi, nella specie, in una non consentita richiesta a questa Corte di rivalutazione delle risultanze processuali.

E va, in ogni caso, ricordato che esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità.

Cfr. Cass., Sez. 3, 01/06/2021, n. 15276, Rv. 661628-01).

13.3. Infondato è il vizio di difetto di motivazione della sentenza impugnata, pure prospettato dai ricorrenti.

Come è noto, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi dacui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, n. 28829 del 2021).

La pronuncia gravata è, invece, ampiamente sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello, esprimendo argomentazioni pienamente intellegibili e logicamente correlate all'oggetto del gravame devoluto, come tale funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, ponendosi bel al di sopra del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.14.

Considerazioni del tutto analoghe vanno fatte per rigettare anche il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] con cui viene dedotta «la nullità della sentenza per manifesta carenza degli elementi richiesti dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. ai fini della validità del provvedimento decisorio», per avere la CTR «del tutto omesso di motivare in ordine alle ragioni poste a fondamento della qualifica del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale beneficiario del sistema fraudolento».

Al riguardova poi ribadito quanto affermato da questa Corte nella sopra citata pronuncia (Cass. n. 1946 del 2023) che, richiamando a sua volta Cass. n. 36003 del 2021, ha affermato che in fattispecie, come quella in esame, di società "cartiera", «è agevole ritenere che, in viapresuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, l'amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente».

D’altro canto, non si spiegherebbe sul piano logico la ragione per la quale un soggetto costituisca e gestisca una società cartiera, quindi con chiaro intento di porre in essere una frode fiscale, senza ricavarne un beneficio economico per sé.

15. Il terzo e quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per difetto di specificità non avendo il ricorrente riprodotto nel mezzo cassatorio, ma semplicemente riassunto, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi che smentirebbero o contrasterebbero le conclusioni cui è pervenuta la CTR.

Resta quindi impedito a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure di omesso esame di fatti solo presuntivamente emergenti da quelle dichiarazioni.

16. Il quinto motivo è infondato alla stregua del principio secondo cui «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 29/12/2020, Rv.660157 - 01 ).

16.1. Con riferimento al motivo in esame va anche osservato che il ricorrente elenca una serie di circostanze, anche di fatto, emergenti dagli atti processuali che escluderebbero la qualifica di amministratore di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA], quali l’assenza di prove di rapporti con clienti e fornitori o di ritiro della corrispondenza della società, l’assenza di interferenze nell’esercizio delle mansioni attribuite alla dipendente [OSCURATO:PERSONA], la mancata frequentazione dei locali dell’immobile adibito a sede della società, di cui era proprietario e locatore, la mancata presenza al rogito degli atti di costituzione della società dinanzi al notaio.

16.2. Orbene, a parte il rilievo che tali circostanze sono semplicemente affermate senza indicazione specifica degli atti processuali da cui emergerebbero, con conseguente difetto di specificità della censura, osserva il Collegio che nessuno di esse sarebbe idonea ad escludere la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto di una società che, è bene sottolinearlo, era una mera cartiera, come tale niente affatto operativa (di qui l’irrilevanza dei rapporti con clienti e fornitori, la frequentazione della sede della società, semplicemente fittizia, l’interferenza con non meglio specificate mansioni attribuite ad una dipendente), ma semplicemente dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che di certo non richiedeva lo svolgimento di attività di gestione normalmente svolte da un amministratore.

17. In estrema sintesi, i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della sostanziale comunanza delle questioni poste in entrambi i ricorsi.

P.Q.M. rigetta i ricors i e condanna i ricorrent i, in solido tra loro, al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20963‒2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giulio , rappresentat i e difesi, per procura speciale a margine delricorso, dagli avv.ti Andrea AMATUCCI e Fabrizio AMATUCCI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Tortona, n. 4, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -controricorrente - nonché Oggetto: Tributi– sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) è elettivamente domiciliato; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4901/18/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 05/12/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 aprile 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di unavviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPESper l’anno d’imposta 2014 emesso dall’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. della G.d.F., nei confronti dei contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali responsabili solidali ai fini sanzionatori per essere amministratori di fatto della società verificata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla quale veniva contestat a l’omessa tenuta delle scritture contabili, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ed il ruolo tenuto da tale società nell’ambito di una frode cd. carosello, di missing tradera favore di altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]., beneficiaria finale della frode. In buona sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata di fatto dai predetti contribuenti, acquistava merci in esenzione IVA, con presentazione di false dichiarazioni di intento, che poi cedevaalla [OSCURATO:SOCIETA]. che a sua volta le rivendeva a fornitori nazionali od operatori comunitari a prezzi concorrenziali, non avendo subito il costo dell’IVA. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale di legittimità che andava condiviso, che l’esimente di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del2003, che prevede la «riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie», applicabile anche agli amministratori di fatto, non trova applicazione nelle ipotesi in cui sia dimostrato che la persona giuridica sia stata costituita artificiosamente, a fini illeciti, come era accaduto nel caso di specie in cui, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate, era emerso chiaramente che «1) la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società cartiera, da cui la [OSCURATO:SOCIETA] traeva indebiti vantaggi fiscali; 2) che gli odierni appellati sono stati identificati sia come amministratori di fatto della società, sia come effettivi beneficiari della frode carosello; 3) che la [OSCURATO:PERSONA] era entità costituita ricorrendo a soggetti prestanome, all’unico scopo di creare una schermatura che celasse le vere identità dei soggetti che operavano tramite la società stessa». In tal senso deponevano, secondo la CTR, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., definitasi testa di legno, la notaia Capodiferro e [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. La prima aveva riferito di essere stata accompagnata da tale [OSCURATO:PERSONA] , su invito di una persona che la G.d.F. aveva identificato in [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, presso il notaio Capodiferro che aveva rogitato tutti gli atti sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] (altra società implicata nella frode carosello). 2.2. La seconda aveva identificato, tramite riferimenti telefonici, fra i soggetti attivamente partecipi alle fasi di rogito sia il [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. La terza, infine, aveva ridimensionato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che gli appellanti indicavano quale vero dominus della società, chiarendo il ruolo apicale ricoperto, invece, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costantini, assidui frequentatori della sede della [OSCURATO:SOCIETA]. «ove si muovevano tutt’altro che come ospiti, e non agivano, fra di loro né con altri, mostrando rapporti di soggezione o, comunque, di subordinazione gerarchica. [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato dalla Taloni come il soggetto che l’aveva assunta e poi licenziata (assieme a [OSCURATO:PERSONA])». 2.4. Aggiungeva la CTR, in relazione alla questione della pendenza di un giudizio penale a carico dei tre soggetti, che la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero ha riguardato reati tributari “documentali”, concernenti la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele e l’emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti, come tali inidonei a demolire la rappresentazione dei fatti data dall’Ufficio «che anzi [aveva] trovato conferma quanto alla consistenza della frode carosello, per cui è sopravvissuto un diverso “troncone” d’indagine». 2.5. Sosteneva, inoltre, la CTR che «ogni censura relativa a presunte violazioni del diritto di difesa degli amministratori di fatto [doveva] ritenersi infondata, alla luce delle risultanze emergenti dagli atti procedimentali». 3. Avverso tale statuizione il Costantino ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi , cui l’ Agenzia delle entrate intimata replica con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso successivo affidato a cinque motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il Costantini e d il [OSCURATO:PERSONA] deducono «violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione degli artt. 9 e 11 Dec. Lgs. n. 472/1997 in relazione all'art. 360 cpc c I n. 3 in mancanza assoluta del requisito del beneficio o vantaggio da parte dei presunti amministratori di fatto ed a causa dell'inderogabilitàdell'art. 7 dl 269/2003 in relazione all'art. 360 cpc c. i n. 3 (sulla sanzionabilità esclusiva in capo alle persone giuridiche) - Operatività del favor rei in materia sanzionatoria - violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria ex art. 3 d.lgs. n. 472/97 in relazione all'art. 360 cpc c.1 n. 3 e mancanza assoluta di elementi probatori a sostegno della fictio iuris , dell'effettivo beneficio economico e della configurabilità di amministratori di fatto degli agenti di commercio». 1.1. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sia per l’interpretazione fatta dalla CTR, in difformità agli orientamenti giurisprudenziali, del disposto di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, di esclusione da responsabilità sanzionatoria dell’amministratore, anche di fatto, di una persona giuridica ammettendone la sanzionabilità attraverso l’applicazione degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, sia per avere erroneamente ritenuto sussistenti nella specie gli elementi probatori che individuavano nei due ricorrenti gli amministratori di fatto della società e i beneficiari diretti dell’attività svolta. Elementi tratti solo dalle dichiarazioni testimoniali di terzi , utilizzati come prove anziché come meri indizi. 2. Con il secondo motivo deducono la «violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e 36 d.lgs 546/1992 in relazione all'art.360 cpc c. I n. 3 e 4 per carenza di motivazione sentenza CTR - irrilevanza ed erroneità delle valutazioni effettuate sull'attività di gestione e sulla gestione unitaria delle società coinvolte - mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio a sostegno della qualifica di amministratore di fatto del resistente». 2.1. I ricorrenti in particolare sostengono che «Ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratori di fatto alcun elemento rilevante evidenziato dal ricorrente nel giudizio di appello, è stato valutato dalla CTR come il fatto che nel periodo dell’accertamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata prevalentemente amministrata dal Mele unitamente a Venditti, che peraltro deteneva le quote dell’intero capitale sociale della stessa ed era l’unico abilitato a operare sui conti bancari intestati alla Società»; che «il Costantino non risultava mai e in alcun modo incaricato dagli organi sociali a svolgere incombenze di sorta, tanto più amministrative-gestionali o di natura tributaria»; che «non emerge in alcun modo –né in concreto è stato accertato dalla G.d.F. – qu ale beneficio economico il Costantino avrebbe tratto dalla commissione delle asserite violazioni. Né […] possono assumere rilevanza le mansioni amministrative delegate al Vigliosi». 3. Con il terzo motivo deducono la «violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 l. 212/2000 in relazione all'art. 360 co. l n. 3. rilevanza della mancanza di contraddittorio obbligatorio con amministratore di fatti in presenza di tributi armonizzati». 3.1. Sostengono i ricorrenti che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non vi era stata alcuna possibilità di contraddittorio endoprocedimentale, né alcuna redazione del PVC in capo al contribuente, sebbene si vertesse in materia di IVA, seppur limitato alle sanzioni, e che in sede di contradditorio il Costantini avrebbe potuto dimostrare, relativamente ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]., che «egli svolgeva effettivamente il ruolo di agente di commercio nell’anno 2015 e pertanto estraneo a qualsiasi tipologia di attività direttiva e di gestione». 4. Con il primo motivo del ricorso successivo, proposto dal [OSCURATO:PERSONA], viene dedotta la «Violazione ex art. 360 n. 3 c.p. c. di norme di legge ed in particolare dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003) e degli artt. 11 e 12 prel. con conseguente erronea applicazione dell'art. 9, o 11 del d.lgs. n. 472 del 1997». 4.1. Lamenta il ricorrente «una macroscopica violazione di legge derivante dall’implicita applicazione di una disposizione abrogata. In particolare,si rileva che l'amministrazione tributaria prima e le corti territoriali poi ritenevano non applicabile, nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003) -la quale pone la responsabilità tributaria per fatti commessi dalla persona giuridica in capo esclusivamente a quest'ultima - ed applica vano di fatto il disposto di cui all’art. 9, o 11, del d.lgs. n. 472 del 1997 abrogato dal Decreto-legge prima citato, incorrendo in una manifesta violazione degli artt. 11 e 12 prel. Lo scrivente ritiene che, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che il testo normativo precedente ponga ancor a oggi delle eccezioni alla regola poi enunciata dal testo, il caso di specie non presentasse comunque i requisiti per l'integrazione dell'eccezione de qua e, segnatamente, della qualificazione del ricorrente come beneficiario della frode, e che comunque la sentenzaevidenziasse una manifesta contraddizione tra iter logico adottato -che deponeva per l'esclusiva responsabilità della persona fisica - e dispositivo - che sanciva una responsabilità solidale» (ricorso, pag. 5). 5. Con il secondo motivo deduce la «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per carenza dei requisiti di validità elencati dall’art.132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. ed in particolare per l 'inesistenza/apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi in ordine alla qualificazione del ricorrente come beneficiario della frode». 5.1. Lamenta il ricorrente «la nullità della sentenza per manifesta carenza degli elementi richiesti dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. ai fini della validità del provvedimento decisorio, in quanto laCommissione Regionale, nonostante puntuale motivo articolato in sede di ricorso dalla difesa, aveva del tutto omesso di motivare in ordine alle ragioni poste a fondamento della qualifica del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale beneficiario del sistema fraudolento. Invero la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso proposto basando la propria pronuncia sull’assenza di elementi che suffragassero la qualità del ricorrente come beneficiario della frode; tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello ritenendo accertata la qualità di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], ma non riferiva alcunché sui beneficiari della frode lasciando, pertanto, la richiesta della difesa inevasa»(ricorso, pagg. 5 e 6). 6. Con il terzo motivo deduce la «Omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c., con particolare riguardo all'omessa valutazione riguardo al ruolo di locatore dell'immobile di via Niobe da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] e obliterazione manifesta della circostanza relativa alla mancanza nei locali della società dall'inizio del 2014;fatti ricavabili ictu oculi della corretta lettura delle dichiarazioni del verbale di interrogatorio del Verbale s.i.t. 21/10/2015 rese dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; insussistenza degli elementi/erroneità della qualificazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente». 6.1. Lamenta il ricorrente «la manifesta omissione della valutazione da parte delle [OSCURATO:PERSONA] di un fatto determinante. In particolare, le circostanze emergenti dalle propalazioni della Taloni, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] era proprietario dell'immobile locato alla VMC e, comunque, dall'inizio del 2014 - anno fiscale sottoposto ad accertamento -non frequentava più la sede operativa della società è dirimente in relazione alle ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] non era sconosciuto nei locali della società ed è illuminante in relazione al nodo relativo alla reale veste ricoperta dal ricorrente nel periodo in questione»(ricorrente, pag. 6). 7. Con il quarto motivo deduce la «Omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa ex art 360, n. 5, c.p.c., con particolare riguardo all’omessa valutazione riguardo all’identità del nome di battesimo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed identità delle iniziali del cognome (M), obliterazione manifesta della circostanza relativa alla presenza del solo [OSCURATO:PERSONA] all'atto di messa in liquidazione della società; fatti ricavabili ictu oculi e che ricadono sulla corretta lettura delle dichiarazioni del verbale di interrogatorio del Verbale s.i.t. 21/10/2015 del [OSCURATO:PERSONA]; insussistenza degli elementi/erroneità /della qualificazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente». 7.1. Lamenta il ricorrente «la palese obliterazione dell'omonimia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il fatto che entrambi i cognomi hanno la medesima iniziale (M); tali omesse valutazioni hanno determinato da un lato un'erronea valutazione delle propalazioni del notaio Capodiferro e dall'altro un'interpretazione errata dell'acronimo VMC»(ricorso, pag. 6). 8. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 116 c.p.c., 2639 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 3». 8.1. Lamenta «un manifesto error in iudicando nella misura in cui il giudice di seconde cure, alla luce di tutti gli elementi raccolti, riteneva sussistente la qualità di amministrazione di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Invero, in spregio a quanto richiesto dall’art. 2639 c.c., non venivano riscontratielementi sintomatici utili all'acclaramento della posizione in questione: il giudice infatti, in maniera apodittica, affermava la qualità di amministratore di fatto del ricorrente sulla mera costatazione della presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'interno dei locali della società senza riferire alcunché sull’esercizio di effettivi poteri gestori» (ricorso, pag. 6). 9. Per ragioni di ordine logico - giuridico, va esaminato preliminarmente il terzo motivo del ricorso principale incentrato sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale. 9.1. Il motivo è inammissibile perché privo di specificità. Invero, a fronte della statuizione della sentenza d’appello di infondatezzasia «dei motivi concernenti l’omessa notificazione del PVC e l’omesso invito a presenziare alle operazioni di verifica della Guardia di Finanza, giacché nei verbali stessi si dà conto dell’invito rivolto anche agli amministratori di fatto, che hanno tuttavia declinato, manifestando la propria indisponibilità a partecipare ai controlli assieme alla liquidatrice», sia di «ogni censura relativa a presunte violazioni del diritto di difesa degli amministratori di fatto […] alla luce delle risultanze emergenti dagli atti procedimentali»,i ricorrenti si limitano ad affermare che nella specie non vi era stato alcun contraddittorio ed «alcuna redazione del PVC con la partecipazione del Costantino» e che si trattava «dunque di un accertamento “a tavolino”». Ma a qualificare la modalità di accertamento attuata in concreto dalla Guardia di finanza, se cioè a tavolino o a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività (come recita il comma 1 dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000), non è la partecipazione del contribuente alla redazione del p.v.c., come sembrano intendere i ricorrenti, ma l’effettivo accesso dei verificatori in tali locali, come deve desumersi essere, invece, avvenuto nel caso di specie stando a quanto affermato dalla CTR circa l’invito espressamente rivolto «agli amministratori di fatto […] a partecipare ai controlli assieme alla liquidatrice»; invito che, come accertato dalla CTR in quanto tratto dal contenuto del p.v.c., era stato «tuttavia declinato». Era, quindi, onere dei ricorrenti specificare nel motivo le modalità di svolgimento della verifica da parte della G.d.F., anche riproducendo le parti di interesse del p.v.c. o allegando quest’ultimo al ricorso, essendo evidente che, nell’ipotesi di accertamenti compiuti “in loco”, l’art. 12 della legge n. 212 del 2000 prevede esclusivamente la concessione al contribuente di un termine dilatorio di sessanta giorni tra il rilascio del p.v.c. (nella specie regolarmente notificato ai ricorrenti, per come accertato dalla CTR) e l’emissione dell’atto impositivo, senza alcun onere per l’amministrazione finanziaria di attivare una qualche altra modalità di contraddittorio (arg. da Cass. n. 701 del 2019 secondo cui « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittoriocon il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio»; conf. Cass. n. 11875 del 2021). 10. Il primo motivo di ricorso può essere esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso successivo in quanto entrambi incentrati sulla violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 con cui il legislatore ha posto esclusivamente a carico dell'ente o della società dotata di personalità giuridica le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, escludendo per l'effetto qualunque concorso dell'amministratore di fatto ex artt. 9 o 11 del d.lgs. n. 472 del 1997. 10.1. I motivi sono infondati e vanno rigettati. 10.2. La questione, già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 23231 del 25/07/2022, in cui si è affermato che «In tema di sanzioni tributarie, nell'interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitali interposta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite alla sua attività», è stata oggetto di ulteriore approfondito esame nella recente sentenza n. 1946 del 23/01/2023 (Rv. 670168 - 01 ), peraltro pronunciata proprio nei confronti dell’odierno ricorrente, RobertoMengarelli, per fatti del tutto analoghi (in detto giudizio, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA].),ed alle cui argomentazioni, che il Collegio condivide, deve farsi rinvio. 10.3. In talipronunce questa Corte: - ha chiarito che «il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del dl. n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la ratio che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass., 20 ottobre 2021, n. 29038; 22 novembre 2021, n. 36003; cfr. anche 25 luglio 2022, n. 23231). Nello specifico si è avvertito che «questa Corte (Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 12334), ha precisato che l'applicazione della norma eccezionale introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 269/2003, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7, d.lgs. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass., 29038 del 2021, cit.)»; in senso analogo anche Cass. n. 10651 del 2022, secondo cui «In tema di applicazione disanzioni amministrative tributarie, il principio secondo cui l'amministratoredi fatto di una società, alla quale sia riferibile il rapporto fiscale, ne risponde direttamente solo qualora le violazioni siano contestate, o lesanzioni irrogate, antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, incontra un limite nelle ipotesi in cui, come conseguenza dell'artificiosa costituzione ai fini illeciti della società, la persona fisica che ha agito per conto di essa diviene al contempo trasgressore e contribuente, potendo, in tal caso, irrogarsi lesanzioni senza alcun limite nei confronti de lla persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni tributarie contestate»; - ha ritenuto di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene «coerente con il sistema delle regole sulla responsabilità, ed imprescindibile nell'interpretazione dello stesso art. 7 cit., distinguere le ipotesi in cui l'amministratore, anche di fatto, avesse operato nell'interesse della società, da quelle in cui la società fosse solo una finzione, costituita da una persona fisica quale paravento delle proprie condotte, illecitamente incidenti sugli obblighi fiscali (Cass., 28 agosto 2013, n. 19716; 8 marzo 2017, n. 5924; 18 aprile 2019, n. 10975)»; -ha ritenuto, in adesione a tale orientamento, che «il distinguo dunque si pone nella "decodificazione" della società, se essa cioè sia vera, se abbia vita e finalità economiche distinte da quelle del suo amministratore, o si riveli lo strumento artificioso, cui una persona fisica ricorre proprio per sottrarsi alle sanzioni. Il che, è ben comprensibile, non rappresenta alcuna forzatura del dato letterale dell'art. 7 cit., trovando anzi all'interno della norma medesima la sua ratio»; -ha, quindi, precisato che «la ratio appena riferita richiede per ciò stesso dei riscontri, ed il primo di essi è proprio il riscontro della "finzione" dell'esistenza della società, cioè la sua strumentalità al perseguimento delle finalità illecite del suo controllore, identificato appunto nel suo amministratore di fatto. Tali riscontri possono essere agevoli, come nel caso della società "cartiera", della quale ne sia stata accertata l'inesistenza, per assenza degli elementi essenziali allo svolgimento dell'attività economica (locali in cui esercitare l'attività commerciale, personale, strumentazione, ecc.). In ipotesi simili è agevole ritenere che, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, l'amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente (Cass., 36003 del 2021 cit.)». 10.4. Ed è questo il caso oggetto del presente giudizio, in cui, peraltro, non si fa alcuna questione circa la natura di cartiera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quanto, piuttosto, dell’insussistenza di elementi che qualificassero i ricorrenti quali amministratori di fatto di una società che la CTR ha accertato essere stata costituita dai ricorrenti al solo ed unico scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., e trarne i relativi benefici. 11. Infondata è anche la censura pure mossa nel primo motivo di ricorso principale, in ordine alla valenza di meri indizi delle dichiarazioni dei terzi, su cui la CTR aveva fondato la decisione. Questa Corte ha affermato (Cass. n. 4982 del 2020) che «la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui nel processo tributario "non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale", […]è limitativa dei poteri delle commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica e vale, dunque, solo per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, non anche in rapporto alle dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori, quand'anche nell'ambito di un procedimento penale, e inserite anche per riassunto -o per "stralci" - nel p.v.c., avendo esse natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e palesandosi, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova (Cass. n. 21812 del 2018; Cass. n. 20032 del 2011)». 12. Quanto, poi, alla questione, anch’essa posta nel primo motivo, circa la valenza degli esiti del procedimento penale in cui erano rimasti coinvolti i ricorrentima che aveva avuto esito per essi favorevole, avendo il Pubblico ministero chiesto l’archiviazione, la censura è inammissibile perché non si confronta con la statuizione d’appello che sulla specifica questione ha affermato che la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero ha riguardato reati tributari “documentali”, concernenti la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele e l’emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti, come tali inidonei a demolire la rappresentazione dei fatti data dall’Ufficio «che anzi [aveva] trovato conferma quanto alla consistenza della frode carosello, per cui è sopravvissuto un diverso “troncone” d’indagine». 13. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile ed infondato. 13.1. E’ inammissibile nella parte in cui viene censurata la sentenza impugnata per avere omesso la valutazione degli elementi rilevanti evidenziati nel giudizio d’appello e, precisamente, «il fatto che nel periodo dell’accertamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata prevalentemente amministrata dal Mele unitamente a Venditti, che peraltro deteneva le quote dell’intero capitale sociale della stessa ed era l’unico abilitato a operare sui conti bancari intestati alla Società», che «il Costantino non risultava mai e in alcun modo incaricato dagli organi sociali a svolgere incombenze di sorta, tanto più amministrative-gestionali o di natura tributaria». I ricorrenti, infatti, omettono di indicare in maniera specifica da quali risultanze istruttorie emergessero le sopra indicate circostanze di fatto, che la CTR avrebbe omesso di valutare, e di illustrare la decisività delle stesse e la dedotta irrilevanza delle «mansioni amministrative» che assumono essere state «delegate al Vigliosi». 13.2. A ciò aggiungasi che la censura è stata erroneamente veicolata come error in iudicando, anziché ai sensi del n. 5 dell’art. 17 360 cod. proc. civ., risolvendosi, nella specie, in una non consentita richiesta a questa Corte di rivalutazione delle risultanze processuali. E va, in ogni caso, ricordato che esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità. Cfr. Cass., Sez. 3, 01/06/2021, n. 15276, Rv. 661628-01). 13.3. Infondato è il vizio di difetto di motivazione della sentenza impugnata, pure prospettato dai ricorrenti. Come è noto, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi dacui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, n. 28829 del 2021). La pronuncia gravata è, invece, ampiamente sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello, esprimendo argomentazioni pienamente intellegibili e logicamente correlate all'oggetto del gravame devoluto, come tale funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, ponendosi bel al di sopra del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.14. Considerazioni del tutto analoghe vanno fatte per rigettare anche il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] con cui viene dedotta «la nullità della sentenza per manifesta carenza degli elementi richiesti dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. ai fini della validità del provvedimento decisorio», per avere la CTR «del tutto omesso di motivare in ordine alle ragioni poste a fondamento della qualifica del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale beneficiario del sistema fraudolento». Al riguardova poi ribadito quanto affermato da questa Corte nella sopra citata pronuncia (Cass. n. 1946 del 2023) che, richiamando a sua volta Cass. n. 36003 del 2021, ha affermato che in fattispecie, come quella in esame, di società "cartiera", «è agevole ritenere che, in viapresuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, l'amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente». D’altro canto, non si spiegherebbe sul piano logico la ragione per la quale un soggetto costituisca e gestisca una società cartiera, quindi con chiaro intento di porre in essere una frode fiscale, senza ricavarne un beneficio economico per sé. 15. Il terzo e quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per difetto di specificità non avendo il ricorrente riprodotto nel mezzo cassatorio, ma semplicemente riassunto, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi che smentirebbero o contrasterebbero le conclusioni cui è pervenuta la CTR. Resta quindi impedito a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure di omesso esame di fatti solo presuntivamente emergenti da quelle dichiarazioni. 16. Il quinto motivo è infondato alla stregua del principio secondo cui «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 29/12/2020, Rv.660157 - 01 ). 16.1. Con riferimento al motivo in esame va anche osservato che il ricorrente elenca una serie di circostanze, anche di fatto, emergenti dagli atti processuali che escluderebbero la qualifica di amministratore di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA], quali l’assenza di prove di rapporti con clienti e fornitori o di ritiro della corrispondenza della società, l’assenza di interferenze nell’esercizio delle mansioni attribuite alla dipendente [OSCURATO:PERSONA], la mancata frequentazione dei locali dell’immobile adibito a sede della società, di cui era proprietario e locatore, la mancata presenza al rogito degli atti di costituzione della società dinanzi al notaio. 16.2. Orbene, a parte il rilievo che tali circostanze sono semplicemente affermate senza indicazione specifica degli atti processuali da cui emergerebbero, con conseguente difetto di specificità della censura, osserva il Collegio che nessuno di esse sarebbe idonea ad escludere la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto di una società che, è bene sottolinearlo, era una mera cartiera, come tale niente affatto operativa (di qui l’irrilevanza dei rapporti con clienti e fornitori, la frequentazione della sede della società, semplicemente fittizia, l’interferenza con non meglio specificate mansioni attribuite ad una dipendente), ma semplicemente dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che di certo non richiedeva lo svolgimento di attività di gestione normalmente svolte da un amministratore. 17. In estrema sintesi, i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della sostanziale comunanza delle questioni poste in entrambi i ricorsi. P.Q.M. rigetta i ricors i e condanna i ricorrent i, in solido tra loro, al