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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 1958

Cassazione n. 18162/2026

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il 20/04/19583. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1980avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte di Appello di BariVisti gli atti nel procedimento a carico di• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1980visti il provvedimento impugnato, i ricorsi e le conclusioni depositate dalle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoproposto dal Pubblico ministero ed il rigetto del ricorso proposto dall’imputatoVincenzo [OSCURATO:PERSONA].udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vigilanti (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha insistito neimotivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore generale della Corte di Appello di Bari propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 10 ottobre 2025 con la quale la Corte diAppello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Foggia, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e LeonardoCaputo dal reato di estorsione.2.

La parte pubblica, con l’unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazionecon riguardo alla ritenuta insussistenza del reato contestato.2.1.

La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui i giudici diappello hanno escluso la configurabilità del reato di estorsione attribuendo rilievodecisivo all’asserita assenza di una effettiva intimidazione della persona offesaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che egli confidava nella protezione diUmberto [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, peraltro, si sarebbe limitata a richiamare le dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di timore e la natura sinallagmatica dellaconsegna di cento biglietti, ritenuti corrispettivo di un servizio di guardiania,senza sviluppare un percorso argomentativo adeguato a dimostrare la fondatezzadi tale affermazione.Il ricorrente evidenzia, inoltre, l’incoerenza della ricostruzione secondo cui lapersona offesa avesse necessità di un servizio di guardiania, fornito dai [OSCURATO:PERSONA],nonostante fosse già beneficiario della protezione di [OSCURATO:PERSONA].La Corte distrettuale, inoltre, non avrebbe esaminato in modo puntuale lemodalità e le ragioni delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nési sarebbe confrontata con la motivazione della sentenza di primo grado, chesarebbe stata disattesa senza adeguata confutazione.In particolare, è stato evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di averconsegnato a [OSCURATO:PERSONA] circa cento biglietti del circo, al fine di ottenere“protezione”, precisando che tale condotta sarebbe stata determinatadall’esigenza di evitare furti o danneggiamenti, pur in assenza di una esplicitaprospettazione di un male ingiusto, prospettazione che a giudizio del ricorrentedovrebbe ritenersi tuttavia implicita in ragione della caratura criminale diGiovanni [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Ulteriore riscontro alla tesi accusatoria sarebbe rappresentato dai timorimanifestati da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle dichiarazioni da rendere alle forzedell’ordine nonché dal fatto che i [OSCURATO:PERSONA] impartivano direttive ai soggetti coinvolticirca il contenuto delle dichiarazioni da rendere, indicando di qualificarsi comeparcheggiatori abusivi e di negare rapporti con il circo.La motivazione sarebbe carente anche in relazione alle dichiarazioni rese daMorlino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle quali risulterebbe che gli stessisvolgevano attività di guardiania su incarico di [OSCURATO:PERSONA].2.3.

La documentazione relativa ai frequenti contatti tra i “guardiani” e i Caputoevidenzierebbe, secondo il ricorrente, il ruolo direttivo di questi ultimi, rendendoimplausibile la ricostruzione della Corte territoriale circa un intento calunnioso diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a sottrarsi a responsabilità per una presunta attivitàabusiva di vigilanza.Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nella partein cui ipotizza un depistaggio delle indagini per evitare conseguenze giudiziariedi minima rilevanza, quali quelle connesse all’esercizio abusivo di attività divigilanza, e, quindi, ritenute prive di concreto disvalore.2.4.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe ignorato il contenuto dellaconversazione telefonica del 30 gennaio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e CosimoPatruno, dalla quale emergerebbe che la richiesta indebita di denaro era statapreceduta da analoghe iniziative di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, tale elemento probatorio, del tutto trascurato dai giudici diappello, confermerebbe che gli imputati avrebbero avanzato richieste prive direale corrispettivo, fondate su una minaccia implicita di danni all’attività circense.2.5.

Il ricorrente afferma, infine, la persistente idoneità delle dichiarazionitestimoniali e delle intercettazioni, a fondare la sussistenza del delitto diestorsione.

La Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare, in modoapodittico, l’assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni della personaoffesa, senza spiegare le ragioni per cui il medesimo compendio probatorio, inassenza di nuovi elementi, abbia condotto in primo grado a una pronuncia dicondanna e in appello a una decisione assolutoria.3.

Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 14aprile 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico ministero.Il Procuratore generale si sarebbe limitato a richiamare l’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., senza specificare le censure dedotte siano riferite allamancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tratali vizi, che, per costante giurisprudenza di legittimità, vanno indicatispecificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame conconseguente aspecificità del ricorso.Secondo la difesa, contrariamente alle surrettizie e generiche affermazioniarticolate nel ricorso, la motivazione svilupperebbe, in maniera logica, coerentee completa, le ragioni a sostegno della difforme decisione, attraverso un costanteconfronto con tutte le risultanze probatorie (intercettazioni, telefoniche edambientali e le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), spiegandocompiutamente le ragioni per le quali andavano disattese le argomentazioni dellasentenza di primo grado.Il ricorrente, pertanto, avrebbe cercato di reintrodurre profili di fatto del themadecidendi già oggetto di completa ed organica analisi critica da parte della Cortedi merito, che sarebbe pervenuta a conclusioni immuni da censure e rilievi sottoil profilo della corretta applicazione metodologica dei principi di cui agli artt. 192,194, 195, 267, 268 e 546 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] Sabato4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 10 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello di Bari,in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Foggia, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2, giorni 20 direclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di estorsione tentata econsumata.5.

Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art.629 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alriconoscimento dell’aggravante dell’uso dell’arma.La Corte territoriale, con percorso argomentativo illogico, dopo aver affermatoche il ricorrente non aveva rinunciato al motivo di appello in tema di insussistenzadell'aggravante dell'uso dell'arma, ha ritenuto che tale doglianza non rientrassenella sua cognizione sul presupposto che la rinuncia ai motivi relativi allaresponsabilità comporterebbe automaticamente implicita rinuncia ad ogni motivorelativo ai profili fattuali del capo di imputazione, ivi compresa ogni questionerelativa agli accidentalia delicti.6.

Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erroneaapplicazione dell’art. 114 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazionecon riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dellaminima importanza.La Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente su unaargomentazione illogica in quanto fondata su una sorta di automatismo secondocui la contestazione dell'aggravante dell'utilizzo di armi implicherebbe, ex se,l'esclusione che uno dei compartecipi possa aver fornito un contributo di minimaimportanza, senza procedere alla necessaria disamina in ordine all'efficienzacausale della condotta attribuita al ricorrente rispetto al risultato comunerealizzatosi, così ignorando il criterio valutativo individuato dalla giurisprudenzadi legittimità in tema di applicabilità dell'art. 114 cod. pen.A giudizio della difesa, il mero ricevimento dei biglietti d'ingresso del circo,profitto della condotta estorsiva, collocandosi nel segmento finale della fattispeciecriminosa, sarebbe connotato da caratteristiche di fungibilità ed estraneitàrispetto alla fase ideativa ed esecutiva del reato con conseguente trascurabileefficacia causale rispetto all'iter criminoso in contestazione, circostanza chetroverebbe conferma nell'assenza di conversazioni intercettate contenentiriferimenti al ricorrente di natura tale da farne ritenere la responsabilità per ildelitto contestato.La Corte di merito avrebbe indebitamente omesso di calibrare la rispostasanzionatoria con riferimento ai diversi soggetti coinvolti nella vicenda criminaleper cui è processo con conseguente violazione dei principi di diritto in tema diindividuazione della menzionata circostanza attenuante.7.

Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce erronea applicazionedegli artt. 133 e 629 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione inrelazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità del delitto di estorsione.La Corte territoriale avrebbe commesso il medesimo errore metodologico sopraevidenziato, ritenendo che la contestazione dell'aggravante dell'utilizzo dell'armaimpedisca il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di estorsione prevista dallasentenza 120/2023 della Corte costituzionale, con percorso argomentativo deltutto apparente che si risolverebbe mel ricorso ad una formula stereotipata epriva di fondamento legislativo e giurisprudenziale.A giudizio della difesa, l’attenuante invocata non potrebbe essere esclusa sullabase della semplice constatazione della contemporanea sussistenzadell'aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, perché così facendo siproporrebbe una interpretatio abrogans della norma in parola, circoscrivendonel'applicazione alle sole ipotesi contemplate nel primo comma del medesimoarticolo.8.

Il ricorrente, con il quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione, eccepisceviolazione degli artt. 53 e ss. legge 689/1981, 545-bis cod. proc. pen. nonchévizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di concessione dellapena sostitutiva della detenzione domiciliare ovvero dei lavori di pubblica utilità.8.1.

I giudici d'appello avrebbero erroneamente rigettato la richiestaesclusivamente in considerazione della mancata allegazione del programma ditrattamento, dando in tal modo rilievo ostativo all'accesso alla pena sostitutivaad un'evenienza priva di fondamento nel dato normativo.È stato, in proposito, rimarcato come l'art. 545-bis, comma primo, cod. proc.pen. preveda che il giudice, quando non sia nelle condizioni di decidereimmediatamente, debba fissare udienza al fine di decidere sulla pena e possarichiedere all'ufficio di esecuzione penale esterna tutte le informazioni ritenutenecessarie nonché il programma di trattamento con la relativa disponibilitàdell'ente, previsione che, a giudizio della difesa, non consentirebbero -in puntodi logica- di dare alcun rilievo ostativo alla mancata produzione del programmadi trattamento da parte dell'imputato, come espressamente affermato dalla Cortedi Cassazione.8.2.

La difesa ha altresì dedotto che l’applicazione di una pena sostitutiva debbaritenersi ammissibile anche con riferimento a reati ricompresi nell’ambito di cuiall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.

A sostegno di tale assunto, harichiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui laconcessione del beneficio in parola non determina una ipotesi di illegalità dellapena, atteso che il rinvio operato dall’art. 59 della legge n. 689 del 1981 al citatoart. 4-bis non può essere interpretato nel senso di introdurre un divietogeneralizzato riferito ad una categoria indifferenziata di reati.

Tale conclusionerisulta, peraltro, coerente con quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 1-ter, ilquale consente la concessione dei benefici di cui al comma primo in assenza dielementi idonei a far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalitàorganizzata.Nel caso di specie, la difesa ha evidenziato come non emergano elementi atti adimostrare collegamenti tra il ricorrente e la criminalità organizzata, sostenendoaltresì che il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda debba qualificarsi comemeramente episodico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo di ricorso proposto dal Pubblico ministero è articolatoesclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio dilegittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di unarilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.1.1.

Preliminarmente, il Collegio intende ribadire il consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformitotalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portantidel proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ipiù rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dandoconto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificarela riforma del provvedimento impugnato.In ipotesi di progressione processuale non conforme il giudice di appello ha,quindi, l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale ilprincipio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenzientedotato di adeguata e maggiore persuasività. (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430–01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01).Nel caso di specie, la decisione di riforma oggetto di ricorso, diversamente daquanto affermato dal ricorrente, ha confutato specificamente le ragioni poste dalTribunale a sostegno della condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e LeonardoCaputo ed ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridicodegli argomenti più rilevanti della sentenza riformata.La completa ed approfondita motivazione oggetto di ricorso, sovrapponendosiintegralmente alla sentenza di primo grado, contiene una dettagliata indicazionedelle ragioni per cui le prove raccolte possano assumere una valenza dimostrativaopposta rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, così conferendo alladecisione una forza persuasiva superiore.1.2.

L'apparato argomentativo della pronuncia assolutoria impugnata è immuneda vizi logici e giuridici rilevabili nella sede di legittimità.

La Corte territoriale, conmotivazione articolata e congrua rispetto alle risultanze processuali, ha ritenutole condotte realizzate dagli imputati inidonee a perfezionare gli elementicostitutivi del reato di estorsione.In particolare, i giudici di appello, con percorso argomentativo convincente eprivo di illogicità, contraddizioni ed aporie, hanno sottolineato come il compendioprobatorio non offrisse alcun elemento idoneo a dimostrare che la persona offesafosse stata destinataria di minacce, neppure implicite, da parte degli imputati néche versasse in una condizione di assoggettamento rispetto ai [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito ha evidenziato, inoltre, come l’iniziale e generico progettoestorsivo ideato da [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivelato, in concreto, inattuabile, inragione dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], “compare” dello [OSCURATO:PERSONA], il qualeimpediva qualsiasi pretesa estorsiva nei confronti di quest’ultimo.La piena consapevolezza, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], della propria posizione di forza èstata, del resto, logicamente desunta dal contenuto dell’intercettazione del17.02.2019, nel corso della quale egli affermava espressamente la propriaintangibilità, dichiarando all’interlocutore: “A me non mi tocca nessuno aCerignola, sono di casa là”.La Corte distrettuale ha altresì valorizzato gli esiti dell’istruttoria dibattimentale,dalla quale è emerso che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato ai [OSCURATO:PERSONA] il servizio diguardiania del circo e che, conseguentemente, quest’ultimi vantassero un dirittoal compenso per l’attività svolta dai due guardiani incaricati.Su tali basi, la Corte territoriale ha pronunciato sentenza assolutoria, rilevandol’assoluta carenza di elementi idonei a ritenere che i cento biglietti del circofossero stati consegnati dallo [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere protezione dai [OSCURATO:PERSONA],protezione che, peraltro, non si rendeva necessaria, stante quella già assicuratada [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito hanno, invece, evidenziato come, mediantela dazione dei già menzionati biglietti, lo [OSCURATO:PERSONA] mirasse ad ottenere una maggioretranquillità in ordine all’integrità patrimoniale del circo, confidando che lapresenza in loco di due guardiani potesse prevenire eventuali azioni didanneggiamento da parte di terzi.È stato, inoltre, sottolineato come le intercettazioni restituiscano un quadrorelazionale caratterizzato dalla posizione di predominio dello [OSCURATO:PERSONA] rispetto aiCaputo, i quali offrivano il servizio di vigilanza nella mera aspettativa diconseguire un modesto compenso economico, aspettativa rimasta frustrata dalladecisione dello [OSCURATO:PERSONA] di non corrispondere alcuna somma, ritenendo sufficientela consegna dei cento biglietti del circo.Elemento peculiare del quadro probatorio, valorizzato dai giudici di appello conriferimento alla progressione cronologica delle conversazioni intercettate, èrappresentato, peraltro, proprio dalla costante volontà dello [OSCURATO:PERSONA] di noneffettuare alcun pagamento per il servizio di guardiania reso dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito, con motivazione immune da manifesta illogicità, ha quindiricondotto la dazione dei cento biglietti ad un corrispettivo per il servizio diguardiania prestato dagli imputati in favore dello [OSCURATO:PERSONA], ravvisando, pertanto,un rapporto sinallagmatico tra le parti, incompatibile con quella condizione dicoartazione e soggezione che connota il delitto di estorsione.È stato, infine, correttamente evidenziato come non possa configurarsi un’ipotesidi estorsione ambientale, non essendo emerso che i [OSCURATO:PERSONA] fossero inseriti insodalizi criminali radicati sul territorio di Cerignola o comunque in contesticriminali idonei ad esercitare un’effettiva capacità intimidatoria sullo [OSCURATO:PERSONA].1.3.

Il ricorso del Pubblico ministero, a fronte della ricostruzione e della valutazioneadottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione edimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmenterappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediatavalenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettivavalutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata.Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato dilegittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e diprivilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsicon quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatoriedeterminanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello.Va, in proposito, ricordato che la Corte di Cassazione, che è giudice dellamotivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenutodella prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascunelemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corteregolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (expluribus, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, F.; Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 - 01).2.

Il primo motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La Corte distrettuale ha correttamente ritenuto non scrutinabile il motivo digravame concernente l’eccepita insussistenza della circostanza aggravanteprevista dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., evidenziando come talecensura dovesse ritenersi preclusa per effetto della rinuncia ai motivi di appelloinerenti all’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di estorsione.I giudici di appello hanno, in particolare, posto in rilievo che la contestazionerelativa all’aggravante dell’uso dell’arma risultava inscindibilmente connessa allacondotta estorsiva contestata al ricorrente, il quale era stato ritenutoresponsabile proprio per avere concorso nell’azione intimidatoria mediantel’esplosione di colpi di arma da fuoco, finalizzata a costringere la persona offesaalla consegna dei biglietti del circo pretesi dagli estortori.La motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure difensive,avendo la Corte territoriale correttamente chiarito, con argomentazione coerentee priva di vizi logico-giuridici, che la rinuncia ai motivi di appello concernenti laresponsabilità penale non poteva che estendersi anche agli elementi fattuali egiuridici costitutivi della condotta contestata, tra i quali rientra, in manieraindefettibile, la modalità esecutiva caratterizzata dall’uso dell’arma.Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha affermato che proprio le modalitàconcrete di realizzazione del fatto mediante l’uso dell’arma, così comecristallizzate nella contestazione e recepite nella decisione di condanna, integranoil nucleo essenziale dell’affermazione di responsabilità, con la conseguenza chela rinuncia ai motivi afferenti tale profilo determina la formazione del giudicatointerno sugli elementi strutturali del fatto storico contestato.La rinuncia ai motivi di impugnazione comporta, infatti, la definitività dellestatuizioni non devolute al giudice del gravame e delimita l’ambito dellacognizione del giudice di appello ai soli punti residui, restando coperti da giudicatogli elementi del fatto storico e giuridico non più oggetto di contestazione (vediSez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01).Nel caso in esame, il fatto oggetto di giudicato interno non riguardaesclusivamente l’astratta qualificazione giuridica del reato di estorsione bensìl’intera vicenda storica nella sua concreta articolazione, comprensiva dellacondotta intimidatoria realizzata anche mediante l’utilizzo dell’arma da fuoco daparte di uno dei concorrenti nel reato.Ne consegue che la circostanza aggravante dell’aver agito con l’uso dell’armadeve ritenersi definitivamente coperta dal giudicato parziale formatosi a seguitodella rinuncia ai motivi concernenti la responsabilità penale, non essendoconsentito al giudice del gravame procedere ad una rivalutazione frammentariadi singoli aspetti del fatto ormai irrevocabilmente definiti.La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente circoscritto il proprio esame allesole residue censure devolute con l’atto di appello, nel rispetto dei limiti derivantidal giudicato parziale formatosi sugli elementi costitutivi della condottacontestata al [OSCURATO:PERSONA].3.

Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti allariconoscibilità della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dallaCorte territoriale.I giudici di appello, con percorso argomentativo conforme alle risultanzeprobatorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto insussistentel’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. in considerazione del fatto che il ruolosvolto dal [OSCURATO:PERSONA] è stato essenziale al fine di produrre un adeguato effettointimidatorio sulla vittima e garantire l’esito positivo dell’azione delittuosacollettiva (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).La Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, aifini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione dicui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causaledell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma ènecessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolodi rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbecomportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttivadell'evento così da risultare trascurabile nell'economia generale dell'itercriminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037–01; Sez. 6, n.34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrilevanza non ravvisabile nel casodella condotta del [OSCURATO:PERSONA].La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tale circostanza conaffermazioni del tutto apodittiche e congetturali con conseguente aspecificità delmotivo ricorso.4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Deve essere, preliminarmente ribadito che il riconoscimento dell’attenuanteintrodotta dalla Corte costituzionale con la sentenza 120/2023 postulanecessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non èconfigurabile qualora, come nel caso in esame, la lieve entità difetti con riguardoalla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta(vedi Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 – 01; Sez. 2, n.47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01).Tale principio consente di escludere che la circostanza della lieve entità siaapplicabile al caso oggetto di giudizio, deponendo palesemente, perl’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della fattispecie attenuata diestorsione, quanto affermato dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato, conpercorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente daillogicità, le modalità esecutive del fatto e la conseguente significativa gravitàdel complessivo comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 7 dellaimpugnata sentenza), argomentazioni con le quali il ricorrente non si èadeguatamente confrontato con conseguente aspecificità della doglianza.Ed invero, se la condotta giudicata nel merito manifesta, come nel caso oggettodi analisi, una sua gravità intrinseca, per il peso obiettivo della complessivaazione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta illecita, è fuor di dubbioche resta esclusa la possibilità di riconoscere la particolare lievità del fatto.5.

Il quarto motivo è fondato.La Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentivacon motivazione estremamente sintetica, limitandosi a rilevare la mancataallegazione del programma di trattamento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).Tale argomentazione si pone in evidente contrasto con il principio di dirittosecondo cui è illegittimo il provvedimento di diniego della conversione della penafondato esclusivamente sulla mancata produzione del programma di trattamento,gravando sul giudice l’obbligo di attivarsi presso gli organi competenti al fine diacquisire gli elementi necessari alla decisione (Sez. 6, n. 21929 del 23/04/2024,E., Rv. 286486–01; Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024, Locatelli, Rv. 287022–01).L’art. 545-bis, comma secondo, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudicedebba «acquisire dall’ufficio esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla poliziagiudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni divita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato» e chepossa altresì richiedere al medesimo ufficio «il programma di trattamento dellasemilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con larelativa disponibilità dell’ente».Alla luce del quadro normativo delineato dall’art. 545-bis cod. proc. pen., deve,pertanto, ribadirsi che il giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione in ordinealle ragioni che ostano alla concessione della sanzione sostitutiva, non potendolimitarsi a rilevare l’assenza di elementi valutativi acquisibili d’ufficio, quali ilprogramma di trattamento o la disponibilità dell’ente presso il quale svolgere illavoro di pubblica utilità.Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio adaltra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio in ordine allaconcedibilità della invocata sostituzione della pena detentiva.6.

Deve essere, in conclusione, dichiarata, ai sensi dell’art. 624, comma secondo,cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, inconsiderazione del fatto che l'annullamento con rinvio della sentenza è statodisposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per motivi che non riguardanol'affermazione di responsabilità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamenteal diniego della sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte diAppello di Bari per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta il ricorso dell'imputato nelresto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Dichiarainammissibile il ricorso del P.M.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 20/04/19583. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1980avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte di Appello di BariVisti gli atti nel procedimento a carico di• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1980visti il provvedimento impugnato, i ricorsi e le conclusioni depositate dalle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoproposto dal Pubblico ministero ed il rigetto del ricorso proposto dall’imputatoVincenzo [OSCURATO:PERSONA].udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vigilanti (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha insistito neimotivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Bari propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 10 ottobre 2025 con la quale la Corte diAppello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Foggia, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e LeonardoCaputo dal reato di estorsione.2. La parte pubblica, con l’unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazionecon riguardo alla ritenuta insussistenza del reato contestato.2.1. La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui i giudici diappello hanno escluso la configurabilità del reato di estorsione attribuendo rilievodecisivo all’asserita assenza di una effettiva intimidazione della persona offesaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che egli confidava nella protezione diUmberto [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, peraltro, si sarebbe limitata a richiamare le dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di timore e la natura sinallagmatica dellaconsegna di cento biglietti, ritenuti corrispettivo di un servizio di guardiania,senza sviluppare un percorso argomentativo adeguato a dimostrare la fondatezzadi tale affermazione.Il ricorrente evidenzia, inoltre, l’incoerenza della ricostruzione secondo cui lapersona offesa avesse necessità di un servizio di guardiania, fornito dai [OSCURATO:PERSONA],nonostante fosse già beneficiario della protezione di [OSCURATO:PERSONA].La Corte distrettuale, inoltre, non avrebbe esaminato in modo puntuale lemodalità e le ragioni delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nési sarebbe confrontata con la motivazione della sentenza di primo grado, chesarebbe stata disattesa senza adeguata confutazione.In particolare, è stato evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di averconsegnato a [OSCURATO:PERSONA] circa cento biglietti del circo, al fine di ottenere“protezione”, precisando che tale condotta sarebbe stata determinatadall’esigenza di evitare furti o danneggiamenti, pur in assenza di una esplicitaprospettazione di un male ingiusto, prospettazione che a giudizio del ricorrentedovrebbe ritenersi tuttavia implicita in ragione della caratura criminale diGiovanni [OSCURATO:PERSONA].2.2. Ulteriore riscontro alla tesi accusatoria sarebbe rappresentato dai timorimanifestati da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle dichiarazioni da rendere alle forzedell’ordine nonché dal fatto che i [OSCURATO:PERSONA] impartivano direttive ai soggetti coinvolticirca il contenuto delle dichiarazioni da rendere, indicando di qualificarsi comeparcheggiatori abusivi e di negare rapporti con il circo.La motivazione sarebbe carente anche in relazione alle dichiarazioni rese daMorlino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle quali risulterebbe che gli stessisvolgevano attività di guardiania su incarico di [OSCURATO:PERSONA].2.3. La documentazione relativa ai frequenti contatti tra i “guardiani” e i Caputoevidenzierebbe, secondo il ricorrente, il ruolo direttivo di questi ultimi, rendendoimplausibile la ricostruzione della Corte territoriale circa un intento calunnioso diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a sottrarsi a responsabilità per una presunta attivitàabusiva di vigilanza.Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nella partein cui ipotizza un depistaggio delle indagini per evitare conseguenze giudiziariedi minima rilevanza, quali quelle connesse all’esercizio abusivo di attività divigilanza, e, quindi, ritenute prive di concreto disvalore.2.4. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe ignorato il contenuto dellaconversazione telefonica del 30 gennaio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e CosimoPatruno, dalla quale emergerebbe che la richiesta indebita di denaro era statapreceduta da analoghe iniziative di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, tale elemento probatorio, del tutto trascurato dai giudici diappello, confermerebbe che gli imputati avrebbero avanzato richieste prive direale corrispettivo, fondate su una minaccia implicita di danni all’attività circense.2.5. Il ricorrente afferma, infine, la persistente idoneità delle dichiarazionitestimoniali e delle intercettazioni, a fondare la sussistenza del delitto diestorsione. La Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare, in modoapodittico, l’assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni della personaoffesa, senza spiegare le ragioni per cui il medesimo compendio probatorio, inassenza di nuovi elementi, abbia condotto in primo grado a una pronuncia dicondanna e in appello a una decisione assolutoria.3. Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 14aprile 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico ministero.Il Procuratore generale si sarebbe limitato a richiamare l’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., senza specificare le censure dedotte siano riferite allamancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tratali vizi, che, per costante giurisprudenza di legittimità, vanno indicatispecificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame conconseguente aspecificità del ricorso.Secondo la difesa, contrariamente alle surrettizie e generiche affermazioniarticolate nel ricorso, la motivazione svilupperebbe, in maniera logica, coerentee completa, le ragioni a sostegno della difforme decisione, attraverso un costanteconfronto con tutte le risultanze probatorie (intercettazioni, telefoniche edambientali e le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), spiegandocompiutamente le ragioni per le quali andavano disattese le argomentazioni dellasentenza di primo grado.Il ricorrente, pertanto, avrebbe cercato di reintrodurre profili di fatto del themadecidendi già oggetto di completa ed organica analisi critica da parte della Cortedi merito, che sarebbe pervenuta a conclusioni immuni da censure e rilievi sottoil profilo della corretta applicazione metodologica dei principi di cui agli artt. 192,194, 195, 267, 268 e 546 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] Sabato4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 10 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello di Bari,in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Foggia, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2, giorni 20 direclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di estorsione tentata econsumata.5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art.629 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alriconoscimento dell’aggravante dell’uso dell’arma.La Corte territoriale, con percorso argomentativo illogico, dopo aver affermatoche il ricorrente non aveva rinunciato al motivo di appello in tema di insussistenzadell'aggravante dell'uso dell'arma, ha ritenuto che tale doglianza non rientrassenella sua cognizione sul presupposto che la rinuncia ai motivi relativi allaresponsabilità comporterebbe automaticamente implicita rinuncia ad ogni motivorelativo ai profili fattuali del capo di imputazione, ivi compresa ogni questionerelativa agli accidentalia delicti.6. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erroneaapplicazione dell’art. 114 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazionecon riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dellaminima importanza.La Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente su unaargomentazione illogica in quanto fondata su una sorta di automatismo secondocui la contestazione dell'aggravante dell'utilizzo di armi implicherebbe, ex se,l'esclusione che uno dei compartecipi possa aver fornito un contributo di minimaimportanza, senza procedere alla necessaria disamina in ordine all'efficienzacausale della condotta attribuita al ricorrente rispetto al risultato comunerealizzatosi, così ignorando il criterio valutativo individuato dalla giurisprudenzadi legittimità in tema di applicabilità dell'art. 114 cod. pen.A giudizio della difesa, il mero ricevimento dei biglietti d'ingresso del circo,profitto della condotta estorsiva, collocandosi nel segmento finale della fattispeciecriminosa, sarebbe connotato da caratteristiche di fungibilità ed estraneitàrispetto alla fase ideativa ed esecutiva del reato con conseguente trascurabileefficacia causale rispetto all'iter criminoso in contestazione, circostanza chetroverebbe conferma nell'assenza di conversazioni intercettate contenentiriferimenti al ricorrente di natura tale da farne ritenere la responsabilità per ildelitto contestato.La Corte di merito avrebbe indebitamente omesso di calibrare la rispostasanzionatoria con riferimento ai diversi soggetti coinvolti nella vicenda criminaleper cui è processo con conseguente violazione dei principi di diritto in tema diindividuazione della menzionata circostanza attenuante.7. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce erronea applicazionedegli artt. 133 e 629 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione inrelazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità del delitto di estorsione.La Corte territoriale avrebbe commesso il medesimo errore metodologico sopraevidenziato, ritenendo che la contestazione dell'aggravante dell'utilizzo dell'armaimpedisca il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di estorsione prevista dallasentenza 120/2023 della Corte costituzionale, con percorso argomentativo deltutto apparente che si risolverebbe mel ricorso ad una formula stereotipata epriva di fondamento legislativo e giurisprudenziale.A giudizio della difesa, l’attenuante invocata non potrebbe essere esclusa sullabase della semplice constatazione della contemporanea sussistenzadell'aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, perché così facendo siproporrebbe una interpretatio abrogans della norma in parola, circoscrivendonel'applicazione alle sole ipotesi contemplate nel primo comma del medesimoarticolo.8. Il ricorrente, con il quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione, eccepisceviolazione degli artt. 53 e ss. legge 689/1981, 545-bis cod. proc. pen. nonchévizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di concessione dellapena sostitutiva della detenzione domiciliare ovvero dei lavori di pubblica utilità.8.1. I giudici d'appello avrebbero erroneamente rigettato la richiestaesclusivamente in considerazione della mancata allegazione del programma ditrattamento, dando in tal modo rilievo ostativo all'accesso alla pena sostitutivaad un'evenienza priva di fondamento nel dato normativo.È stato, in proposito, rimarcato come l'art. 545-bis, comma primo, cod. proc.pen. preveda che il giudice, quando non sia nelle condizioni di decidereimmediatamente, debba fissare udienza al fine di decidere sulla pena e possarichiedere all'ufficio di esecuzione penale esterna tutte le informazioni ritenutenecessarie nonché il programma di trattamento con la relativa disponibilitàdell'ente, previsione che, a giudizio della difesa, non consentirebbero -in puntodi logica- di dare alcun rilievo ostativo alla mancata produzione del programmadi trattamento da parte dell'imputato, come espressamente affermato dalla Cortedi Cassazione.8.2. La difesa ha altresì dedotto che l’applicazione di una pena sostitutiva debbaritenersi ammissibile anche con riferimento a reati ricompresi nell’ambito di cuiall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. A sostegno di tale assunto, harichiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui laconcessione del beneficio in parola non determina una ipotesi di illegalità dellapena, atteso che il rinvio operato dall’art. 59 della legge n. 689 del 1981 al citatoart. 4-bis non può essere interpretato nel senso di introdurre un divietogeneralizzato riferito ad una categoria indifferenziata di reati. Tale conclusionerisulta, peraltro, coerente con quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 1-ter, ilquale consente la concessione dei benefici di cui al comma primo in assenza dielementi idonei a far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalitàorganizzata.Nel caso di specie, la difesa ha evidenziato come non emergano elementi atti adimostrare collegamenti tra il ricorrente e la criminalità organizzata, sostenendoaltresì che il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda debba qualificarsi comemeramente episodico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo di ricorso proposto dal Pubblico ministero è articolatoesclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio dilegittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di unarilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.1.1. Preliminarmente, il Collegio intende ribadire il consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformitotalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portantidel proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ipiù rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dandoconto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificarela riforma del provvedimento impugnato.In ipotesi di progressione processuale non conforme il giudice di appello ha,quindi, l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale ilprincipio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenzientedotato di adeguata e maggiore persuasività. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430–01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01).Nel caso di specie, la decisione di riforma oggetto di ricorso, diversamente daquanto affermato dal ricorrente, ha confutato specificamente le ragioni poste dalTribunale a sostegno della condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e LeonardoCaputo ed ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridicodegli argomenti più rilevanti della sentenza riformata.La completa ed approfondita motivazione oggetto di ricorso, sovrapponendosiintegralmente alla sentenza di primo grado, contiene una dettagliata indicazionedelle ragioni per cui le prove raccolte possano assumere una valenza dimostrativaopposta rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, così conferendo alladecisione una forza persuasiva superiore.1.2. L'apparato argomentativo della pronuncia assolutoria impugnata è immuneda vizi logici e giuridici rilevabili nella sede di legittimità. La Corte territoriale, conmotivazione articolata e congrua rispetto alle risultanze processuali, ha ritenutole condotte realizzate dagli imputati inidonee a perfezionare gli elementicostitutivi del reato di estorsione.In particolare, i giudici di appello, con percorso argomentativo convincente eprivo di illogicità, contraddizioni ed aporie, hanno sottolineato come il compendioprobatorio non offrisse alcun elemento idoneo a dimostrare che la persona offesafosse stata destinataria di minacce, neppure implicite, da parte degli imputati néche versasse in una condizione di assoggettamento rispetto ai [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito ha evidenziato, inoltre, come l’iniziale e generico progettoestorsivo ideato da [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivelato, in concreto, inattuabile, inragione dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], “compare” dello [OSCURATO:PERSONA], il qualeimpediva qualsiasi pretesa estorsiva nei confronti di quest’ultimo.La piena consapevolezza, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], della propria posizione di forza èstata, del resto, logicamente desunta dal contenuto dell’intercettazione del17.02.2019, nel corso della quale egli affermava espressamente la propriaintangibilità, dichiarando all’interlocutore: “A me non mi tocca nessuno aCerignola, sono di casa là”.La Corte distrettuale ha altresì valorizzato gli esiti dell’istruttoria dibattimentale,dalla quale è emerso che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato ai [OSCURATO:PERSONA] il servizio diguardiania del circo e che, conseguentemente, quest’ultimi vantassero un dirittoal compenso per l’attività svolta dai due guardiani incaricati.Su tali basi, la Corte territoriale ha pronunciato sentenza assolutoria, rilevandol’assoluta carenza di elementi idonei a ritenere che i cento biglietti del circofossero stati consegnati dallo [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere protezione dai [OSCURATO:PERSONA],protezione che, peraltro, non si rendeva necessaria, stante quella già assicuratada [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno, invece, evidenziato come, mediantela dazione dei già menzionati biglietti, lo [OSCURATO:PERSONA] mirasse ad ottenere una maggioretranquillità in ordine all’integrità patrimoniale del circo, confidando che lapresenza in loco di due guardiani potesse prevenire eventuali azioni didanneggiamento da parte di terzi.È stato, inoltre, sottolineato come le intercettazioni restituiscano un quadrorelazionale caratterizzato dalla posizione di predominio dello [OSCURATO:PERSONA] rispetto aiCaputo, i quali offrivano il servizio di vigilanza nella mera aspettativa diconseguire un modesto compenso economico, aspettativa rimasta frustrata dalladecisione dello [OSCURATO:PERSONA] di non corrispondere alcuna somma, ritenendo sufficientela consegna dei cento biglietti del circo.Elemento peculiare del quadro probatorio, valorizzato dai giudici di appello conriferimento alla progressione cronologica delle conversazioni intercettate, èrappresentato, peraltro, proprio dalla costante volontà dello [OSCURATO:PERSONA] di noneffettuare alcun pagamento per il servizio di guardiania reso dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito, con motivazione immune da manifesta illogicità, ha quindiricondotto la dazione dei cento biglietti ad un corrispettivo per il servizio diguardiania prestato dagli imputati in favore dello [OSCURATO:PERSONA], ravvisando, pertanto,un rapporto sinallagmatico tra le parti, incompatibile con quella condizione dicoartazione e soggezione che connota il delitto di estorsione.È stato, infine, correttamente evidenziato come non possa configurarsi un’ipotesidi estorsione ambientale, non essendo emerso che i [OSCURATO:PERSONA] fossero inseriti insodalizi criminali radicati sul territorio di Cerignola o comunque in contesticriminali idonei ad esercitare un’effettiva capacità intimidatoria sullo [OSCURATO:PERSONA].1.3. Il ricorso del Pubblico ministero, a fronte della ricostruzione e della valutazioneadottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione edimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmenterappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediatavalenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettivavalutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata.Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato dilegittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e diprivilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsicon quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatoriedeterminanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello.Va, in proposito, ricordato che la Corte di Cassazione, che è giudice dellamotivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenutodella prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascunelemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corteregolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (expluribus, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, F.; Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 - 01).2. Il primo motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La Corte distrettuale ha correttamente ritenuto non scrutinabile il motivo digravame concernente l’eccepita insussistenza della circostanza aggravanteprevista dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., evidenziando come talecensura dovesse ritenersi preclusa per effetto della rinuncia ai motivi di appelloinerenti all’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di estorsione.I giudici di appello hanno, in particolare, posto in rilievo che la contestazionerelativa all’aggravante dell’uso dell’arma risultava inscindibilmente connessa allacondotta estorsiva contestata al ricorrente, il quale era stato ritenutoresponsabile proprio per avere concorso nell’azione intimidatoria mediantel’esplosione di colpi di arma da fuoco, finalizzata a costringere la persona offesaalla consegna dei biglietti del circo pretesi dagli estortori.La motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure difensive,avendo la Corte territoriale correttamente chiarito, con argomentazione coerentee priva di vizi logico-giuridici, che la rinuncia ai motivi di appello concernenti laresponsabilità penale non poteva che estendersi anche agli elementi fattuali egiuridici costitutivi della condotta contestata, tra i quali rientra, in manieraindefettibile, la modalità esecutiva caratterizzata dall’uso dell’arma.Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha affermato che proprio le modalitàconcrete di realizzazione del fatto mediante l’uso dell’arma, così comecristallizzate nella contestazione e recepite nella decisione di condanna, integranoil nucleo essenziale dell’affermazione di responsabilità, con la conseguenza chela rinuncia ai motivi afferenti tale profilo determina la formazione del giudicatointerno sugli elementi strutturali del fatto storico contestato.La rinuncia ai motivi di impugnazione comporta, infatti, la definitività dellestatuizioni non devolute al giudice del gravame e delimita l’ambito dellacognizione del giudice di appello ai soli punti residui, restando coperti da giudicatogli elementi del fatto storico e giuridico non più oggetto di contestazione (vediSez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01).Nel caso in esame, il fatto oggetto di giudicato interno non riguardaesclusivamente l’astratta qualificazione giuridica del reato di estorsione bensìl’intera vicenda storica nella sua concreta articolazione, comprensiva dellacondotta intimidatoria realizzata anche mediante l’utilizzo dell’arma da fuoco daparte di uno dei concorrenti nel reato.Ne consegue che la circostanza aggravante dell’aver agito con l’uso dell’armadeve ritenersi definitivamente coperta dal giudicato parziale formatosi a seguitodella rinuncia ai motivi concernenti la responsabilità penale, non essendoconsentito al giudice del gravame procedere ad una rivalutazione frammentariadi singoli aspetti del fatto ormai irrevocabilmente definiti.La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente circoscritto il proprio esame allesole residue censure devolute con l’atto di appello, nel rispetto dei limiti derivantidal giudicato parziale formatosi sugli elementi costitutivi della condottacontestata al [OSCURATO:PERSONA].3. Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti allariconoscibilità della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dallaCorte territoriale.I giudici di appello, con percorso argomentativo conforme alle risultanzeprobatorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto insussistentel’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. in considerazione del fatto che il ruolosvolto dal [OSCURATO:PERSONA] è stato essenziale al fine di produrre un adeguato effettointimidatorio sulla vittima e garantire l’esito positivo dell’azione delittuosacollettiva (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).La Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, aifini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione dicui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causaledell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma ènecessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolodi rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbecomportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttivadell'evento così da risultare trascurabile nell'economia generale dell'itercriminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037–01; Sez. 6, n.34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrilevanza non ravvisabile nel casodella condotta del [OSCURATO:PERSONA].La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tale circostanza conaffermazioni del tutto apodittiche e congetturali con conseguente aspecificità delmotivo ricorso.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Deve essere, preliminarmente ribadito che il riconoscimento dell’attenuanteintrodotta dalla Corte costituzionale con la sentenza 120/2023 postulanecessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non èconfigurabile qualora, come nel caso in esame, la lieve entità difetti con riguardoalla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta(vedi Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 – 01; Sez. 2, n.47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01).Tale principio consente di escludere che la circostanza della lieve entità siaapplicabile al caso oggetto di giudizio, deponendo palesemente, perl’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della fattispecie attenuata diestorsione, quanto affermato dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato, conpercorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente daillogicità, le modalità esecutive del fatto e la conseguente significativa gravitàdel complessivo comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 7 dellaimpugnata sentenza), argomentazioni con le quali il ricorrente non si èadeguatamente confrontato con conseguente aspecificità della doglianza.Ed invero, se la condotta giudicata nel merito manifesta, come nel caso oggettodi analisi, una sua gravità intrinseca, per il peso obiettivo della complessivaazione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta illecita, è fuor di dubbioche resta esclusa la possibilità di riconoscere la particolare lievità del fatto.5. Il quarto motivo è fondato.La Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentivacon motivazione estremamente sintetica, limitandosi a rilevare la mancataallegazione del programma di trattamento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).Tale argomentazione si pone in evidente contrasto con il principio di dirittosecondo cui è illegittimo il provvedimento di diniego della conversione della penafondato esclusivamente sulla mancata produzione del programma di trattamento,gravando sul giudice l’obbligo di attivarsi presso gli organi competenti al fine diacquisire gli elementi necessari alla decisione (Sez. 6, n. 21929 del 23/04/2024,E., Rv. 286486–01; Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024, Locatelli, Rv. 287022–01).L’art. 545-bis, comma secondo, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudicedebba «acquisire dall’ufficio esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla poliziagiudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni divita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato» e chepossa altresì richiedere al medesimo ufficio «il programma di trattamento dellasemilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con larelativa disponibilità dell’ente».Alla luce del quadro normativo delineato dall’art. 545-bis cod. proc. pen., deve,pertanto, ribadirsi che il giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione in ordinealle ragioni che ostano alla concessione della sanzione sostitutiva, non potendolimitarsi a rilevare l’assenza di elementi valutativi acquisibili d’ufficio, quali ilprogramma di trattamento o la disponibilità dell’ente presso il quale svolgere illavoro di pubblica utilità.Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio adaltra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio in ordine allaconcedibilità della invocata sostituzione della pena detentiva.6. Deve essere, in conclusione, dichiarata, ai sensi dell’art. 624, comma secondo,cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, inconsiderazione del fatto che l'annullamento con rinvio della sentenza è statodisposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per motivi che non riguardanol'affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamenteal diniego della sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte diAppello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso dell'imputato nelresto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiarainammissibile il ricorso del P.M.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18162/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris