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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 2025

Cassazione n. 22427/2025

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PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE V SEZIONE CIVILE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24152/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: litisconsorzio necessario Numero registro generale 24152/2023 Numero sezionale 3017/2025 Numero di raccolta generale 22427/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 CAPRI’ MARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata in data 19.6.2014; – intimati – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n.4145/10/2023 depositata l’11 maggio 2023, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.4145/10/2023, veniva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Orazio, Michela, Agamennone, [OSCURATO:PERSONA] quali soci della estinta società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proposti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Messina n.502/7/2012 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, con cui la contribuente impugnava l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003.

Con tale atto impositivo ai sensi degli artt.41 bis e 40 d.P.R. n.600/73 veniva rettificato il reddito di impresa della società, ai fini IRAP, IVA e sanzioni, in relazione ad operazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria come soggettivamente inesistenti, di importazione infra- comunitaria di autoveicoli.

Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per un unico motivo, mentre parte contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: Numero registro generale 24152/2023 Numero sezionale 3017/2025 Numero di raccolta generale 22427/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 In via pregiudiziale, il Collegio osserva che pende avanti alla Corte di cassazione il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023, pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], necessariamente da trattarsi congiuntamente al presente ricorso per eventuale riunione ex art.274 cod. proc. civ. al fine di ricomporre il litisconsorzio necessario.

Per tale ragione la presente controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo P.Q.M La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 24152/2023 Numero sezionale 3017/2025 Numero di raccolta generale 22427/2025 Data pubblicazione 04/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE V SEZIONE CIVILE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24152/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: litisconsorzio necessario Numero registro generale 24152/2023 Numero sezionale 3017/2025 Numero di raccolta generale 22427/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 CAPRI’ MARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata in data 19.6.2014; – intimati – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n.4145/10/2023 depositata l’11 maggio 2023, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.4145/10/2023, veniva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Orazio, Michela, Agamennone, [OSCURATO:PERSONA] quali soci della estinta società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proposti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Messina n.502/7/2012 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, con cui la contribuente impugnava l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003. Con tale atto impositivo ai sensi degli artt.41 bis e 40 d.P.R. n.600/73 veniva rettificato il reddito di impresa della società, ai fini IRAP, IVA e sanzioni, in relazione ad operazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria come soggettivamente inesistenti, di importazione infra- comunitaria di autoveicoli. Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per un unico motivo, mentre parte contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Numero registro generale 24152/2023 Numero sezionale 3017/2025 Numero di raccolta generale 22427/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 In via pregiudiziale, il Collegio osserva che pende avanti alla Corte di cassazione il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023, pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], necessariamente da trattarsi congiuntamente al presente ricorso per eventuale riunione ex art.274 cod. proc. civ. al fine di ricomporre il litisconsorzio necessario. Per tale ragione la presente controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo P.Q.M La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023. Così deciso in Roma il 23 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 24152/2023 Numero sezionale 3017/2025 Numero di raccolta generale 22427/2025 Data pubblicazione 04/08/2025
Sentenza Cassazione n. 22427/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris