CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 05/01/1988 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 2, ove si è ritenuta la non particolare tenuità dell'offesa dato l'elevato numero dei beni oggetto di ricettazione), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti; che, a tal proposito, premesso che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno, nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui il riconoscimento della suddetta causa di non punibilità postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M