CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]"O 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa il 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per avere, più volte, violato le prescrizioni impostegli con il «foglio di via obbligatorio» del Questore di Milano del 15 maggio 2018, notificatogli il 21 maggio 2018, avendo fatto rientro nel Comune di Milano senza preventiva autorizzazione. 2. L'imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riguarda la reiterata violazione di quanto prescritto con il provvedimento del Questore con il quale gli è stato vietato il rientro nel Comune di Milano per due anni ed impartito l'obbligo di rimpatrio nel luogo di abituale dimora. In particolare, si tratta di violazioni commesse il 26 luglio 2018, il 22 settembre 2018 (quando l'imputato è stato individuato e riconosciuto nel corso di manifestazioni di esponenti dell'area anarchico - antagonista in [OSCURATO:PERSONA] di Milano) ed il 10 novembre 2018 in occasione di una manifestazione di soggetti appartenenti alla predetta area, per il diritto all'abitazione, come ricostruito nella sentenza di primo grado. La Corte di appello ha respinto l'unico motivo di impugnazione con il quale la difesa dell'imputato aveva contestato la legittimità del provvedimento contenente il «foglio di via» per una serie di vizi che ne avrebbero inficiato la validità. Erano stati, infatti, valorizzati episodi in relazione ai quali Battaglia era stato, in seguito, assolto, era stato attributo rilievo a fatti commessi da gruppi di persone ed elencate denunce senza la descrizione delle norme asseritamente violate. A tale proposito ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice penale non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, potendo verificare la conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra cui l'obbligo di motivazione sugli elementi fondanti il giudizio di pericolosità. Tale obbligo sarebbe violato solo nel caso in cui siano stati valorizzati elementi privi dei connotati di concretezza o meramente congetturali. Trascritto integralmente il contenuto del provvedimento del Questore, la Corte ha escluso che, nel caso di specie, ricorresse il predette vizio essendo stati indicati, nel «foglio di via», elementi sufficientemente dimostrativi del legittimo inquadramento di Battaglia tra i soggetti socialmente pericolosi ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 settembre 2011, n. 159. Tale giudizio è stato ritenuto non inficiato dalla produzione di una sentenza assolutoria per fatti contestati come commessi il 3 marzo 2018. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 3.1. Con il primo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine all'appartenenza dell'imputato alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi indicati nel provvedimento del Questore. La Corte, pur avendo integralmente trascritto nella sentenza impugnata il provvedimento violato, avrebbe omesso di motivare adeguatamente in punto di pericolosità sociale del proposto. Anzi, a tale proposito, ha valorizzato, fra gli altri, l'avvenuto arresto per resistenza a pubblico ufficiale, reato dal quale Battaglia è stato assolto con la sentenza prodotta in giudizio. In sostanza, né il provvedimento del Questore, né la sentenza della Corte di appello avrebbero fornito adeguata motivazione in ordine all'appartenenza di Battaglia alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi. 3.2. Con il secondo motivo sono state lamentate la violazione di legge e la carenza motivazionale in relazione alla pericolosità sociale dell'imputato. Pur avendo dapprima affermato che il provvedimento del Questore deve contenere un'adeguata motivazione sugli elementi dai quali viene desunta la pericolosità, la Corte si è poi «accontentata» della mera indicazione di siffatti elementi. Con ciò sarebbe incorsa anche nel vizio di violazione di legge non avendo svolto il corretto compito di controllo dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248. 3.3. Con il terzo motivo sono stati eccepiti i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al controllo giurisdizionale rispetto al provvedimento amministrativo che ha ritenuto la pericolosità sociale dell'imputato. La Corte avrebbe omesso, in particolare, di valutare la genericità del provvedimento del Questore laddove lo stesso ha valorizzato condotte poste in essere il 31 gennaio 2018 in occasione di una manifestazione senza, tuttavia, specificare di quali comportamenti si trattasse. Peraltro, per tali fatti non è mai stata esercitata l'azione penale. 4. Non essendo stata presentata istanza di discussione orale del processo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte ex art. 23 quinquies, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 cit. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. Con esso, il ricorrente si lamenta del fatto che la sentenza di merito, così come il provvedimento del Questore, non avrebbe fornito alcuna motivazione in relazione all'appartenenza dell'imputato alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi. L'unico elemento valorizzato riguarda un episodio per I quale Battaglia è stato assolto. L'assunto difensivo presuppone che il giudice chiamato a valutare la contestata violazione del provvedimento emesso dal Questore (nel caso di specie il «foglio di via obbligatorio») debba anche verificarne la legittimità fornendo un'autonoma motivazione anche in ordine al presupposto della pericolosità che dovrebbe, invece, essere stato accertato nella fase amministrativa. Tale rilievo è manifestamente privo di fondamento atteso che l'accertamento del giudice penale ha ad oggetto prioritario il comportamento del soggetto attinto dal provvedimento applicativo della misura successivo all'emissione dell'atto, non anche la verifica della correttezza o meno del provvedimento stesso che, semmai, può essere oggetto di autonomo ricorso in sede amministrativa. Sul punto si tornerà in seguito ma, ciò che rileva ai fini del motivo in esame è che la Corte non era tenuta a rendere una motivazione su un profilo che, peraltro, non risulta abbia formato oggetto di autonomo motivo di appello avendo questo avuto ad oggetto solo la legittimità del provvedimento amministrativo del Questore. Quanto affermato è in linea con il costante orientamento secondo cui «in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultinno alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv.260897; Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649). • I giudici di merito, pertanto, non erano tenuti a motivare sulla pericolosità di Battaglia essendo essi tenuti a verificare solo la conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, fra cui l'esistenza della motivazione in punto di pericolosità sociale. Operazione che risulta essere stata compiuta. 3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Ciò che lamenta il ricorrente è che i giudici di merito non hanno fornito motivazione alcuna in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo non oggetto, quindi, di adeguato controllo. L'atto si prestava ad essere censurato in ragione della sua genericità essendo stata valorizzata solo la commissione di comportamenti tenuti in occasione di una manifestazione senza indicarne neppure la materialità. Richiamato quanto esposto al punto precedente in relazione ai limiti del sindacato del giudice penale, si osserva che, l'assunto dal quale prende le mosse il ragionamento del ricorrente è errato atteso che il provvedimento amministrativo ha preso in esame la condotta posta in essere il 31 gennaio 2018 in relazione alla pregressa commissione, da parte dello stesso Battaglia, di altri comportamenti integranti violazioni penali analiticamente indicate (resistenza a pubblico ufficiale, rissa, radunata, sediziosa, violazione delle disposizioni sulle pubbliche riunioni). A ciò si aggiunga che Battaglia ha avuto ampia possibilità di difendersi nel procedimento amministrativo depositando memorie (diritto che ha esercitato) e il provvedimento ha motivato anche su tale punto. La sentenza ha motivatamente disatteso i rilievi difensivi evidenziando la circostanza che la pericolosità non è stata desunta da illazioni, congetture o meri sospetti, unica circostanza in cui sarebbe possibile per il giudice penale procedere alla disapplicazione del provvedimento amministrativo. Si tratta di affermazione argomentata e supportata da una valutazione degli elementi di fatto sui quali questa Corte non può compiere un esame nel merito determinandosi, in caso contrario, la sovrapposizione rispetto ad un giudizio che avrebbe, semmai (e più propriamente), potuto essere sollecitato in sede amministrativa. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese