CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 268 del 1998 contestatogli e, ritenuta la continuazione fra tale reato e quello sempre di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 268 del 1998, per il quale il predetto era stato giudicato con sentenza già irrevocabile, lo condannava alla pena, determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., di euro 10.100,00 di multa. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore. Lamenta erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 268 del 1998, deducendo che nella specie interveniva illegittimamente una reiterazione del provvedimento del Questore sulla base del medesimo provvedimento prefettizio, sicché non poteva aversi una seconda condanna per la violazione di tale ultimo provvedimento, essendo stata essa già emessa con la precedente sentenza in relazione alla quale è stata applicata la disciplina della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione della sentenza impugnata dà atto che la contestazione mossa nel precedente procedimento riguardava la violazione dell'ordine del Questore di Genova in data 18 dicembre 2013 emesso sulla base del decreto del Prefetto di Genova del 18 dicembre 2013, chiarendo in tal modo che si tratta dei medesimi provvedimenti la cui violazione è ascritta nel presente procedimento, la cui imputazione fa appunto riferimento esattamente agli stessi atti. Inoltre, nella stessa sentenza in data 11 gennaio 2021 si illustra che nel primo procedimento il fatto giudicato, con sentenza emessa in data 13 febbraio 2015, era stato contestato come accertato in data 1 ottobre 2014, mentre quello ora giudicato risultava contestato come accertato in data 18 ottobre 2014. A fronte di due contestazioni "aperte" riguardanti il medesimo reato avente natura permanente si configura così la "chiusura" della prima alla data della pronunzia della prima sentenza di condanna e la "chiusura" della seconda alla data della nuova sentenza di condanna, avendosi dunque due condanne non per lo stesso fatto, ma per diverse frazioni temporali della condotta permanente. Proprio in ragione di ciò, con la sentenza qui impugnata sono stati ravvisati i presupposti per riconoscere la continuazione con il fatto già giudicato.3. Le deduzioni svolte nel ricorso mutano prospettiva, sostenendo l'esistenza di due diversi provvedimenti del questore, relativi allo stesso provvedimento del prefetto, sulla base di generiche asserzioni che in quanto tali non possiedono alcuna attitudine a smentire la precisa ricostruzione esposta nella sentenza, che rileva l'esistenza di un unico provvedimento del questore del 18 dicembre 2013. In sede di conclusioni scritte la difesa rileva, in aggiunta, che il giudicato già formatosi si era esteso fino alla data della prima sentenza di condanna, dando al contempo atto di una permanenza mai cessata, per non essersi mai allontanato il ricorrente dal territorio dello Stato in ottemperanza dell'ordine di espulsione. Tanto, appunto, conferma la correttezza della nuova condanna riguardante una contestazione anch'essa "aperta" e dunque estesa fino alla pronunzia della seconda sentenza in data 11 gennaio 2021, configurando ciò, come sopra già rilevato, una condanna per un altro fatto riguardante la condotta permanente proseguita dopo la prima sentenza del Giudice di pace del 13 febbraio 2015. Si tratta, dunque, di una successione di prospettazioni e di connesse censure per un verso aspecifiche e per altro verso manifestamente infondate. 4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il P