CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49552/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano del 15 dicembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto e di euro duemilacinquecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S.. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. In via subordinata, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia,' Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'elevato tasso alcolemico, la velocità elevata alla guida, il mancato rispetto delle norme di prudenza e il conseguente elevato pericolo per la sicurezza pubblica.Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. L'imputato si limita a sminuire la portata degli elementi prospettati dalla Corte territoriale, ai quali tuttavia la Corte distrettuale, con adeguato apparato argomenta- tivo, ha riconosciuto rilievo decisivo al fine di negare il beneficio richiesto. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che, alla data dell'emis- sione della sentenza della Corte di appello del 6 dicembre 2022, il reato non era prescritto, non essendo ancora decorso il termine massimo quinquennale di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., anche alla luce dell'intervenuta sospensione della prescri- zione per giorni sessantaquattro ai sensi della legge Covid, per cui il reato si sarebbe prescritto il 5 gennaio 2024. Al riguardo, peraltro, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassa- zione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedi- mento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condàhna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de