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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 05316/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3271-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di SERVIZI e AZIONI con [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3271/2022 Cron.

Rep.

Ud.17/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]' COOP.

SOC.

TE.SE.O.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 335/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 275/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 23 luglio 2021, la Corte d’appello di Messina ha “confermato con diversa motivazione” la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile – per la devoluzione della cognizione funzionale della controversia al Tribunale fallimentare, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto assessorile del 15 marzo 2016 di TE.SE.O.S.

Onlus, di cui i lavoratori indicati in epigrafe erano dipendenti –la loro domanda di accertamento della responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, di [OSCURATO:PERSONA] (S.S.R.) s.p.a. e del diritto al riconoscimento delle retribuzioni non percepite da settembre 2013 a febbraio 2014, oltre che delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto e al T.F.R.

E ciò sulla base del previo riconoscimento di un appalto di servizi tra la committente [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita alla scadenza della convenzione dell’anno 2000 tra l’allora A.U.S.L. n. 5 di Messina e tre cooperative sociali, tra le quali TE.SE.O.S.

Onlus, ex legeregionale n. 30/1997 e nella quale essi avrebbero dovuto transitare) e l’appaltatrice TE.SE.O.S.

Onlus, in quanto erogatrice delle prestazioni sanitarie domiciliari e ambulatoriali, rese da sempre in base ad una convenzione con l’A.U.S.L. n. 5 di Messina;

2. in via preliminare, essa ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di appello dei lavoratori, per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, escludendo la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra obbligati solidali e pertanto la proseguibilità del giudizio nei confronti di quello ([OSCURATO:SOCIETA].) non soggetto a procedura concorsuale.

Nel merito, la Corte d’appello ha tuttavia negato –sulla base della documentazione richiesta, attestante l’emissione di n. 410 azioni, intestate a TE.SE.O.S.

Onlus, del valore di € 100,00 ciascuna di categoria B, con prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 2345 c.c. –la possibilità di qualificare la natura giuridica del rapporto tra la società neocostituita e la Onlus, di essa socia, in liquidazione coatta amministrativa, in termini di appalto.

La Corte nissena ha escluso la configurabilità di un distinto ed autonomo rapporto contrattuale tra i due soggetti giuridici, posto che le prestazioni accessorie statutariamente previste costituiscono un vincolo, per i detentori di tale tipologia di azioni, alla prestazione di servizi alla società al fine del miglior conseguimento del suo oggetto, comportante l’adempimento di un’obbligazione sociale.

3. per tale ragione, essa ha rigettato nel merito la domanda dei lavoratori;

4. con atto notificato il 24 gennaio 2022, essi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui entrambe le società (TE.SE.O.S.

Onlus in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore) hanno resistito con distinti controricorsi;5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.con un unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2345 c.c. in relazione all’applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, per la nullità parziale delle azioni sottoscritte da TE.SE.O.S.

Onlus, in violazione della prescrizione dell’art. 2345, primo comma c.c., di accessorietà, oltre l’obbligo dei conferimenti (in denaro o in natura), delle prestazioni statutariamente previste per tale tipologia di azioni: ossia di strumentalità accedente alla prestazione principale di partecipazione al capitale sociale e pertanto di valore necessariamente inferiore a questa, salvo la configurazione di un diverso rapporto contrattuale (nel caso di prestazione di servizi: di appalto).

Essi hanno in proposito rilevato come, nel caso di specie, la prestazione accessoria sia consistita nelle prestazioni riabilitative previste dalla convenzione di [OSCURATO:SOCIETA]. con l’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.P.) di Messina rese esclusivamente dai terapisti della riabilitazione in organico alla Onlus, a fronte di un organico di [OSCURATO:SOCIETA]. composto da un direttore sanitario, un direttore amministrativo, un assistente sociale e quattro impiegati ammnistrativi.

E come essa abbia avuto un valore enormemente superiore – stimabile nella somma di oltre 4 milioni di euro annuali (proporzionato ad una fattura del 15 luglio 2013, a saldo delle prestazioni riabilitative erogate nel secondo trimestre del 2013, pari a euro 1.091.979,81), in ragione di una convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e A.S.P. di Messina di oltre 5 milioni di euro annuali –tanto al conferimento di TE.SE.O.S.

Onlus (pari a € 41.000,00), tanto all’oggetto del contratto tra le parti (essendo pari a zero il valore delle prestazioni riabilitative di [OSCURATO:SOCIETA]. con personale proprio).

I ricorrenti hanno, infine, dedotto come, in ogni caso, la partecipazione di TE.SE.O.S.

Onlus in [OSCURATO:SOCIETA]., con azioni caratterizzate da prestazioni accessorie, neppure precluda la configurabilità di un contratto di appalto tra le due società nei confronti dei lavoratori, in quanto terzi rispetto al loro rapporto societario ed essendo esplicitamente stabilito che, nella determinazione del compenso per l’esecuzione delle prestazioni accessorie, debbano “essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni” (art. 2345, primo comma, ult. parte c.c.);

2. esso è fondato; 3.giova premettere come sia indubbio che le prestazioni del socio di società per azioni regolate dall'art. 2345 c.c., a carattere accessorio e non rappresentate da conferimenti in danaro, ben possano consistere in attività personali simili a quelle di un prestatore d'opera, sicché la concreta prestazione di attività da parte del socio costituisce adempimento dell'obbligo sociale, anziché svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società (Cass. 7 aprile 1987, n. 3402).

E tali prestazioni, che l'atto costitutivo può porre a carico dei soci di società per azioni, costituiscono adempimento di obbligazioni sociali e non di obbligazioni inerenti ad un rapporto contrattuale diverso e distinto da quello sociale, ancorché ad esso collegato.

Sicché, in caso di inadempimento, devono essere sanzionate, per questa inosservanza, secondo le previsioni dell'atto costitutivo, a norma del citato art. 2345 c.c., dovendosi perciò escludere che l'assemblea dei soci possa irrogare all'inadempiente una sanzione diversa da quella prevista (Cass. 8 novembre 2000, n. 14523).

In particolare, nell'ipotesi in cui più sanitari abbiano costituito tra loro una società per azioni per la gestione di una casa di cura, mentre le prestazioni accessorie, relative al servizio di guardia medica interna, devono essere considerate adempimento di un obbligo sociale, posto a carico del socio dal regolamento sanitario interno, non dando luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra il sanitario socio e società; invece, l'attività di assistenza e consulenza verso i propri clienti, retribuita sulla base di parcelle redatte dai singoli sanitari azionisti, previa detrazione di una percentuale versata alla clinica per l'uso delle attrezzature e dei locali, presenta le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo, mancando tutti gli elementi che possono indurre a ritenere un rapporto di lavoro subordinato tra sanitario dipendente e società datrice di lavoro (Cass. 5 luglio 1978, n. 3319, che ha, in particolare affermato che, nell'ipotesi di assenza dal servizio di guardia previsto dal regolamento sanitario, non possa procedersi a licenziamento, ma solo ad esclusione dalla società per violazioni contrattuali);

4. nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di distinguere i diversi ambiti di attività che possano essere svolti da soci, titolari di azioni con prestazioni accessorie, al fine di operare una corretta qualificazione giuridica dei relativi rapporti in base alla loro differente fonte istitutiva: per la semplice ragione che i lavoratori non sono soci di S.S.R.

Occorre allora tenere chiaramente distinti: a) da una parte, il rapporto (societario) tra [OSCURATO:SOCIETA]., che vincola la prima –quale socia della seconda, alle prestazioni accessorie sottoscritte, secondo le regole statutarie, in particolare dell’art. 6 dello [OSCURATO:SOCIETA]. (trascritto a pg. 6 del suo controricorso) –all’osservanza del“l’obbligo … di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso” (questo determinato nel rispetto del“le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni”) e alla soggezione alle “particolari sanzioni per il caso di inadempimento” stabilite ” (art. 2345, primo comma c.c.); b) dall’altra parte, il rapporto dei ricorrenti, di lavoro subordinato nei confronti di TE.SE.O.S.

Onlus, in liquidazione coatta amministrativa (essa sola socia), terzi rispetto al rapporto societario e pertanto ad esso estranei;

5. ben si configura allora, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto tra le due società, rispettivamente committente ([OSCURATO:SOCIETA].) ed appaltatrice (TE.SE.O.S.

Onlus, in liquidazione coatta amministrativa), di quei servizi di riabilitazione da loro resi, in qualità di dipendenti dell’appaltatrice.

Nei loro confronti esse si pongono pertanto come distinti ed autonomi soggetti giuridici, così qualificabili ed in effetti qualificati dalla stessa Corte d’appello, allorquando ha ravvisato tra le due società un rapporto di solidarietà (a norma dell’art. 29 d.lgs. 276/2003), correttamente applicandone gli effetti di autonomia sostanziale (con il riflesso processuale di scindibilità del contraddittorio) in ordine alla proseguibilità del giudizio dei lavoratori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tenuta, in virtù del detto vincolo solidale, con l’obbligata principale in procedura concorsuale, nei cui soli confronti ha ritenuto improseguibile il giudizio; salvo poi smentire, nella risoluzione del merito della controversia, quella qualificazione, con palese contraddittorietà logico –giuridica;

6. per le superiori ragioni, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3271-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di SERVIZI e AZIONI con [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3271/2022 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]' COOP. SOC. TE.SE.O.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 335/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 275/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 23 luglio 2021, la Corte d’appello di Messina ha “confermato con diversa motivazione” la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile – per la devoluzione della cognizione funzionale della controversia al Tribunale fallimentare, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto assessorile del 15 marzo 2016 di TE.SE.O.S. Onlus, di cui i lavoratori indicati in epigrafe erano dipendenti –la loro domanda di accertamento della responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, di [OSCURATO:PERSONA] (S.S.R.) s.p.a. e del diritto al riconoscimento delle retribuzioni non percepite da settembre 2013 a febbraio 2014, oltre che delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto e al T.F.R. E ciò sulla base del previo riconoscimento di un appalto di servizi tra la committente [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita alla scadenza della convenzione dell’anno 2000 tra l’allora A.U.S.L. n. 5 di Messina e tre cooperative sociali, tra le quali TE.SE.O.S. Onlus, ex legeregionale n. 30/1997 e nella quale essi avrebbero dovuto transitare) e l’appaltatrice TE.SE.O.S. Onlus, in quanto erogatrice delle prestazioni sanitarie domiciliari e ambulatoriali, rese da sempre in base ad una convenzione con l’A.U.S.L. n. 5 di Messina; 2. in via preliminare, essa ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di appello dei lavoratori, per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, escludendo la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra obbligati solidali e pertanto la proseguibilità del giudizio nei confronti di quello ([OSCURATO:SOCIETA].) non soggetto a procedura concorsuale. Nel merito, la Corte d’appello ha tuttavia negato –sulla base della documentazione richiesta, attestante l’emissione di n. 410 azioni, intestate a TE.SE.O.S. Onlus, del valore di € 100,00 ciascuna di categoria B, con prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 2345 c.c. –la possibilità di qualificare la natura giuridica del rapporto tra la società neocostituita e la Onlus, di essa socia, in liquidazione coatta amministrativa, in termini di appalto. La Corte nissena ha escluso la configurabilità di un distinto ed autonomo rapporto contrattuale tra i due soggetti giuridici, posto che le prestazioni accessorie statutariamente previste costituiscono un vincolo, per i detentori di tale tipologia di azioni, alla prestazione di servizi alla società al fine del miglior conseguimento del suo oggetto, comportante l’adempimento di un’obbligazione sociale. 3. per tale ragione, essa ha rigettato nel merito la domanda dei lavoratori; 4. con atto notificato il 24 gennaio 2022, essi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui entrambe le società (TE.SE.O.S. Onlus in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore) hanno resistito con distinti controricorsi;5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.con un unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2345 c.c. in relazione all’applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, per la nullità parziale delle azioni sottoscritte da TE.SE.O.S. Onlus, in violazione della prescrizione dell’art. 2345, primo comma c.c., di accessorietà, oltre l’obbligo dei conferimenti (in denaro o in natura), delle prestazioni statutariamente previste per tale tipologia di azioni: ossia di strumentalità accedente alla prestazione principale di partecipazione al capitale sociale e pertanto di valore necessariamente inferiore a questa, salvo la configurazione di un diverso rapporto contrattuale (nel caso di prestazione di servizi: di appalto). Essi hanno in proposito rilevato come, nel caso di specie, la prestazione accessoria sia consistita nelle prestazioni riabilitative previste dalla convenzione di [OSCURATO:SOCIETA]. con l’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.P.) di Messina rese esclusivamente dai terapisti della riabilitazione in organico alla Onlus, a fronte di un organico di [OSCURATO:SOCIETA]. composto da un direttore sanitario, un direttore amministrativo, un assistente sociale e quattro impiegati ammnistrativi. E come essa abbia avuto un valore enormemente superiore – stimabile nella somma di oltre 4 milioni di euro annuali (proporzionato ad una fattura del 15 luglio 2013, a saldo delle prestazioni riabilitative erogate nel secondo trimestre del 2013, pari a euro 1.091.979,81), in ragione di una convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e A.S.P. di Messina di oltre 5 milioni di euro annuali –tanto al conferimento di TE.SE.O.S. Onlus (pari a € 41.000,00), tanto all’oggetto del contratto tra le parti (essendo pari a zero il valore delle prestazioni riabilitative di [OSCURATO:SOCIETA]. con personale proprio). I ricorrenti hanno, infine, dedotto come, in ogni caso, la partecipazione di TE.SE.O.S. Onlus in [OSCURATO:SOCIETA]., con azioni caratterizzate da prestazioni accessorie, neppure precluda la configurabilità di un contratto di appalto tra le due società nei confronti dei lavoratori, in quanto terzi rispetto al loro rapporto societario ed essendo esplicitamente stabilito che, nella determinazione del compenso per l’esecuzione delle prestazioni accessorie, debbano “essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni” (art. 2345, primo comma, ult. parte c.c.); 2. esso è fondato; 3.giova premettere come sia indubbio che le prestazioni del socio di società per azioni regolate dall'art. 2345 c.c., a carattere accessorio e non rappresentate da conferimenti in danaro, ben possano consistere in attività personali simili a quelle di un prestatore d'opera, sicché la concreta prestazione di attività da parte del socio costituisce adempimento dell'obbligo sociale, anziché svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società (Cass. 7 aprile 1987, n. 3402). E tali prestazioni, che l'atto costitutivo può porre a carico dei soci di società per azioni, costituiscono adempimento di obbligazioni sociali e non di obbligazioni inerenti ad un rapporto contrattuale diverso e distinto da quello sociale, ancorché ad esso collegato. Sicché, in caso di inadempimento, devono essere sanzionate, per questa inosservanza, secondo le previsioni dell'atto costitutivo, a norma del citato art. 2345 c.c., dovendosi perciò escludere che l'assemblea dei soci possa irrogare all'inadempiente una sanzione diversa da quella prevista (Cass. 8 novembre 2000, n. 14523). In particolare, nell'ipotesi in cui più sanitari abbiano costituito tra loro una società per azioni per la gestione di una casa di cura, mentre le prestazioni accessorie, relative al servizio di guardia medica interna, devono essere considerate adempimento di un obbligo sociale, posto a carico del socio dal regolamento sanitario interno, non dando luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra il sanitario socio e società; invece, l'attività di assistenza e consulenza verso i propri clienti, retribuita sulla base di parcelle redatte dai singoli sanitari azionisti, previa detrazione di una percentuale versata alla clinica per l'uso delle attrezzature e dei locali, presenta le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo, mancando tutti gli elementi che possono indurre a ritenere un rapporto di lavoro subordinato tra sanitario dipendente e società datrice di lavoro (Cass. 5 luglio 1978, n. 3319, che ha, in particolare affermato che, nell'ipotesi di assenza dal servizio di guardia previsto dal regolamento sanitario, non possa procedersi a licenziamento, ma solo ad esclusione dalla società per violazioni contrattuali); 4. nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di distinguere i diversi ambiti di attività che possano essere svolti da soci, titolari di azioni con prestazioni accessorie, al fine di operare una corretta qualificazione giuridica dei relativi rapporti in base alla loro differente fonte istitutiva: per la semplice ragione che i lavoratori non sono soci di S.S.R. Occorre allora tenere chiaramente distinti: a) da una parte, il rapporto (societario) tra [OSCURATO:SOCIETA]., che vincola la prima –quale socia della seconda, alle prestazioni accessorie sottoscritte, secondo le regole statutarie, in particolare dell’art. 6 dello [OSCURATO:SOCIETA]. (trascritto a pg. 6 del suo controricorso) –all’osservanza del“l’obbligo … di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso” (questo determinato nel rispetto del“le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni”) e alla soggezione alle “particolari sanzioni per il caso di inadempimento” stabilite ” (art. 2345, primo comma c.c.); b) dall’altra parte, il rapporto dei ricorrenti, di lavoro subordinato nei confronti di TE.SE.O.S. Onlus, in liquidazione coatta amministrativa (essa sola socia), terzi rispetto al rapporto societario e pertanto ad esso estranei; 5. ben si configura allora, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto tra le due società, rispettivamente committente ([OSCURATO:SOCIETA].) ed appaltatrice (TE.SE.O.S. Onlus, in liquidazione coatta amministrativa), di quei servizi di riabilitazione da loro resi, in qualità di dipendenti dell’appaltatrice. Nei loro confronti esse si pongono pertanto come distinti ed autonomi soggetti giuridici, così qualificabili ed in effetti qualificati dalla stessa Corte d’appello, allorquando ha ravvisato tra le due società un rapporto di solidarietà (a norma dell’art. 29 d.lgs. 276/2003), correttamente applicandone gli effetti di autonomia sostanziale (con il riflesso processuale di scindibilità del contraddittorio) in ordine alla proseguibilità del giudizio dei lavoratori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tenuta, in virtù del detto vincolo solidale, con l’obbligata principale in procedura concorsuale, nei cui soli confronti ha ritenuto improseguibile il giudizio; salvo poi smentire, nella risoluzione del merito della controversia, quella qualificazione, con palese contraddittorietà logico –giuridica; 6. per le superiori ragioni, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sen
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