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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 31516/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21413/2019R.G. proposto da -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G iovanni Pierluigi daPalestrina n. 19, presso lo studio dell ’ avv .

D omenico Tomassetti, che lo rappresenta e difende -controricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 44/2019della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 18.1.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente, già dirigente della Regione Lazio, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiederne la conda nna al risarcimento dei danni per essere statoillegittimamente escluso dal conferimento di specifici incarichi dirigenziali, sia dalla giunta regionale in carica negli anni dal 2010 al 2012, sia da quella in caricanel 2013.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accolse parzialmente la domanda, ritenendo , per i l primo periodo (2010-2012), che la condotta della Regione, pur censurabile, non avesse prodotto un danno al ricorrente, posto che erano stati assegnati soltanto incarichi per i quali egli non era legittimato; ricono bbe, invece, per il secondo periodo (2013), un danno da perdita di chance liquidato in € 57.182,81, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado ed anche il dirigente propose appello incidentale, ma la Corte d’Appello di Roma rigettò entrambi i gravami , confermando la decisione del Tribunale e compensando le spese.

Contro la sentenza della Corte territoriale la Regione ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi.

Il dirigentesi è difeso con controricorso contenente anche un ricorso incidentale articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Il dirigenteha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia «Violazione,falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 1175, 1375 c.c., nonché dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e succ. mod., dell’art. 20 L.R. n. 6/2002 e dell’art. 162 del Regolamento regionale n. 1/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Occorre precisare che, con riferimento alle tre procedure selettive esperite nel 2013, la Corte d’Appello, confermando la valutazione sul punto del Tribunale,ha ritenuto che la Regione Lazio avesse sì effettuato una valutazione dei dirigenti candidati al conferimento del l’incarico , ma considerandoli soltanto uti singuli («valutazione assoluta») e, quindi, senza procede re al necessario raffronto tra i rispettivi profili professionali dei candidati per stabilire quale fosse quello maggiormente idoneo a svolgere l’incarico («valutazione comparativa»).

La ricorrente, da un lato, sostiene che la valutazione comparativa dei candidati sarebbe stata effettuata, essendo desumibile dal collegamento della «motivazione delle determinazioni di conferimentodegli incarichi di direzione con i curricula in esse richiamati e depositati in giudizio»; dall’altro lato, sostiene la non necessità di una «valutazione strettamente comparativa»dei candidati all’incarico, essendo il conferimento «una scelta altamente discrezionale», tant’è che si invoca la «natura fiduciaria dell’incarico dirigenziale apicale».

1.1. Il motivoè inammissibile sotto diversi aspetti.

1.1.1. Innanzitutto, la mancata valutazione comparativa tra i candidati è un accertamento di fatto, che spetta ai giudici del merito e non è direttamente sindacabile in sede di legittimità.

Meno che meno si può considerare pertinente, nel corpo del ricorso per cassazione , una descrizione dei curricula dei dirigenti prescelti e di quello dell’attuale controricorrente principale, quasi a proporre alla Corte di legittimità un vaglio diretto delle qualitàdei candidati.

1.1.2. Si ravvisa, inoltre, una contraddizione – con conseguente ambiguità sull’effettivo contenuto della censura – tra l’affermazione che la valutazione comparativa sarebbe stata effettuata e quella che non ci sarebbe, in questo ambito , «l’esigenza della valutazione strettamente comparativa».

Non è infatti dato di comprendere quale sia il valore che la ricorrente intende attribuireall’avverbio «strettamente», per distinguerne la portata rispetto all’ovvia esigenza che l a valutazione sia effettivamentecomparativa.

Sul piano normativo – l’unico rilevante in questa sede – non si mette in discussione che il conferimento dell’incarico rappresenta un atto di natura negoziale , adottato nell’ambito del rapporto di lavoro con il dirigente.

Resta, tuttavia, che la legittimità di tale atto di natura negoziale va valutata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), i quali nel pubblico impiego sono arricchiti dai principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Inoltre,il tutto deve avvenire nel rispetto delle norme inderogabili contenute nell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono una procedura selettiva che deve «concludersi con l’adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta»(v., tra le più recenti, Cass. nn. 24366/2024; 1488/2024).

1.1.3. Per quanto riguarda il cenno, nella parte finale dell’illustrazione del motivo, alla «natura fiduciaria dell’incarico dirigenziale apicale»(da cui pare si intenda desumere una sorta di insindacabilità della scelta della pubblica amministrazione), si tratta di questione mista in fatto (il carattere apicale degli incarichi conferiti)e in diritto, che non è trattata nella sentenza della Corte d’Appelloe di cui la ricorrente non precisa se, come e quandosia stata introdotta nel giudizio di merito.

2. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione in merito alla illegittimità della condotta della Regione e alla prova del danno da perdita di chancesubito dal dirigente.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perchéquella che viene denunciata è, a tutto concedere, una insufficiente motivazione– non potendosi negare che la sentenza è dotata di un percorso argomentativopertinente e coerente, in parte reso mediante rinvio alla motivazione della decisione diprimo grado –il che basta ad escludere che si verta nelle ipotesi estreme di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» e di « motivazione solo apparente » , mentre la critica contenuta nel ricorso non evidenzia un « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», néuna « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (v., per tutte, Cass.

S.U. nn. 8053/2014e 8054/2014 ) .

3. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto al dirigente il diritto al risarcimento pur in difetto di prova di un effettivo danno da perdita di chance.

3.1. Trattasi di motivo di schietta inammissibilità, innanzitutto per la non pertinenza del riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c. (di cui la Corte d’Appello non ha fatto applicazione, essendosi bas ata sul proprio accertamento dei fatti rilevanti in causa)e, in secondo luogo , perché il riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.nasconde, in realtà, una mera censura di merito atale accertamento dei fatti.

4. Dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale «perde ogni efficacia», trattandosi di ricorso incidentale tardivo (art. 334, comma 2, c.p.c.).

Infatti la sentenza è stata pubblicata il 18.1.2019 e il ricorso principale è stato notificato il 16.7.2019, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 30.7.2019, ovverosia più di sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).

5. Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese legali relative alpresente giudizio di legittimità, in considerazione della difesa con controricorso cui è stata costretta la Regione a causa del ricorso incidentale del dirigente, seppure risultato processualmente inefficace.

6. Si dà atto che, in base all’esito deiricorsi, sussistono i presupposti, a carico della sola ricorrent e principale , per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;compensa le spese delgiudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21413/2019R.G. proposto da -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G iovanni Pierluigi daPalestrina n. 19, presso lo studio dell ’ avv . D omenico Tomassetti, che lo rappresenta e difende -controricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 44/2019della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 18.1.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente, già dirigente della Regione Lazio, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiederne la conda nna al risarcimento dei danni per essere statoillegittimamente escluso dal conferimento di specifici incarichi dirigenziali, sia dalla giunta regionale in carica negli anni dal 2010 al 2012, sia da quella in caricanel 2013. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accolse parzialmente la domanda, ritenendo , per i l primo periodo (2010-2012), che la condotta della Regione, pur censurabile, non avesse prodotto un danno al ricorrente, posto che erano stati assegnati soltanto incarichi per i quali egli non era legittimato; ricono bbe, invece, per il secondo periodo (2013), un danno da perdita di chance liquidato in € 57.182,81, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado ed anche il dirigente propose appello incidentale, ma la Corte d’Appello di Roma rigettò entrambi i gravami , confermando la decisione del Tribunale e compensando le spese. Contro la sentenza della Corte territoriale la Regione ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Il dirigentesi è difeso con controricorso contenente anche un ricorso incidentale articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Il dirigenteha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia «Violazione,falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 1175, 1375 c.c., nonché dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e succ. mod., dell’art. 20 L.R. n. 6/2002 e dell’art. 162 del Regolamento regionale n. 1/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Occorre precisare che, con riferimento alle tre procedure selettive esperite nel 2013, la Corte d’Appello, confermando la valutazione sul punto del Tribunale,ha ritenuto che la Regione Lazio avesse sì effettuato una valutazione dei dirigenti candidati al conferimento del l’incarico , ma considerandoli soltanto uti singuli («valutazione assoluta») e, quindi, senza procede re al necessario raffronto tra i rispettivi profili professionali dei candidati per stabilire quale fosse quello maggiormente idoneo a svolgere l’incarico («valutazione comparativa»). La ricorrente, da un lato, sostiene che la valutazione comparativa dei candidati sarebbe stata effettuata, essendo desumibile dal collegamento della «motivazione delle determinazioni di conferimentodegli incarichi di direzione con i curricula in esse richiamati e depositati in giudizio»; dall’altro lato, sostiene la non necessità di una «valutazione strettamente comparativa»dei candidati all’incarico, essendo il conferimento «una scelta altamente discrezionale», tant’è che si invoca la «natura fiduciaria dell’incarico dirigenziale apicale». 1.1. Il motivoè inammissibile sotto diversi aspetti. 1.1.1. Innanzitutto, la mancata valutazione comparativa tra i candidati è un accertamento di fatto, che spetta ai giudici del merito e non è direttamente sindacabile in sede di legittimità. Meno che meno si può considerare pertinente, nel corpo del ricorso per cassazione , una descrizione dei curricula dei dirigenti prescelti e di quello dell’attuale controricorrente principale, quasi a proporre alla Corte di legittimità un vaglio diretto delle qualitàdei candidati. 1.1.2. Si ravvisa, inoltre, una contraddizione – con conseguente ambiguità sull’effettivo contenuto della censura – tra l’affermazione che la valutazione comparativa sarebbe stata effettuata e quella che non ci sarebbe, in questo ambito , «l’esigenza della valutazione strettamente comparativa». Non è infatti dato di comprendere quale sia il valore che la ricorrente intende attribuireall’avverbio «strettamente», per distinguerne la portata rispetto all’ovvia esigenza che l a valutazione sia effettivamentecomparativa. Sul piano normativo – l’unico rilevante in questa sede – non si mette in discussione che il conferimento dell’incarico rappresenta un atto di natura negoziale , adottato nell’ambito del rapporto di lavoro con il dirigente. Resta, tuttavia, che la legittimità di tale atto di natura negoziale va valutata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), i quali nel pubblico impiego sono arricchiti dai principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Inoltre,il tutto deve avvenire nel rispetto delle norme inderogabili contenute nell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono una procedura selettiva che deve «concludersi con l’adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta»(v., tra le più recenti, Cass. nn. 24366/2024; 1488/2024). 1.1.3. Per quanto riguarda il cenno, nella parte finale dell’illustrazione del motivo, alla «natura fiduciaria dell’incarico dirigenziale apicale»(da cui pare si intenda desumere una sorta di insindacabilità della scelta della pubblica amministrazione), si tratta di questione mista in fatto (il carattere apicale degli incarichi conferiti)e in diritto, che non è trattata nella sentenza della Corte d’Appelloe di cui la ricorrente non precisa se, come e quandosia stata introdotta nel giudizio di merito. 2. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione in merito alla illegittimità della condotta della Regione e alla prova del danno da perdita di chancesubito dal dirigente. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perchéquella che viene denunciata è, a tutto concedere, una insufficiente motivazione– non potendosi negare che la sentenza è dotata di un percorso argomentativopertinente e coerente, in parte reso mediante rinvio alla motivazione della decisione diprimo grado –il che basta ad escludere che si verta nelle ipotesi estreme di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» e di « motivazione solo apparente » , mentre la critica contenuta nel ricorso non evidenzia un « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», néuna « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (v., per tutte, Cass. S.U. nn. 8053/2014e 8054/2014 ) . 3. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto al dirigente il diritto al risarcimento pur in difetto di prova di un effettivo danno da perdita di chance. 3.1. Trattasi di motivo di schietta inammissibilità, innanzitutto per la non pertinenza del riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c. (di cui la Corte d’Appello non ha fatto applicazione, essendosi bas ata sul proprio accertamento dei fatti rilevanti in causa)e, in secondo luogo , perché il riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.nasconde, in realtà, una mera censura di merito atale accertamento dei fatti. 4. Dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale «perde ogni efficacia», trattandosi di ricorso incidentale tardivo (art. 334, comma 2, c.p.c.). Infatti la sentenza è stata pubblicata il 18.1.2019 e il ricorso principale è stato notificato il 16.7.2019, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 30.7.2019, ovverosia più di sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.). 5. Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese legali relative alpresente giudizio di legittimità, in considerazione della difesa con controricorso cui è stata costretta la Regione a causa del ricorso incidentale del dirigente, seppure risultato processualmente inefficace. 6. Si dà atto che, in base all’esito deiricorsi, sussistono i presupposti, a carico della sola ricorrent e principale , per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;compensa le spese delgiudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stess
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