CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2023
Cassazione n. 40042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, con atto del 7 aprile 2023, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, e dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] i quali, con rispettivi atti dell'8 e del 5 maggio 2023, hanno insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, il 7 ottobre 2022, aveva respinto l'istanza intesa alla revoca della misura cautelare della custodia in carcere, loro applicata, ovvero, in subordine, della sua sostituzione con altra meno afflittiva. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con unico atto e con l'assistenza dei rispettivi difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorsi per cassazione affidati a due motivi, con il primo dei quali lamentano violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere il Tribunale del riesame ritenuto la persistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina sulla sola base del riconoscimento fotografico effettuato, nella fase delle indagini preliminari, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, chiamati a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio, non sono stati reperiti. Rilevano, in proposito, che la negativa prognosi in ordine alla possibilità di acquisire, nel contraddittorio, le dichiarazioni degli autori dei riconoscimenti aventi portata indiziante e di pervenire, dunque, all'affermazione, in giudizio, della loro penale responsabilità si riverbera, scemandola, sulla consistenza del quadro indiziario, oltre che sulla pregnanza e l'attualità delle esigenze cautelari, anche di natura probatoria. Con il secondo ed ultimo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione con riferimento all'affermazione, sottesa al provvedimento impugnato e tacciata di manifesta illogicità e contraddittorietà, secondo cui il fallimento delle ricerche finalizzate al rintraccio dei soggetti che avrebbero dovuto essere escussi nel corso dell'incidente probatorio non esclude che il compendio istruttorio possa essere, in futuro, corroborato da ulteriori contributi, eventualmente provenienti da altri migranti sbarcati sulle coste siciliane. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con atto del 7 aprile 2023, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, mentre i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con rispettivi atti dell'8 e del 5 maggio 2023, hanno insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. Il Tribunale del riesame ha spiegato che i quattro indagati sono raggiunti dalle dichiarazioni accusatorie concordemente rese dai fratelli Albarbari, di nazionalità egiziana, e dal siriano [OSCURATO:PERSONA] i quali, escussi in luoghi e circostanze distinti (a Catania, gli uni; a Portopalo, l'altro), li hanno indicati, mediante riconoscimento fotografico, quali componenti dell'equipaggio incaricato della conduzione del peschereccio che, partito, con un carico di centinaia di migranti, la notte del 19 luglio 2022 dalle coste libiche alla volta della Sicilia, è stato, dopo alcuni giorni, soccorso in acque internazionali. 3. L'infruttuoso esito del disposto incidente probatorio, inteso all'acquisizione, nel contraddittorio processuale, dell'apporto conoscitivo dei germani Albarbari e di [OSCURATO:PERSONA], che non ha trovato concreta attuazione per la contingente irreperibilità dei testimoni, supporta l'assunto dei ricorrenti i quali, traendo spunto dall'inidoneità delle originarie dichiarazioni a fondare, da sole, la loro eventuale condanna, sostengono che, ormai certificata l'impossibilità di acquisire una prova processualmente utilizzabile, dovrebbe prendersi atto dell'affievolimento del quadro indiziario o, perlomeno, delle esigenze cautelari. L'obiezione, reiterata con il ricorso per cassazione, è stata, tuttavia, ineccepibilmente confutata dal Tribunale del riesame che, in primo luogo, ha posto l'accento sulla necessità di considerare, in quella specifica fase processuale, le evidenze disponibili, rappresentate dalle sommarie informazioni ritualmente rese dai migranti e dal riconoscimento fotografico in quell'occasione effettuato, in analogo ossequio alle previsioni codicistiche, e non anche la proiezione in chiave dibattimentale della constatata irreperibilità dei testimoni, che può prefigurare scenari diversi e non prevedibili, avuto riguardo, tra l'altro, alle opzioni processuali degli interessati ed all'eventuale applicazione dell'art.512 cod. proc. pen.. Parimenti convincente appare l'ulteriore argomento addotto dal Tribunale a sostegno della decisione impugnata, imperniato sull'obiettiva incompletezza degli accertamenti investigativi, che ben potrebbero essere arricchiti dall'acquisizione di ulteriori apporti conoscitivi, magari provenienti da altri passeggeri del barcone utilizzato per l'immigrazione clandestina, ovvero di quelli dei soggetti, allo stato irreperibili, che, in futuro, potrebbe essere rintracciati ed escussi. 4. Al cospetto di un percorso argomentativo lineare e coerente, oltre che fedele ai correnti approdi ermeneutici in tema di utilizzabilità degli atti nelle diverse fasi del procedimento penale, i ricorrenti ripropongono i temi già sottoposti all'attenzione del Tribunale del riesame, che li ha affrontati in termini esenti dei denunciati profili di illegittimità con riferimento tanto alla persisente attitudine indiziaria delle primigenie dichiarazioni accusatorie che alla supposta — e, si è visto, inesistente — incidenza, nell'ottica dell'art. 273 cod. proc. pen. e nell'ambito di un procedimento ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, dell'impossibilità (che si è detto essere contingente e non assoluta o definitiva), di acquisire, nel contraddittorio, il contributo di coloro che accusano gli odierni ricorrenti di avere concorso alla commissione del grave reato oggetto di provvisorio addebito. 5. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu