CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], che agiscono anche in proprio, rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2699/2020depositata il 29/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/20261. Con atto di citazione notificato il 2.10.2019, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i sociAntonio Valagussa e [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, convenivano ingiudizio, dinanzi al Tribunale di Como, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendoaccertarsi la risoluzione del contratto di compravendita di pannellifotovoltaici concluso in data 2.5.2012, poiché privi delle caratteristicheidonee a ottenere gli incentivi statali riconosciuti dal G.S.E.; per l’effetto,chiedevano la condanna della convenuta al pagamento della somma dieuro 43.553,03, a titolo di restituzione del prezzo e di risarcimento deldanno, oltre accessori.L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo la prescrizione dell’azione e, nelmerito, l’infondatezza della domanda.All’anzidetto giudizio veniva riunita la causa, pendente tra le medesimeparti, n. 3725/2017 r.g., promossa da [OSCURATO:SOCIETA] e dai soci in opposizioneal decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Como aveva loro ingiunto ilpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 13.729,60, oltreaccessori, quale corrispettivo della fornitura di materiali elettrici vari; gliopponenti eccepivano il difetto di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] e, nelmerito, chiedevano la compensazione tra le diverse poste.1.1. Il Tribunale di Como confermava il decreto ingiuntivo per la minorsomma di euro 13.625,35; respingeva, altresì, la domanda di risoluzionedel contratto inter partes del 2/05/2012 e la domanda restitutoria erisarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dai soci.2. Avverso detta pronuncia proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA] e i soci IvanoPassoni e [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l’ammissione della prova pertesti articolata e per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, chenon era stata disposta in primo grado; chiedevano, inoltre, l’accoglimentodell’eccezione in rito relativa alla procura e, nel merito, la dichiarazione dirisoluzione della compravendita dei pannelli fotovoltaici, con condannadella [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del prezzo, nonché la compensazioneNumero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/2026delle poste di debito e credito, con vittoria di spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] nelle eccezioni e domande già svolte.3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2699/2020, rigettaval’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.4. Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].n.c., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, hannoproposto ricorso affidato a quattro motivi, resistito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. invista della camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 83 c.p.c., nonché l’insufficiente, incongrua econtraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di difetto dirappresentanza formulata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo,deducendo la mancanza di contestualità tra il rilascio della procura alle liti,datata 17/03/2017, redatta su foglio separato e allegata al ricorsomonitorio telematico, e il deposito del ricorso stesso, avvenuto il3/05/2017.Il motivo è inammissibile.I ricorrenti deducono che la procura datata 17/03/2017, allegata al ricorsomonitorio, recante la formula “delega l’avv. [OSCURATO:PERSONA] arappresentarla e difenderla nel presente procedimento monitorio contro[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stata conferita in un momento in cui l’atto cui essaaccedeva non era ancora esistente.La censura non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione rilevando che la procura,benché redatta su foglio separato, era stata allegata al ricorso monitoriotelematico e conteneva un riferimento espresso al procedimento monitoriopromosso contro [OSCURATO:SOCIETA], sicché risultavano assicurati sia ilNumero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/2026collegamento materiale e funzionale con l’atto introduttivo, sia lariferibilità del mandato alla lite per la quale il difensore aveva agito.A fronte di tale motivazione, i ricorrenti si limitano a valorizzare il datocronologico della data apposta sulla procura, anteriore al deposito delricorso monitorio, senza confrontarsi con l’accertamento compiuto dalGiudice di merito, della concreta riferibilità della procura al procedimentomonitorio in questione.La doglianza, inoltre, è costruita come violazione dell’art. 83 c.p.c., manon denuncia un errore di sussunzione della fattispecie concreta nelladisciplina della procura alle liti; essa mira, piuttosto, a sollecitare unadiversa valutazione del contenuto e della collocazione della procura,di legittimità se non nei limiti, qui non rispettati, del vizio processualespecificamente dedotto.Ne consegue che il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile,poiché non si confronta specificamente con la ragione decisoria posta afondamento del rigetto dell’eccezione di difetto di rappresentanza e tendea ottenere una rivalutazione dell’atto processuale e del suo collegamentocon la procura, al di fuori dei limiti del giudizio di cassazione.2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 1497 c.c., in relazioneall’art. 2935 c.c., nonché per insufficiente, incongrua e contraddittoriamotivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cuila Corte territoriale ha ritenuto maturate la decadenza dalla garanzia pervizi e la prescrizione annuale, sul rilievo che [OSCURATO:SOCIETA] non avevatempestivamente contestato il malfunzionamento dei pannelli. Sotto altroprofilo, si dolgono del mancato rilievo attribuito alla scrittura del14/12/2016, e in particolare alle premesse e alla clausola sub 3, che, aloro dire, integrerebbero un riconoscimento confessorio dei vizi.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Numero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/2026I ricorrenti, a fronte di una decisione conforme nei due gradi di merito,sotto le apparenti spoglie della violazione di legge, sollecitano in realtàuna rivalutazione della controversia e una diversa lettura del materialeistruttorio.Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato quello secondo cui, intema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, compiutainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (ex multis, Cass., Sez. 1, n.3340/2019; Cass., Sez. 1, n. 24155/2017; Cass., Sez. L, n. 195/2016;Cass., Sez. 2, n. 24854/2025).Nella fattispecie la censura, per come formulata, investe l’apprezzamentodel contenuto della scrittura del 14/12/2016, la qualificazione del difettolamentato e la ricostruzione della sequenza temporale degli atti interruttivio ricognitivi, profili riservati al giudice di merito e non rivalutabili in sededi legittimità.La Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizionedell’azione sul rilievo che la parte acquirente non aveva dimostrato che ilbene acquistato - rispetto al quale aveva agito per la risoluzione dellacompravendita, deducendone l’inidoneità a consentire la concessione degliincentivi statali - fosse completamente diverso da quello pattuito, e cioèappartenente a un genere diverso e funzionalmente del tutto inidoneo adassolvere alla destinazione economico-sociale della res venduta e a fornirel’utilità programmata (cfr. pag. 8 della sentenza d’appello).Sul discrimine tra vizi della cosa, mancanza di qualità promesse oessenziali e consegna di aliud pro alio, questa Corte ha da ultimo ribaditoNumero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/2026che, in tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, conconseguente esperibilità dell’ordinaria azione contrattuale di risoluzione aisensi dell’art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, svincolata dai terminidi cui all’art. 1495 c.c., soltanto quando il bene consegnato siacompletamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura,individualità, consistenza e destinazione, così da appartenere a un generediverso e da rivelarsi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere alloscopo economico-sociale della res promessa e a fornire l’utilitàprogrammata (Cass., Sez. 2, n. 13214/2024; conf. Cass., Sez. 2, n.23604/2023; Cass., Sez. 2, n. 36360/2022; Cass., Sez. 2, n.28069/2021).Alla stregua di tale principio, la censura non si confronta adeguatamentecon la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso, in fatto,la ricorrenza di una vendita di aliud pro alio e ha ricondotto la doglianzanell’ambito della garanzia per vizi o della mancanza di qualità, soggetta aitermini di decadenza e prescrizione previsti dagli artt. 1495 e 1497 c.c. Ladiversa qualificazione invocata dai ricorrenti presupporrebbe una nuovavalutazione delle caratteristiche dei pannelli, della loro funzionalità e dellaloro idoneità rispetto alla finalità economica perseguita, valutazione nonconsentita in questa sede.Quanto alla scrittura del 14/12/2016, la Corte territoriale ha escluso cheessa potesse assumere valenza confessoria, ricognitiva o rinunciativa. Lascrittura transattiva è rimasta una mera bozza, non sottoscritta da alcunadelle parti, e, come tale, è inidonea a produrre effetti giuridici, anche conriferimento alla clausola sub 3. Non può, dunque, attribuirsi a una bozzanon perfezionata valore di riconoscimento dei vizi, di rinuncia allaprescrizione o di atto interruttivo, posto che l’effetto interruttivopresuppone che la prescrizione sia ancora in corso, mentre ilriconoscimento ex art. 2944 c.c. richiede un comportamento univoco eincompatibile con la volontà di contestare il diritto altrui.Numero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/2026In tema di garanzia per vizi, il riconoscimento del vizio da parte delvenditore può rendere superflua la denuncia ai sensi dell’art. 1495,comma 2, c.c. e rilevare ai fini interruttivi della prescrizione, quando siconcreti in atti incompatibili con la volontà di respingere la pretesa delcompratore, quali un impegno riparatorio o sostitutivo assunto dalvenditore (Cass., Sez. 2, n. 16766/2019; Cass., Sez. U, n. 18672/2019).Nel caso in esame la Corte d’appello ha escluso, con accertamento di fattonon utilmente censurato, che la bozza di transazione non sottoscrittapotesse integrare un atto univoco di riconoscimento o di rinuncia;peraltro, dalla stessa prospettazione dei ricorrenti emergerebbe, al più, unriferimento alla mancanza di qualità dei beni venduti, non già allaconsegna di un bene radicalmente diverso.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914; da ultimo S.U. n.,Numero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/20262767/2023, la quale ha fatto il punto sulla giurisprudenza via viaformatasi).La motivazione della Corte locale si pone chiaramente al di sopra del cd.“minimo costituzionale”, siccome si trae dalla piena ripercorribilità delpercorso argomentativo, per vero qui ripreso.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, comma 7, 187, comma 1, 191, comma 1, e61, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,nonché l’insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione, dolendosidella mancata ammissione della prova testimoniale articolata e delmancato espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.Il motivo, riportando il testo dei capitoli di prova, è ammissibile, in quantonon generico - come invece dedotto dalla controricorrente - ma infondato.Deve premettersi che, in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di unvizio motivazionale non consente il riesame del merito della vicendaprocessuale, ma soltanto il controllo, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione.Spetta infatti al giudice di merito individuare le fonti del proprioconvincimento, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti controversi.Con specifico riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale odi altra prova, questa Corte ha chiarito che il relativo vizio può essereutilmente denunciato in cassazione solo ove la prova non ammessa o nonesaminata sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, congiudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altrerisultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice dimerito, sì da privare di base la ratio decidendi (Cass. sez. 3, n.9368/2006; Cass. Sez. 3, n. 14973/2006; Cass. Sez. L, n. 24092/2013;Numero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/2026Cass. Sez. 2, n. 21223/2018; Cass. Sez. 6-1, n. 16214/2019; Cass. Sez.L, n. 18072/2024).Parimenti, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo di prova insenso proprio, ma strumento di valutazione dei fatti già allegati e provatio, nei limiti consentiti, di accertamento tecnico di fatti rilevabili mediantespecifiche competenze; essa non può avere finalità esplorativa né supplirealle carenze assertive o probatorie della parte. Il mancato espletamentodella consulenza è, pertanto, censurabile in sede di legittimità solo quandoil giudice di merito abbia omesso di motivare su una richiesta decisiva oabbia fondato la decisione su ragioni logicamente o giuridicamenteincongrue.Nel caso in esame, la Corte territoriale, ritenuta maturata la prescrizionedecorrente dalla consegna della cosa venduta, ha escluso la rilevanza dellaprova testimoniale articolata e della consulenza tecnica d’ufficio richiesta,reputandole inconcludenti rispetto alle domande e alle allegazioni di parte.In questa sede, i ricorrenti non indicano in che modo l’assunzione dellaprova testimoniale o l’espletamento della consulenza avrebbero inciso, congiudizio di certezza e non di mera probabilità, sulla decisione impugnata,né chiariscono quali circostanze decisive sarebbero state dimostrate.La doglianza, pertanto, non supera il vaglio di decisività: essa si limita acontrapporre alla valutazione di irrilevanza espressa dal giudice di meritouna diversa lettura dell’utilità dei mezzi istruttori, senza dimostrare che laprova non ammessa fosse tale da elidere la ratio decidendi fondata sullamaturata prescrizione e sulla mancata dimostrazione di circostanze idoneea qualificare la fattispecie come consegna di aliud pro alio o come rinunciaalla prescrizione.Quanto alla motivazione vale quanto esposto a riguardo del secondomotivo.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1453 c.c., anche in relazione all’art. 1375 c.c.,Numero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/2026nonché l’insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il motivo ripropone, sottodiversa prospettiva, doglianze già svolte con il secondo motivo,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso ipresupposti per la risoluzione del contratto e ha ritenuto assorbente lamaturata prescrizione dell’azione.Il motivo è inammissibile. Esso non si confronta specificamente con laratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso la consegna dialiud pro alio e ha ricondotto la domanda nell’ambito della garanzia pervizi o della mancanza di qualità, soggette ai termini di cui agli artt. 1495 e1497 c.c. La deduzione della violazione degli artt. 1453 e 1375 c.c. nonsupera tale ragione decisoria, atteso che, anche ove il vizio fossericondotto alla mancanza di qualità promesse o essenziali ai sensi dell’art.1497 c.c., il diritto alla risoluzione resterebbe soggetto, in difetto deipresupposti dell’aliud pro alio, ai termini di decadenza e prescrizionedell’art. 1495 c.c.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato nel suo complesso. Le spese delgiudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nellamisura del 15% e accessori di legge.Numero registro generale 10302/2021Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 24012/2026Data pubblicazione 24/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, di giorno 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso