CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto GARZIANO Giuseppe colpevole dei delitti di disastro colposo, a seguito di un episodio di incendio che aveva interessato la copertura e il primo piano di una villetta, realizzata dalla sua impresa, che era stata dallo stesso alienata ai proprietari che la occupavano. In particolare al GARZIANO era contestato, in cooperazione colposa con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, di avere agito per colpa per avere posto in opera una canna fumaria inidonea in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'impianto termico (a pellet) posto in essere dal Miraglia e per non avere controllato, anche a mezzo di direttore dei lavori, la esecuzione delle opere impiantistiche e per avere invece garantito, all'atto della stipula della compravendita la efficienza ed il regolare funzionamento degli impianti a servizio dell'immobile. 2. La Corte di Appello confermava il giudizio di responsabilità a carico del GARZIANO ponendo in rilievo la posizione di garanzia da questi assunta come proprietario e costruttore dell'immobile, nonché realizzatore del condotto adibito a canna fumaria che, per caratteristiche costruttive e in particolare per difetto di coibentazione, non era idoneo a supportare le alte temperature provocate dall'alimentazione di un impianto a pellet, ben sapendo che una tale alimentazione sarebbe stata necessaria, quantomeno temporaneamente nella prospettiva dell'allaccio dell'immobile ad una alimentazione a metano. Gli errori e le difformità in cui era poi incorso il titolare della ditta termo-idraulica, MIRAGLIA Luciano, da esso incaricato, nella realizzazione e nella certificazione di conformità dell'impianto a pellet, non escludevano la cooperazione colposa dell'imputato nella determinazione del disastro, atteso che il GARZIANO era consapevole della inidoneità della canna fumaria a fungere da convogliannento e scarico del combustibile impiegato ed aveva altresì omesso il controllo della regolarità dell'allaccio dell'impianto al camino e la conformità delle opere al progetto, che pure gli competevano per la sua veste di proprietario venditore del fabbricato, e per avere operato la scelta del tecnico incaricato a realizzare il nuovo impianto. Escludeva inoltre al GARZIANO il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non ravvisando profili di meritevolezza a favore dell'imputato ed evidenziando un comportamento processuale caratterizzato dalla mancata partecipazione e dalla scarsa collaborazione. Negava altresì la sospensione condizionale della pena per averne già il GARZIANO usufruito in relazione ad una precedente condanna per un reato contro il patrimonio.3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa del GARZIANO prospettando tre motivi di ricorso. Con un primo motivo assume violazione di legge e difetto di motivazione atteso che i lavori di adeguamento dell'impianto erano stati appaltati dal GARZIANO ad altra impresa, che avrebbe dovuto farsi carico anche degli interventi di adeguamento delle opere strutturali della canna fumaria al fine di garantire la sicurezza del sistema di scarico conformemente alle esigenze imposte dal nuovo sistema termico installato. A tale proposito evidenzia come la ditta esecutrice delle opere avesse rilasciato una dichiarazione di conformità anche in relazione ai materiali impiegati, alla sicurezza e funzionalità dello stesso all'esito del collaudo e delle verifiche richieste dalla legge. Con una seconda articolazione lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche laddove la corte di appello, ai fini della esclusione del beneficio, aveva valorizzato profili concernenti legittime prerogative difensive dell'imputato, quali il diritto al silenzio, che non avrebbero potuto essere impiegate per negare il riconoscimento di beneficio avente comunque rilievo ai fini della determinazione della pena. Con un'ultima articolazione lamenta il mancato riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per avere valorizzato la presenza del riconoscimento di precedenti benefici, peraltro in relazione a reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti che pertanto non potevano precludere il riconoscimento ex novo dei benefici. [OSCURATO:PERSONA] 1.Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si afferma il vizio della sentenza impugnata per avere riconosciuto la cooperazione colposa del GARZIANO pure in presenza di rischio interamente compreso nella sfera di governo del tecnico incaricato a realizzare l'impianto a pellet tenuto, si assume, ad occuparsi della trasformazione e dell'adeguamento del sistema di scarico e di convogliamento dei fumi. In particolare la parte ricorrente non si confronta con gli argomenti spesi dai giudici di merito per evidenziare la concorrente posizione di garanzia del proprietario costruttore dell'immobile il quale, per venire incontro alle esigenze degli acquirenti di avere nell'immediato un impianto di riscaldamento efficiente, in attesa dell'allaccio del bene al sistema di adduzione del gas metano, aveva incaricato la ditta SAMIR di procedere all'integrazione dell'impianto originario mediante la realizzazione di un impianto a pellet. Del tutto logicamente la corte di appello ha poi evidenziato che il GARZIANO non aveva esaurito il proprio obbligo di intervento e di vigilanza sulla corretta esecuzione dell'impianto attraverso la formalizzazione dell'incarico al tecnico impiantista, laddove le opere strutturali dallo stesso realizzate (predisposizione di canna fumaria che serviva l'immobile composto da due piani fuori terra) erano del tutto inadeguate, alla stregua della consulenza tecnica in atti, a supportare il pure provvisorio impiego del condotto per lo scarico dei fumi di una stufa a pellet, in ragione delle elevate temperature che avrebbero caratterizzato le pareti del manufatto. L'imputato conseguentemente avrebbe dovuto prevedere la necessità di adeguamento delle stesse opere strutturali, mediante coibentazione della canna fumaria e quindi vigilare, unitamente al tecnico incaricato, sulla fattibilità del nuovo impianto e sul positivo collaudo dello stesso. 2.Invero la sentenza del giudice di appello deve essere letta alla luce degli addebiti mossi agli imputati, nel solco di una responsabilità a titolo di cooperazione colposa nel delitto di cui all'art. 449 cod.pen. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la disciplina della cooperazione colposa esercita una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte (Sez. 4, Sentenza n. 16978 del 12/02/2013 Rv. 255274), precisando che non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta (Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, Rv. 261183) essendo invece sufficiente la mera conoscenza dell'altrui partecipazione, intesa come consapevolezza del fatto che altri sono investiti di una determinata attività, con conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, dove ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella altrui (Sez. 4, Sentenza n. 15324 del 04/02/2016, Rv. 266665), soprattutto allorquando la suddetta cooperazione sia imposta dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti, come nella specie, siano perfettamente consapevoli (sez.4, n.6499 del 9 Gennaio 2018, Fersini, Rv.271972; n.25846 del 26 Marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276581). 2.1 Nella specie l'intervento del GARZIANO, come correttamente riconosciuto dal giudice distrettuale, era imposto dalla sua veste di proprietario costruttore dell'immobile che era en consapevole che gli interventi di adeguamento del sistema di riscaldamento dell'immobile, temporaneamente precluso a mezzo dell'impianto a metano per il quale era stato da esso realizzato il condotto fumario, avrebbero richiesto importanti interventi strutturali di coibentazione che non rientravano nella sfera di controllo e di governo del tecnico termo-idraulico chiamato ad installare della nuova caldaia, trattandosi di opere che afferivano alla porzione strutturale della canna fumaria dell'intero edificio e che pertanto avrebbero richiesto, in assenza di una figura tecnica di coordinamento e di vigilanza, l'intervento del proprietario costruttore dell'edificio. 3. Quanto alle circostanze attenuanti generiche i giudici di merito hanno escluso il beneficio con motivazione del tutto logica e priva di contraddizioni. Gli stessi hanno invero valorizzato sia i profili oggettivi del fatto reato, da cui emerge una condotta particolarmente imprudente e pericolosa, sia un comportamento processuale del GARZIANO privo di profili di meritevolezza, in tal senso dovendo interpretarsi il riferimento alla omessa partecipazione al giudizio e alla mancanza di spunti collaborativi Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Il ragionamento sviluppato dalla corte distrettuale è pertanto congruo in quanto, come recentemente ribadito da questa corte di legittimità, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede l'accertamento di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione del beneficio (sez.3, n.24128 del 18 Marzo 2021, Rv.281590). 4. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato laddove il giudice di appello ha evidenziato che, a parte i risalenti precedenti a carico del GARZIANO per fatti depenalizzati, risultava una condanna ulteriore per un reato contro il patrimonio commesso nel 2012, in relazione alla quale il beneficio risulta essere riconosciuto e, a fronte del giudizio negativo espresso dalla corte sulla possibilità di riconoscere il beneficio una seconda volta, il motivo di ricorso omette totalmente di confrontarsi. 5. In conclusione deve pronunciarsi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il