CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 28529/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Macerata in data 04/01/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 4 gennaio 2024 (depositata alle ore 11,39), il G.I.P. presso il Tribunale di Macerata convalidava il provvedimento emesso dal Questore di Macerata il 02/01/2024, notificato in pari data alle ore 12,30, con cui aveva imposto a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di comparizione presso la Questura di Macerata al 30° minuto di gioco di ogni partita della "S.S. Maceratese 1922", per la durata di anni cinque. La richiesta di convalida era stata trasmessa dal pubblico ministero in data 3 gennaio 2024 alle ore 13,38.Lay 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. il Marzetti, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. 2.1. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 co. 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che la richiesta di convalida è stata trasmessa dal pubblico ministero in data 3 gennaio 2024 alle ore 13,38 e la convalida del GIP è stata depositata il 4 gennaio 2024 alle ore 11,39, non rispettandosi così il termine di 48 stabilito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per attivare il contraddittorio cartolare.. 2.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle ragioni di necessità e urgenza che giustificavano l'emissione della misura. 2.3. Con il terzo motivo oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità del sottoposto. 2.4. Con il quarto motivo lamenta omessa motivazione in ordine all'.obbligo di presentazione in occasione delle partite c.d. "amichevoli". [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo di ricorso, con efficacia assorbente sui residui motivi. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore innpositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. Ciò posto, come già evidenziato nelle premesse in fatto, deve evidenziarsi che nel caso di specie detto termine non è stato rispettato, come correttamente evidenziato dal ricorrente, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio cartolare. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza. 2. Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Macerata del 2 gennaio 2024, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016). P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'effic:acia del provvedimento del Questore di Macerata del 02/01/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di