CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19415/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo p.e.c., in Caltanissetta, alla via F. Paladini, n. 246, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. COSTITUITO e QUESTURA di CALTANISSETTA, in persona delQuestore pro tempore. INTIMATO avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del 2 7 .1 1 .2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Caltanissetta richiedeva al Giudice di Pace di Caltanissetta la proroga del termine di trattenimento di Salah A h med Ben, cittadino tunisino, presso il C.I.E. di Caltanissetta. 2.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla proroga . Il giudice di pace si riservava, concedendo termine sino alle ore 10.00 del 29.11.2021 per il deposito di note difensive. 3.Con provvedimento del 2 7 .1 1 .2021 il Giudice di Pace di Caltanissetta, dato atto che la richiesta di proroga sarebbe scaduta alle ore 15.21 del 28.11.2021, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, disponevala proroga del trattenimento per ulteriori 15 giorni . 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di du e motivi la cassazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, la violazione dell’art. 13 Cost.e la violazione del diritto di difesa e del contraddittorioex art. 111 Cost . Premetteche il giudice di pace avev a accordato termine per il deposito di notedifensive sino alle ore 10.00 del 29.1 1.2021 (cfr. ricorso, pag. 3) .Indi deduce che il g.d.p.ha sciolto la riserva prima della scadenza del termine all’uopo accordato e prima che il suo difensore attendesse al deposito dellenote (cfr. ricorso, pag. 3). Deduce in secondo luogo che i l g .d.p. ha reputato sussistenti i presupposti della proroga senza alcuna motivazione ovvero con motivazione “apparente”, senza delibare le questioni sollevatein udienza (cfr. ricorso, pag. 4) . 6.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 36 0, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. lanullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 13 e 111 Cost. Premette che nella fattispecie si versa in un’ipotesi di seconda proroga, assoggettata a ben più rigorosa disciplina. Indi deduce che il g.d.p. ha fatto luogo alla proroga senza attendere all’accertamento della sussistenza degli “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione”ovvero senza verificare se il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (cfr. ricorso, pag. 6). 7. Il primo profilo di censura del primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo profilo di censura del primo motivononché del secondo m otivo . 8.Con il primo profilo del primo mezzo si denuncia un “ e r ror in procedendo ”. Cosicchéquesta Corte di legittimità, in quanto giudice del “fatto processuale”, è di certoinvestita del potere - dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. cfr. Cass. (ord.) 13.3.2018, n. 6014; Cass. 23.1.2006, n. 1221;cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24258).9. Ebbene, l’esame degli atti , segnatamente del verbale d’udienza e del decreto impugnato, fornisce pieno riscontro della censura veicolata dal primo profilo del primo mezzo. Ossia del fatto che il giudice di pace all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si èriservato, concedendo termine all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fino alle ore 10.00 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il deposito di note. E del fatto che, successivamente, all’esito della chiusura del verbale d’udienza, il giudice di pace ha provved uto in data 27.11.2021 , evidentemente benché i l termine concesso non fosse decorso e benché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non avesse ancora provvedutoal deposito delle note difensive. 10.In questi termini viene in rilievo, con effetti concludenti, l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza [è , mutatis mutandis, il caso di specie] , comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio delcontraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo(cfr. Cass. sez. un. 25.11.2021, n. 36596). 11.In dipendenza dell’accoglimento del primo profilo del primo motivo di ricorsoil provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del 27.11.2021 va cassatosenza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. , essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 12.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Caltanissetta.13.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo profilo del primo motivo di ricorso , assorbito il secondo profilo del primo motivo ed il secondo motivodi ricorso; cassa senza rinvioil provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del 27.11.2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2023. Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]