CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05909/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 73 d.P.R.309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale della sostanza stupefacente detenuta, e con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine al giudizio di valenza delle circostanze eterogenee. Il primo motivo di ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato di aver incontrato il ricorrente allo scopo di acquistare sostanza stupefacente, e di aver preso previamente appuntamento con il suddetto proprio a tale scopo. Pertanto, il giudice ha ritenuto che il quantitativo di sostanza del tipo cocaina, racchiuso in 12 involucri, da cui sono ricavabili 23 dosi, di cui l'imputato ha tentato di liberarsi, gettandola sull'asfalto, fosse destinata a finalità di spaccio. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica e perciò insindacabile in questa sede. Per quanto attiene alla seconda doglianza, si osserva che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.2, n. 31531 del 16/05/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270481). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha ritenuto la pena congrua e proporzionata alla gravità del fatto, posto che l'imputato è gravato da precedenti penali specifici, risalenti anche al 2022. e non ritenendo rilevante, ai fini del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con le contestate aggravanti, il non elevato quantitativo di sostanza stupefacente. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] C