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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 16282/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria orale del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato al ricorso, alla memoria con motivi aggiunti e ai documenti prodotti insistendo per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli rideterminava il trattamento sanzionatorio dei ricorrenti a seguito dell'annullamento in parte qua della sentenza emessa dalla medesima Corte d'Appello in data 24 luglio 2020 nei confronti degli stessi da parte della Prima Sezione Penale di questa Corte.

Quest'ultima sentenza, in particolare, rispetto alla posizione del VISCIANO, accoglieva la doglianza di cui alla seconda parte del quinto motivo di ricorso in ordine all'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena a titolo di continuazione individuati per i reati satellite in quanto, in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 47127 del 24 giugno 2021, Pizzone, Rv. 282269), aveva individuato in maniera indistinta l'aumento di pena per i reati satellite.

La stessa pronuncia, con riguardo invece alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], accoglieva il quinto motivo di ricorso dello stesso rilevando l'omessa motivazione della Corte territoriale nell'aver disposto un differente aumento per l'aggravante ex art. 416-bis, primo comma, c.p. rispetto alla pena detentiva (nella misura di un terzo) e della pena pecuniaria (nella misura di due terzi).

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, propone ricorso il VISCIANO, mediante il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo di impugnazione, con il quale contesta l'erronea applicazione da parte della Corte territoriale degli artt. 133 e 81 c.p. anche in relazione ai principi ritraibili dalla sentenza di annullamento resa in sede di legittimità,specie con riguardo alla pena base del reato di ricettazione, determinata senza adeguata motivazione in anni sei.

3. Contro la medesima sentenza propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], veicolando le proprie doglianze mediante due distinti motivi, di seguito richiamati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.

3.1. Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di corretta determinazione della pena, nonché derivata carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto all'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p. e alle statuizioni collegate in quanto in sede di rinvio la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo della legge penale di riferimento e non avrebbe opportunamente perimetrato il percorso determinativo della pena.

3.2. Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), in relazione all'art. 587, primo comma, c.p.p., stante il diniego dell'invocata applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato sull'assunto della natura personale delle ragioni della relativa impugnazione.

3.3. Il medesimo imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data 1 marzo 2023, motivi aggiunti con i quali ha evidenziato l'illegittimità della mancata concessione delle circostanze generiche stante la collaborazione fornita nel corso del dibattimento e il percorso rieducativo seguito successivamente ai fatti per cui è processo che potrebbe essere vanificato da una lunga detenzione carceraria.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso proposto dal VISCIANO è inammissibile.

Occorre ricordare che, secondo quanto statuito in sede di annullamento con rinvio dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, il giudice di merito doveva fare applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 47127 del 2021, per la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

In tale decisione è stato precisato, in proposito, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi che deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

A differenza di quanto assunto nel ricorso del VISCIANO, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi enunciati dal giudice del rinvio (pur incorrendo nell'errore materiale di far riferimento in una parte della motivazione ai reati satellite come quelli di cui ai capi A) e B) nell'imputazione, venendo invece in rilievo i capi B) e C) della stessa), individuando distintamente in relazione ai due reati satellite le ragioni della gravità delle condotte ascritte e per entrambi - non potendo detta valutazione differire quando vengono in rilievo circostanze soggettive - rispetto alla personalità "altamente allarmante" del ricorrente in ragione dei gravissimi precedenti per detenzione illegale di armi e per associazione di tipo mafioso.

2. Venendo al ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile, in quanto assolutamente generico al punto da non consentire a questa Corte di comprendere la portata della censura mossa alla sentenza impugnata, vieppiù alla luce della circostanza che la stessa si è conformata alle indicazioni ritraibili dalla pronuncia di cassazione con rinvio laddove ha previsto un aumento identico, per effetto dell'operare dell'aggravante mafiosa sul reato più grave, sia per la pena detentiva che per quella pecuniaria, ciò che non necessita di specifica motivazione.

3. Il secondo motivo proposto dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte d'Appello, nel ritenere inapplicabile la regola sancita dall'art. 587, primo comma, c.p.p. ha correttamente evidenziato che il motivo che era stato ritenuto fondato dalla sentenza di cassazione con rinvio per il VISCIANO aveva carattere esclusivamente personale afferendo alla motivazione sul trattamento sanzionatorio per i reati satellite. 3 LQ Se è vero, infatti, che l'art. 587, primo comma, c.p.p. opera anche rispetto alla misura dell'aumento di pena disposto per la continuazione con riguardo alla posizione di tutti i coimputati (cfr. Sez. 6, n. 1940 del 3 dicembre 2015 (dep. 19 gennaio 2016) Rv. 266686 - 01), ciò non implica che l'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato riguardi altresì, come assunto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la motivazione circa l'aumento per i reati satellite in difetto di impugnazione specifica in parte qua.

4. I motivi aggiunti presentati dal [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché esulanti dal perimetro oggettivo del rinvio demandato alla Corte d'appello da parte della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi proposti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria orale del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato al ricorso, alla memoria con motivi aggiunti e ai documenti prodotti insistendo per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli rideterminava il trattamento sanzionatorio dei ricorrenti a seguito dell'annullamento in parte qua della sentenza emessa dalla medesima Corte d'Appello in data 24 luglio 2020 nei confronti degli stessi da parte della Prima Sezione Penale di questa Corte. Quest'ultima sentenza, in particolare, rispetto alla posizione del VISCIANO, accoglieva la doglianza di cui alla seconda parte del quinto motivo di ricorso in ordine all'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena a titolo di continuazione individuati per i reati satellite in quanto, in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24 giugno 2021, Pizzone, Rv. 282269), aveva individuato in maniera indistinta l'aumento di pena per i reati satellite. La stessa pronuncia, con riguardo invece alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], accoglieva il quinto motivo di ricorso dello stesso rilevando l'omessa motivazione della Corte territoriale nell'aver disposto un differente aumento per l'aggravante ex art. 416-bis, primo comma, c.p. rispetto alla pena detentiva (nella misura di un terzo) e della pena pecuniaria (nella misura di due terzi). 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, propone ricorso il VISCIANO, mediante il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo di impugnazione, con il quale contesta l'erronea applicazione da parte della Corte territoriale degli artt. 133 e 81 c.p. anche in relazione ai principi ritraibili dalla sentenza di annullamento resa in sede di legittimità,specie con riguardo alla pena base del reato di ricettazione, determinata senza adeguata motivazione in anni sei. 3. Contro la medesima sentenza propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], veicolando le proprie doglianze mediante due distinti motivi, di seguito richiamati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p. 3.1. Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di corretta determinazione della pena, nonché derivata carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto all'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p. e alle statuizioni collegate in quanto in sede di rinvio la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo della legge penale di riferimento e non avrebbe opportunamente perimetrato il percorso determinativo della pena. 3.2. Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), in relazione all'art. 587, primo comma, c.p.p., stante il diniego dell'invocata applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato sull'assunto della natura personale delle ragioni della relativa impugnazione. 3.3. Il medesimo imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data 1 marzo 2023, motivi aggiunti con i quali ha evidenziato l'illegittimità della mancata concessione delle circostanze generiche stante la collaborazione fornita nel corso del dibattimento e il percorso rieducativo seguito successivamente ai fatti per cui è processo che potrebbe essere vanificato da una lunga detenzione carceraria.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso proposto dal VISCIANO è inammissibile. Occorre ricordare che, secondo quanto statuito in sede di annullamento con rinvio dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, il giudice di merito doveva fare applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 47127 del 2021, per la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. In tale decisione è stato precisato, in proposito, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi che deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. A differenza di quanto assunto nel ricorso del VISCIANO, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi enunciati dal giudice del rinvio (pur incorrendo nell'errore materiale di far riferimento in una parte della motivazione ai reati satellite come quelli di cui ai capi A) e B) nell'imputazione, venendo invece in rilievo i capi B) e C) della stessa), individuando distintamente in relazione ai due reati satellite le ragioni della gravità delle condotte ascritte e per entrambi - non potendo detta valutazione differire quando vengono in rilievo circostanze soggettive - rispetto alla personalità "altamente allarmante" del ricorrente in ragione dei gravissimi precedenti per detenzione illegale di armi e per associazione di tipo mafioso. 2. Venendo al ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile, in quanto assolutamente generico al punto da non consentire a questa Corte di comprendere la portata della censura mossa alla sentenza impugnata, vieppiù alla luce della circostanza che la stessa si è conformata alle indicazioni ritraibili dalla pronuncia di cassazione con rinvio laddove ha previsto un aumento identico, per effetto dell'operare dell'aggravante mafiosa sul reato più grave, sia per la pena detentiva che per quella pecuniaria, ciò che non necessita di specifica motivazione. 3. Il secondo motivo proposto dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte d'Appello, nel ritenere inapplicabile la regola sancita dall'art. 587, primo comma, c.p.p. ha correttamente evidenziato che il motivo che era stato ritenuto fondato dalla sentenza di cassazione con rinvio per il VISCIANO aveva carattere esclusivamente personale afferendo alla motivazione sul trattamento sanzionatorio per i reati satellite. 3 LQ Se è vero, infatti, che l'art. 587, primo comma, c.p.p. opera anche rispetto alla misura dell'aumento di pena disposto per la continuazione con riguardo alla posizione di tutti i coimputati (cfr. Sez. 6, n. 1940 del 3 dicembre 2015 (dep. 19 gennaio 2016) Rv. 266686 - 01), ciò non implica che l'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato riguardi altresì, come assunto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la motivazione circa l'aumento per i reati satellite in difetto di impugnazione specifica in parte qua. 4. I motivi aggiunti presentati dal [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché esulanti dal perimetro oggettivo del rinvio demandato alla Corte d'appello da parte della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi proposti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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