CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 08967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30/11/2020 la Corte d'appello di Napoli, riformando ai soli effetti civili la decisione assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ritenendo dimostrata la riconducibilità alla prima delle falsità finalizzate a individuare nel secondo il conducente dell'autovettura, in relazione all'utilizzo della quale era stato contestato un illecito amministrativo per violazione del codice della strada. 2. Nell'interesse della Polino viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 581 cod. pen., contestando la stessa ammissibilità dell'appello della parte civile per assenza di specificità. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonostante il diverso apprezzamento espresso in ordine all'attendibilità delle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. e dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale liquidato le spese del doppio grado in favore della parte civile, nonostante che quest'ultima, in assenza di trattazione orale, non fosse comparsa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] né aveva presentato, a mezzo p.e.c., le proprie conclusioni in forma scritta e la nota spese. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 23 del d.l. n. 149/2020, per essere le conclusioni del P.G., in vista della camera di consiglio del 30/11/2020 state trasmesse al precedente difensore della Polino e non all'avvocato nominato con atto depositato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (recte: 2020). 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'atto di appello della parte civile investe chiaramente la pronuncia assolutoria, illustrando le ragioni della critica alla decisione del Tribunale, ossia sottolineando che l'imputata era l'unica ad avere interesse a porre in essere le falsificazioni contestate, ancorché potesse non avere provveduto personalmente al deposito della documentazione presso il Comando dei Vigili urbani. Il fatto poi che l'appellante abbia chiesto la condanna della Polino per i reati indicati non elide l'ammissibilità dell'appello e pone, piuttosto, un problema di interpretazione obiettiva del contenuto delle richieste, da intendersi come necessariamente circoscritte agli effetti civili. 2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art.603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U -, Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). Nel caso di specie, al contrario, la Corte d'appello non ha provveduto a rinnovare l'audizione delle persone che avevano reso dichiarazioni e la cui valutazione di attendibilità è radicalmente mutata, alla stregua del percorso argomentativo della sentenza impugnata. 3. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo e il rinvio del procedimento al giudice civile competente per valore in grado d'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 24/0