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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2019

ECLI:EU:T:2019:888
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0014_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019 – Grecia / Commissione (causa T‑14/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Aiuti diretti disaccoppiati – Rettifica finanziaria forfettaria – Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Obbligo di motivazione – Valutazione del danno – Proporzionalità»

1. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 84, § 1] (v. punti 31‑36)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal Feasr (Art. 296 TFUE) (v. punti 46‑50)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12) (v. punti 51‑53, 99)

4. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Possibilità, per la Commissione, di rifiutare l’assunzione in blocco delle spese – Applicazione di una rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12) (v. punti 101‑104, 118‑120) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2017, L 292, pag. 61 ), per quanto concerne la Repubblica ellenica.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0014_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019 – Grecia / Commissione (causa T‑14/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Aiuti diretti disaccoppiati – Rettifica finanziaria forfettaria – Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Obbligo di motivazione – Valutazione del danno – Proporzionalità» 1. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 84, § 1] (v. punti 31‑36) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal Feasr (Art. 296 TFUE) (v. punti 46‑50) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12) (v. punti 51‑53, 99) 4. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Possibilità, per la Commissione, di rifiutare l’assunzione in blocco delle spese – Applicazione di una rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12) (v. punti 101‑104, 118‑120) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2017, L 292, pag. 61 ), per quanto concerne la Repubblica ellenica. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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