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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09421/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 13 luglio 2021 della Corte di Appello di Milano, con la quale è stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza la dichiarazione di ricusazione nei confronti del magistrato [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio del Tribunale di Milano, Prima Sezione, nel processo n. 13315/15 R.G.

Trib.2.

Il ricorrente denunzia:

2.1. nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza della motivazione;

2.2. nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 37, comma 1, lett. b), 41, comma 1 e 3, cod. proc. pen. e 178, lettera c).3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, ritenendo che la segnalazione, in sede d'udienza, da parte del Presidente del Collegio al Pubblico Ministero della sussistenza della recidiva (che risultava contestata al Facchini nel capo di imputazione) costituisse la precisazione, nell'ambito del potere-dovere di direzione dell'udienza, di un dettaglio tecnico al fine di una corretta richiesta di pena da mettere a verbale nelle conclusioni di una delle parti processuali e non potesse considerarsi come un'esternazione indebita del proprio convincimento

3. La decisione della Corte di appello è conforme ai principi affermati in materia.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., solo l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (tra le più recenti, Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021 Rv. 281591; in senso conforme: n. 35208 del 2007 rv. 237627 - 01, n. 43965 del 2015 rv. 264985 - 01, n. 19648 del 2007 rv. 236588 - 01, n. 7792 del 2006 rv. 233394 - 01, n. 17868 del 2009 rv. 243713 - 01, n. 26974 del 2020 rv. 279649 - 01, n. 41263 del 2005 Rv. 232067 - 01).

D'altronde, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Rv. 279649 - 01).

Correttamente, dunque, la Corte di appello, con un percorso motivazionale logico e coerente, ha rilevato come il Presidente del collegio si sia limitato ad indicare alla pubblica accusa in udienza l'esistenza di una circostanza aggravante contestata nel capo di imputazione, senza anticipazione di valutazioni sulla sussistenza della stessa aggravante ovvero sul giudizio da operare successivamente con la sentenza sui presupposti necessari per ritenere la recidiva incidente sul trattamento sanzionatorio.Né è possibile, come assume la difesa, interpretare estensivamente la normativa in materia, per ritenere che la segnalazione del Presidente del collegio a Pubblico Ministero sia una "indebita manifestazione del convincimento del giudice sui fatti di causa".

È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, Mancuso, Rv. 258449; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 novembre 2021 Il consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] iccoli Gera1T. aIeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 13 luglio 2021 della Corte di Appello di Milano, con la quale è stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza la dichiarazione di ricusazione nei confronti del magistrato [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio del Tribunale di Milano, Prima Sezione, nel processo n. 13315/15 R.G. Trib.2. Il ricorrente denunzia: 2.1. nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza della motivazione; 2.2. nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 37, comma 1, lett. b), 41, comma 1 e 3, cod. proc. pen. e 178, lettera c).3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, ritenendo che la segnalazione, in sede d'udienza, da parte del Presidente del Collegio al Pubblico Ministero della sussistenza della recidiva (che risultava contestata al Facchini nel capo di imputazione) costituisse la precisazione, nell'ambito del potere-dovere di direzione dell'udienza, di un dettaglio tecnico al fine di una corretta richiesta di pena da mettere a verbale nelle conclusioni di una delle parti processuali e non potesse considerarsi come un'esternazione indebita del proprio convincimento 3. La decisione della Corte di appello è conforme ai principi affermati in materia. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., solo l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (tra le più recenti, Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021 Rv. 281591; in senso conforme: n. 35208 del 2007 rv. 237627 - 01, n. 43965 del 2015 rv. 264985 - 01, n. 19648 del 2007 rv. 236588 - 01, n. 7792 del 2006 rv. 233394 - 01, n. 17868 del 2009 rv. 243713 - 01, n. 26974 del 2020 rv. 279649 - 01, n. 41263 del 2005 Rv. 232067 - 01). D'altronde, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Rv. 279649 - 01). Correttamente, dunque, la Corte di appello, con un percorso motivazionale logico e coerente, ha rilevato come il Presidente del collegio si sia limitato ad indicare alla pubblica accusa in udienza l'esistenza di una circostanza aggravante contestata nel capo di imputazione, senza anticipazione di valutazioni sulla sussistenza della stessa aggravante ovvero sul giudizio da operare successivamente con la sentenza sui presupposti necessari per ritenere la recidiva incidente sul trattamento sanzionatorio.Né è possibile, come assume la difesa, interpretare estensivamente la normativa in materia, per ritenere che la segnalazione del Presidente del collegio a Pubblico Ministero sia una "indebita manifestazione del convincimento del giudice sui fatti di causa". È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, Mancuso, Rv. 258449; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 novembre 2021 Il consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] iccoli Gera1T. aIeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE D
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