CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 24785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15272/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E PAOLO "[OSCURATO:PERSONA]", rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MSC CRL58S27G482M) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L ' AQUILA n. 508/ 2022depositata il 05/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SS [OSCURATO:PERSONA] e Paolo “[OSCURATO:PERSONA]” (d'ora in poi “[OSCURATO:PERSONA]) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Pescara, la A.S.L. di Pescara e La A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti affinché fossero accertate, riconosciute e di- chiarate dovute dalla A.S.L. di Pescara e dalla A.S.L. di [OSCURATO:PERSONA]Chieti (limitatamente alla preesistente A.S.L. di Chieti) alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le prestazioni sanitarie da quest'ultima erogate agli utenti nell'anno 2008 e non pagate; che fosse accertato, rico- nosciuto e dichiarato l'indebito arricchimento della A.S.L. di Pescara e della A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti (limitatamente alla preesi- stente A.S.L. di Chieti), per essersi avvantaggiate delle prestazioni sanitarie rese dalla [OSCURATO:PERSONA]” in favore degli utenti del S.S.R. e a oggi non pagate; con conseguente condanna dell'A.S.L. di Pescara e della A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti a rimborsare in favore della [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, la complessiva somma di € 30.800,29, e di € 17.703,52, pari alla differenza tra quanto da essa effettivamente percepito a titolo di pagamento da parte della A.S.L. di Pescara e dalla A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, e quanto spet- tante per prestazioni rese in favore degli utenti nell'anno 2008, ol- tre accessori di legge. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1120/2018, depositata il 12 luglio 2018, ha accolto le domande dell'attrice. La Corte d'Appello di l'Aquila, con sentenza n. 508/2022, depo- sitata il 5.4.2022, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla sola ASL di Pescara, ha rideterminato in complessivi € 9.436,24 l'importo che quest'ultima ASL è tenuta a pagare all'ap- pellata. Il giudice d'appello ha osservato che, al fine di individuare l'in- debito arricchimento della A.S.L., non può tenersi conto solo del ri- sparmio di spesa pari alle tariffe previste per legge, dovendosi in- vece considerare il mancato introito, costituito dal ticket degli uten- ti che sarebbe stato incassato dalla A.S.L. ove avesse provveduto in proprio all'erogazione delle prestazioni. A tanto consegue che l'arricchimento della A.S.L. va determinato sottraendo dal costo delle prestazioni non erogate (costo risparmiato) il complessivo im- porto dei ticket non incassati per quelle medesime prestazioni, che nell'ottica della determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. co- stituirebbe l'arricchimento indebito. Pertanto, con riferimento al caso di specie, è stato ritenuto che, poiché l'importo complessivo, in base alletariffe standard , dei costi relativi all'erogazione delle prestazioni per l'anno 2008 è pari ad € 153.688,11 e l'importo dei ticket incassati dalla struttura per quelle prestazioni è pari - come non contestato in giudizio - ad € 21.364,65, il concreto arricchimento della A.S.L. deve essere de- terminato in complessivi € 132.323,46. Ne consegue che, detraen- do da tale importo quanto già ricevuto dall'Asl dalla struttura sani- taria per le prestazioni in argomento (pari a complessivi € 122.887,22), si ottiene l'importo di € 9.436,24. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazio- ne la [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a tre motivi. L'Azienda USL di Pescara ha resistito in giudizio con controricor- Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la ”violazione e la falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., così come letto e interpretato anche alla luce degli artt. 1, 2, 8-bis, 8-ter, 8 - quater, 8 - quinquies, 8 - sexies e 8-octies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 1, 3 e 4 e degli allegati del d.m. 18 ottobre 2012 nonché degli artt. 1, 2 e 3 e degli allegati del d.m. 22 luglio 1996, e segnatamente l'omessa ricom- prensione dell'importo dei ticket versati dai pazienti tra le voci che concorrono a determinare l'indennizzo cui hanno diritto le strutture private a fronte del mancato rimborso, da parte delle AA.SS.LL., delle prestazioni erogate entro i limiti di importo di cui al tetto an- nuale di spesa”. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta “ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applica- zione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, così come attua- to dall'accordo contrattuale stipulato tra Regione Abruzzo, AA.SS.LL. e [OSCURATO:PERSONA]”. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello di L'Aquila non ha calcolato il tetto di spesa al netto del ticket, così come invece pre- visto dall'accordo in menzione. 3. Con il terzo motivo di ricorso, svolto ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha omesso di esaminare le fatture depositate in giudizio da [OSCURATO:PERSONA]- ne, le quali, così come discusse tra le parti, costituiscono un fatto decisivo ai fini del giudizio, attestando che la quota di rimborso cor- risposta dalla A.S.L. è a priori decurtata dell'importo dei ticket ver- sato dai pazienti. 4. Tutti e tre i motivi da esaminare unitariamente, in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati. Va osservato che l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui, al fine di determinare l ' indebito arricchimento, non può tenersi conto solo del risparmio di spesa, pari alle tariffe previste per legge –dovendosi, invece, considerare anche il mancato introito, costitui- to dal ticket degli utenti che sarebbe stato incassato dalla A.S.L. ove avesse provveduto in proprio all'erogazione delle prestazioni - muove da un'ipotesi astratta, ovvero dell'introito del ticket che l'A.S.L. avrebbe incassato ove avesse erogato in proprio le presta- zioni, che è, tuttavia, del tutto estranea a quanto effettivamente avvenuto, non avendo l'ASL erogato alcuna prestazione sanitaria. L'importo dei ticketpagati dei privati deve essere, infatti, versa- to al soggetto che in concreto ha erogato la prestazione, con la conseguenza che l'ASL ha diritto a percepire i ticket pagati dai pri- vati, solo nell'ipotesi in cui abbia materialmente erogato essa stes- sa le prestazioni. Dunque, l'arricchimento dell'ASL, pari al risparmio di spesa con- seguito per effetto dell'erogazione delle prestazioni da parte della struttura privata, non può essere de curtato dei ticket che solo la stessa struttura, in quanto soggetto materialmente erogante le prestazioni, ha diritto di conseguire. D'altra parte, tale opzione del giudice d'appello viene inconte- stabilmente ad incidere, in modo implicito, sul limite di spesa asse- gnato alla struttura sanitaria, che, secondo l'orientamento consoli- dato di questa Corte, rappresenta un provvedimento autoritativo di carattere discrezionale che non può in alcun modo essere eluso, stanti le insuperabili esigenze di carattere finanziario dello Stato e delle regioni (Cass. n. 36654/2021; Cass. n. 4757/2024; Cass. n. 13844/2020). Sul punto, va osservato che, recentemente, questa Corte (cfr. Cass. n. 13779/2023; conf. Cass. n. 33043/2023) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del priva- to, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato. E' stato, in particolare, condivisibilmente affermato che serve una espressa previsione affinché una spesa sopportata da un priva- to venga decurtata da quella a carico dell'ente pubblico, dunque di altro soggetto, atteso che il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all'esborso fatto da quest'ultimo. Né, d'altra parte, la soluzione secondo cui le somme (ticket) pagate dai privati si sommano a quelle rimborsate dal pubblico può discendere, in as- senza di una previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, dato che il contenimento della spesa è un obiettivo che ovviamente riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati. In conclusione, posto che per le prestazioni rese oltre il tetto di spesa non può configurarsi un arricchimento per l'Amministrazione sanitaria che, proprio nel fissare tale tetto, ha inteso rilevare e sot- tolineare, già in via preventiva, che le prestazioni erogate al di fuori di esso vanno oltre i livelli essenziali di assistenza come dalla me- desima individuati e che è in grado di sostenere (Cass., n. 36654/ 2021), con riferimento alle prestazioni rese –come nel caso di spe- cie - entro il tetto di spesa, decurtare, ai fini della determinazione dell'indebito arricchimento, dal risparmio di spesa dell'ASL l'importo dei ticket che la stessa struttura pubblica non avrebbe comunque mai incassato - non venendo in discussione l ' astratta erogazione delle prestazioni da parte della struttura pubblica, ma quella in concreto effettuata dalla struttura privata - vuol dire solo surretti- ziamente ridurre il limite di spesa assegnato alla struttura privata, che è operativo (facendosi riferimento a quello previsto nell'anno precedente) anche nell ' ipotesi in cui il soggetto accreditato abbia erogato le prestazioni sanitarie in mancanza del contratto ex art. 8- quinquiesdel d.lgs. n. 502/1992. Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di indebito arricchimento derivante dall ' erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA]- zione, l'arricchimento dell'ASL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticketsanitari pagati dai pazienti”. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di l'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giu