CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07570/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22026-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in Roma, Via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 14914/2018 del Tribunale di Bari, depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha difeso [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bari, nel processo di separazione personale da questa promosso. Il Tribunale di Bari ha dichiarato la separazione dei coniugi e ha condannato il marito [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002. Provvedendo poi ai sensi dell’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale di Bari ha liquidato la somma di euro 1.010 in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nel liquidare l’importo il Tribunale ha applicato la decurtazione del 50% ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, così che la somma è risultata inferiore rispetto a quella posta a carico della parte soccombente nel processo. 2. Il provvedimento è stato opposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Bari, con ordinanza depositata il 14 giugno 2018, ha rigettato l’opposizione. 3. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo, che denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 82, 130, 131 e 133 del d.P.R. n. 115/2002 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”: qualora, nell’ambito di un giudizio civile, risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo d.P.R., al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente. Il motivo non può essere accolto. Se è vero che è stato affermato quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. Cass.18167/2016), è ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass.22017/2018 e Cass. 11590/2019). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.000, oltre le spese prenotate a debito. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec