CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 13403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delleparti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod.proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma dellapronuncia del Tribunale di Lecce emessa in data 20/06/2025, dichiarava non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento per difetto diquerela e, confermato il giudizio di responsabilità per il residuo delitto di ricettazione dellavettura Fiat 500 targata [OSCURATO:TARGA] provento di furto, rideterminava la pena inflitta in anni duemesi tre di reclusione ed euro 650,00 di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, articolando i seguenti motivi che qui si riportano nei limiti necessari perla decisione.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazionedella sentenza impugnata nella parte in cui è stata disattesa l’eccezione difensiva di nullità,per totale assenza di apparato argomentativo, del decreto emesso dal Pubblico [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato convalidato il sequestro della vettura Fiat 500 targata BA997AKprovento di furto, operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria.La Corte di appello, sul punto, si è limitata ad un mero acritico rinvio all’ordinanzaemessa dal Giudice di primo grado all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva, a sua volta,rigettato la questione, spendendo un’unica argomentazione aggiuntiva che, tuttavia, è totalmente erronea in quanto della nullità del decreto di convalida di sequestro l’imputatonon avrebbe potuto dolersi attraverso la proposizione di riesame, né mediante istanza direstituzione in quanto il provvedimento non gli è mai stato notificato, così come nessunacomunicazione ha ricevuto della successiva restituzione della vettura alla legittimaproprietaria. Il decreto in questione consiste nella mera dicitura “visto, si convalida”, senza alcunaindicazione delle ragioni per le quali il Pubblico Ministero ha ritenuto di ratificare l’operatodella polizia giudiziaria e delle concrete finalità probatorie perseguite con il vincolo ablatorio.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazionedella sentenza impugnata nella parte in cui è stata disattesa l’eccezione difensiva diinutilizzabilità probatoria della documentazione rinvenuta all’interno della vettura sequestrataed acquisita dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.La Corte di appello non si è confrontata con le censure difensive dedotte al riguardo; inogni caso, tale carteggio - in fotocopia, di incerta provenienza, mai sequestrato e privo dicorrelazione con il reato contestato- non era assolutamente necessario ai fini della decisionein quanto privo di valenza probatoria.2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 357e 191 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata avendo la Corte diappello valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, le dichiarazioni rese da MartinaBarbetta che non sono state verbalizzate ma sono semplicemente riportate dalla poliziagiudiziaria nel verbale di sequestro e, quindi, inutilizzabili.2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 648cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di giudizio diresponsabilità.La Corte di appello ha valorizzato un elemento indiziario non idoneo a provare ladisponibilità in capo all’imputato della vettura asseritamente ricettata e cioè il rinvenimentodella stessa nei pressi delle case popolari di Alliste ove vivono numerosissime famiglie e nonsolo la madre dell’imputato; altresì, ha attribuito rilievo al carteggio rinvenuto all’interno ditale mezzo che, tuttavia, non è riconducibile con certezza all’odierno ricorrente ed alledichiarazioni informalmente rese da persona informata sui fatti alla polizia giudiziaria, daritenersi inutilizzabili per le ragioni indicate nel terzo motivo di ricorso.2.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 62n. 4 e 648, comma quarto, cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di mancatoriconoscimento della attenuante della particolare tenuità del fatto.La Corte di appello si è limitata a valutare il solo valore economico della vetturaricettata (peraltro esiguo, tenuto conto della sua vetustà e del fatto che si tratta di un mezzoabbandonato dalla proprietaria la quale non ha neppure sporto denuncia di furto) e non haeffettuato la necessaria valutazione complessiva delle componenti oggettive e soggettive delfatto, così incorrendo in una motivazione apparente. 2.6. Con il sesto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione inpunto di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.La Corte di appello, avendo escluso, la diminuente speciale prevista dall’art. 648,comma quarto, cod. pen. avrebbe dovuto valutare la sussistenza di quella comunecontemplata all’art. 62 n. 4 cod. pen. invocata nell’atto di appello ed invece sul punto non haargomentato.2.7. Con il settimo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 133cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena.Il trattamento sanzionatorio si discosta notevolmente dal minimo edittale e ciò avrebbeimposto alla Corte di appello un onere motivazionale ben più pregnante con valutazione deicriteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen.2.8. Con l’ottavo motivo si deducono si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanzeLa Corte di appello ha sviluppato al riguardo un apparato argomentativo privo deirequisiti minimi di completezza che non tiene conto del comportamento processuale, dellecondizioni sociali, del movente, della assenza di premeditazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, per diversi profili inammissibile, è nel complesso infondato.2. Non possono trovare accoglimento il primo ed il secondo motivo concernenti lanullità del decreto di convalida del sequestro della vettura Fiat 500 targata [OSCURATO:TARGA] e laconseguente inutilizzabilità ai fini probatori della documentazione rinvenuta all’interno delveicolo ed acquisia dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. L’eventuale nullità del provvedimento di convalida per omessa motivazione è sanata eciò per due ordini di ragioni.In primo luogo, ove anche tale atto non sia stato effettivamente notificato all’imputatonel corso delle indagini, costui ne è comunque venuto a conoscenza a seguito della notificadell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. e, tuttavia, come già correttamenteargomentato dalla Corte di appello, non ha attivato l’unico rimedio tipicamente previstodall’ordinamento giuridico per dolersi della asserita nullità e cioè quello del riesame previstodall’art. 324 cod. proc. pen., ancorchè ciò gli fosse pienamente consentito ai sensi dell’art.355, comma 3, del codice di rito il quale prevede che contro il decreto di convalida delsequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, la persona nei cui confronti vengonosvolte le indagini e il suo difensore possono proporre richiesta di riesame entro dieci giornidalla notifica del provvedimento ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avutoconoscenza dell’avvenuto sequestro.In secondo luogo, in ragione del combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 491,comma 1, cod. proc. pen, le questioni concernenti le nullità degli atti delle indagini preliminarisono precluse se non proposte subito dopo il compimento per la prima volta l’accertamentodella costituzione delle parti; nella specie, non risulta che il vizio qui dedotto sia statoeccepito nella fase degli atti preliminari al giudizio di primo grado, celebrato in fomadibattimentale.Ne consegue l’infondatezza anche della dedotta inutilizzabilità dell’estratto contorinvenuto all’interno della vettura che nel ricorso viene correlata alla nullità della convalidadel sequestro del mezzo, tuttavia sanata.Va comunque ricordato che le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operandonell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversipresupposti: la nullità attiene sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità diassunzione della prova (vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivocompletamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, in quanto consiste nelmancato rispetto del parametro normativo stesso in alcuni dei suoi peculiari caratteri), l’inutilizzabilità presuppone, invece, un prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimitàoggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lopone certamente al di fuori del sistema processuale (SU, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv.204644).Tanto premesso, l’estratto conto in questione è pacificamente rientrante nella categoriadei documenti di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e del ritrovamento dello stesso all’internodell’automobile ha riferito in dibattimento il teste di polizia giudiziaria che aveva ispezionatol’abitacolo della stessa, va pertanto escluso che esso sia elemento di prova acquisito inviolazione dei divieti stabiliti dalla legge e, pertanto, inutilizzabile ai sensi dell’art. 191 cod.proc. pen.Il giudice di primo grado, appreso della esistenza di tale documento nel corso dellaistruttoria dibattimentale che il pubblico ministero non aveva prodotto in sede di richiesta diprove, lo ha pertanto legittimamente acquisito attivando i poteri officiosi di cui all’art. 507 cod.proc. pen. in quanto, atto intestato proprio all’odierno ricorrente e, dunque ritenutoassolutamente necessario, ai fini della attribuzione all’imputato della disponibilità del veicolocompendio di furto.3. Inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali si contesta ilgiudizio di responsabilità lamentando l’erronea valutazione delle prove ed il vizio dimotivazione, sul punto, della sentenza impugnata che ha attribuito rilievo probatorio anchealle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] (convivente dell’imputato), non verbalizzate masemplicemente riportate nel verbale di sequestro della vettura Fiat 500 e pertantoinutilizzabili.Le doglianze sono generiche.E’ onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, penal'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio echiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio istruttorio già valutato, così dapotersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez.VI n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123).Nel caso di specie, la deduzione di inutilizzabilità, si rivela generica poiché nullaprospetta in ordine alla concreta incidenza delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] riportate nelverbale di sequestro rispetto al complessivo compendio probatorio valutato dal collegio dimerito che ha congiuntamente valorizzato, sotto il profilo della prova della materialedisponibilità in capo all’imputato della vettura compendio di furto, anche altri elementiindiziari precisi ed univoci ( con i quali la difesa ricorrente non si confronta) rappresentati dalrinvenimento dell’ auto di provenienza delittuosa dinanzi alla sua abitazione (avvenuto soloun’ora dopo l’utilizzo della stessa per l’azione di danneggiamento compiuta in danno delveicolo di [OSCURATO:PERSONA]) e dalla presenza all’interno della stessa di documenti a costuiintestati (estratto di conto corrente [OSCURATO:PERSONA] ed atti giudiziari), così approntando unapparato argomentativo che – al netto delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] - si rivela compiuto eprivo di vizi logici.4. Manifestamente infondati sono il quinto ed il sesto motivo di ricorso con i quali sideducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimentodella diminuente di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen e della attenuante comuneprevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.La Corte di appello ha operato un giudizio discrezionale compiutamente motivato epertanto non sindacabile in sede di legittimità ritenendo decisiva la non tenuità del dannopatrimoniale derivante dal commesso delitto in ragione del valore intrinsecamente nonesiguo della vettura ricettata la quale, seppure datata, era perfettamente funzionante.Va ricordato che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrentesolo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuitàdel fatto, nel senso che, se esso non è esiguo (come nel caso di specie), la tenuità deveessere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del benericettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento dellacircostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto e a quellosoggettivo della capacità a delinquere dell'agente (da ultimo. Sez. 2, n. 29346 del10/06/2022, Mazza, Rv. 283340).Avendo la Corte di appello motivatamente affermato che il danno patrimonialesuperava la soglia della speciale tenuità, correttamente è stata esclusa anche l’attenuantecomune prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. 5. Manifestamente infondati sono, infine, anche il settimo e l’ottavo motivo di ricorsocon i quali si censura il mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di contenimentodella pena nel minimo edittale.Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha dato atto della assenza di elementipositivamente valutabili che non risultavano nel compendio processuale e che non eranostati neppure indicati nell’atto di appello il quale, effettivamente, non enucleava alcun datosignificativo al riguardo (si veda la pag. 7 del gravame).Per consolidato orientamento di questa Corte, l’applicazione della diminuente previstadall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un dirittoconseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, marichiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego diconcessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).Quanto alla dosimetria della pena, il collegio di merito ha motivato la congruità delmodesto scostamento dal minimo edittale della sanzione irrogata con corretta applicazionedei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. valorizzando, da un lato, l’entità del fatto e,dall’altro, la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali anche per delittidella stessa indole di quello oggetto di giudizio.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]