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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40063/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (»- c [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia di condanna espressa dal locale Tribunale per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 e, conseguentemente, revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento di primo grado.

2. L'imputato è accusato di avere affermato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e nell'istanza diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositate nell'ambito del procedimento n. 848/10 r.g.n.r. - 586/2011 r.g.gip, di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dall'art. 76 d.P.R. 115/2002.

In particolare, dichiarava che il proprio nucleo familiare aveva percepito redditi - per l'anno di imposta 2011 - pari ad euro 14.242,00, contrariamente a quanto accertato dalla Guardia di Finanza che verificava l'avvenuta percezione di un reddito pari ad euro 22.024,45, superiore al limite previsto dal predetto art.76.

Con l'aggravante di avere conseguito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. Il ricorso consta di tre motivi con cui si deducono:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 47 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le argomentazioni difensive sulla scusabilità dell'errore compiuto dall'imputato, laddove si era evidenziato, in particolare, come questi, trovandosi in t;eLz stato detentivo, si gh, affidato ad un'altra persona e all'operato del professionista per acquisire la documentazione necessaria per chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nella documentazione fiscale sono state riscontrate somme che l'Inps doveva versare nell'anno 2010/2011: la differenza tra i due importi risiede nel trattamento di fine rapporto e degli emolumenti accreditati dall'Inps al datore di lavoro del prevenuto, Cirignotta, che se ne è illegittimamente appropriato.

3.2. Carenza dell'elemento psicologico del reato e travisamento della prova per non aver avere la Corte di appello ammesso la prova decisiva costituita dalla testimonianza del Cirignotta, datore di lavoro dell'imputato, così da escludere la sussistenza del dolo.

Sul punto, il ricorrente lamenta che non siano state valutate le prove acquisite in primo grado.

3.3. Violazione degli artt. 125, comma 31 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche in relazione alla quantificazione della pena.

Ci si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, sulle quali la sentenza avrebbe omesso di motivare.

Si chiede, infine, una mitigazione della pena.

4. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché consta di argomenti in fatto, ed appare manifestamente infondato, nonché generico, riproducendo le medesime doglianze già esposte nell'atto di appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ad integrazione e conferma della sentenza del giudice di prime cure.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 2, 7801 del 19/11/2013, Hussien, Rv. 259063; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Deve perciò considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, 30918 del 07/05/2015, Falbo ed altro, Rv. 264441).

2. Tanto premesso, analizzando le doglianze relative al vizio di motivazione e al connesso errore in diritto, in punto di sussistenza nel caso di specie dell'elemento oggettivo e del dolo del delitto contestato, si osserva che del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il Nicastro avrebbe solo firmato l'istanza di ammissione al beneficio, senza volere "il fatto incriminato", mentre egli era detenuto, con conseguente difetto di controllo sul contenuto dell'atto, ivi indicato dalla moglie dell'imputato.

In senso contrario alla supposta e asserita negligenza o leggerezza dell'imputato, sono state ragionevolmente valorizzate le peculiarità dei redditi, che non avrebbero potuto essere "dimenticati" dal Nicastro, ed ancora il fatto che il reddito da lavoro è stato dichiarato in misura lievemente inferiore rispetto a quanto indicato nel CUD, 44, comportamento ritenuto ragionevolmente sintomatico della specifica volontà di dichiarare in istanza una somma al di sotto della soglia fissata dalla legge per l'ammissione al beneficio.

Tali pertinenti considerazioni dei giudici di merito portano ad escludere una condotta meramente colposa, come tale non punibile.

Neppure appare ipotizzabile l'errore su norme extrapenali, con riferimento all'errore nell'indicazione dei redditi fatta dalla moglie, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice" (Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282560, nonché la giurisprudenza richiamata nel ricorso a p. 6).

3. Del pari manifestamente infondata deve ritenersi la doglianza in merito all'asserito travisamento della prova, con riferimento all'errore, in cui il datore di lavoro Cirignotta avrebbe fatto incorrere la moglie dell'imputato circa le somme che l'INPS avrebbe dovuto versare nell'anno 2010/2011 a titolo di indennità di disoccupazione, di cui peraltro lo stesso si sarebbe appropriato illegittimamente.

In senso contrario, si evidenzia che l'asserita appropriazione non sembra essere stata dedotta in appello e che non appare in ogni caso argomentato specificamente il vizio di travisamento, con indicazione cioè sia del dato probatorio processuale che ne avrebbe formato oggetto, sia del dato processuale incontrovertibile a sostegno del medesimo travisamento.

Né, in base alla sentenza, risultano proposte in appello questioni in merito alla mancata ammissione della testimonianza del Cirignotta, che pertanto non possono essere poste in sede di legittimità.

4. Con riguardo, infine, alla questione relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. all'art. 129 cod. proc. pen., se ne rileva la assoluta tardività in quanto non avanzata in appello, neppure in sede di discussione finale.

5. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, emerge dalle sentenze di primo e secondo grado una motivazione congrua e non rinviante ad arbitraria considerazione degli elementi indicatori dell'entità del fatto, tali da giustificare l'esclusione delle dette attenuanti, non avendo peraltro la Corte territoriale mancato di evidenziare l'assenza di elementi positivi da valutare ai fini della concessione delle invocate attenuanti e la genericità della richiesta, che anche in sede di ricorso appare priva di specificità.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (»- c [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia di condanna espressa dal locale Tribunale per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 e, conseguentemente, revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento di primo grado. 2. L'imputato è accusato di avere affermato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e nell'istanza diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositate nell'ambito del procedimento n. 848/10 r.g.n.r. - 586/2011 r.g.gip, di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dall'art. 76 d.P.R. 115/2002. In particolare, dichiarava che il proprio nucleo familiare aveva percepito redditi - per l'anno di imposta 2011 - pari ad euro 14.242,00, contrariamente a quanto accertato dalla Guardia di Finanza che verificava l'avvenuta percezione di un reddito pari ad euro 22.024,45, superiore al limite previsto dal predetto art.76. Con l'aggravante di avere conseguito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 3. Il ricorso consta di tre motivi con cui si deducono: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 47 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le argomentazioni difensive sulla scusabilità dell'errore compiuto dall'imputato, laddove si era evidenziato, in particolare, come questi, trovandosi in t;eLz stato detentivo, si gh, affidato ad un'altra persona e all'operato del professionista per acquisire la documentazione necessaria per chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nella documentazione fiscale sono state riscontrate somme che l'Inps doveva versare nell'anno 2010/2011: la differenza tra i due importi risiede nel trattamento di fine rapporto e degli emolumenti accreditati dall'Inps al datore di lavoro del prevenuto, Cirignotta, che se ne è illegittimamente appropriato. 3.2. Carenza dell'elemento psicologico del reato e travisamento della prova per non aver avere la Corte di appello ammesso la prova decisiva costituita dalla testimonianza del Cirignotta, datore di lavoro dell'imputato, così da escludere la sussistenza del dolo. Sul punto, il ricorrente lamenta che non siano state valutate le prove acquisite in primo grado. 3.3. Violazione degli artt. 125, comma 31 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche in relazione alla quantificazione della pena. Ci si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, sulle quali la sentenza avrebbe omesso di motivare. Si chiede, infine, una mitigazione della pena. 4. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché consta di argomenti in fatto, ed appare manifestamente infondato, nonché generico, riproducendo le medesime doglianze già esposte nell'atto di appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ad integrazione e conferma della sentenza del giudice di prime cure. In tema di ricorso per cassazione, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 2, 7801 del 19/11/2013, Hussien, Rv. 259063; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Deve perciò considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, 30918 del 07/05/2015, Falbo ed altro, Rv. 264441). 2. Tanto premesso, analizzando le doglianze relative al vizio di motivazione e al connesso errore in diritto, in punto di sussistenza nel caso di specie dell'elemento oggettivo e del dolo del delitto contestato, si osserva che del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il Nicastro avrebbe solo firmato l'istanza di ammissione al beneficio, senza volere "il fatto incriminato", mentre egli era detenuto, con conseguente difetto di controllo sul contenuto dell'atto, ivi indicato dalla moglie dell'imputato. In senso contrario alla supposta e asserita negligenza o leggerezza dell'imputato, sono state ragionevolmente valorizzate le peculiarità dei redditi, che non avrebbero potuto essere "dimenticati" dal Nicastro, ed ancora il fatto che il reddito da lavoro è stato dichiarato in misura lievemente inferiore rispetto a quanto indicato nel CUD, 44, comportamento ritenuto ragionevolmente sintomatico della specifica volontà di dichiarare in istanza una somma al di sotto della soglia fissata dalla legge per l'ammissione al beneficio. Tali pertinenti considerazioni dei giudici di merito portano ad escludere una condotta meramente colposa, come tale non punibile. Neppure appare ipotizzabile l'errore su norme extrapenali, con riferimento all'errore nell'indicazione dei redditi fatta dalla moglie, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice" (Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282560, nonché la giurisprudenza richiamata nel ricorso a p. 6). 3. Del pari manifestamente infondata deve ritenersi la doglianza in merito all'asserito travisamento della prova, con riferimento all'errore, in cui il datore di lavoro Cirignotta avrebbe fatto incorrere la moglie dell'imputato circa le somme che l'INPS avrebbe dovuto versare nell'anno 2010/2011 a titolo di indennità di disoccupazione, di cui peraltro lo stesso si sarebbe appropriato illegittimamente. In senso contrario, si evidenzia che l'asserita appropriazione non sembra essere stata dedotta in appello e che non appare in ogni caso argomentato specificamente il vizio di travisamento, con indicazione cioè sia del dato probatorio processuale che ne avrebbe formato oggetto, sia del dato processuale incontrovertibile a sostegno del medesimo travisamento. Né, in base alla sentenza, risultano proposte in appello questioni in merito alla mancata ammissione della testimonianza del Cirignotta, che pertanto non possono essere poste in sede di legittimità. 4. Con riguardo, infine, alla questione relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. all'art. 129 cod. proc. pen., se ne rileva la assoluta tardività in quanto non avanzata in appello, neppure in sede di discussione finale. 5. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, emerge dalle sentenze di primo e secondo grado una motivazione congrua e non rinviante ad arbitraria considerazione degli elementi indicatori dell'entità del fatto, tali da giustificare l'esclusione delle dette attenuanti, non avendo peraltro la Corte territoriale mancato di evidenziare l'assenza di elementi positivi da valutare ai fini della concessione delle invocate attenuanti e la genericità della richiesta, che anche in sede di ricorso appare priva di specificità. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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