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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22744/2023

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ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28154/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a d a ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 579 /2020 , depositatoil 2 2/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In unprocesso di equa riparazione, riassunto in sede di rinvio presso la Corte di appello di Perugia, la parte privata domandava l'equo in- dennizzo per la non ragionevole durata di un processo, parimenti ex l. 89/2001.

All’esito, la Corte liquidava le spese di lite a carico -2 - 2 8154 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’Amministrazionesoccombente, escludendo il compenso per la fase istruttoria dalla liquidazione relativ a al grado di merito e al giudizio di rinvio.

Ricorre in cassazione la parte privata con un motivo, illustrato da memoria.

Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo si censura che la liquidazionedelle spese relativa al grado di merito e al giudizio di rinvionon rechi una voce di compenso relativo alla fase istruttoria (si deduce violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm. 55/2014 e 37/2028).

Il motivo è accolto.

Il giudice deve liquidare le spese di lite secondo i parametri ex d.m. 55/2014.

Nei processi di equa riparazione ex l. 89/2001, le spese si liquidano secondo i parametri de i proce ssi contenziosi ( cfr. Cass.11918/2022, tra le altre).

Nel caso di specie si applicala tabella n. 12 peri giudizi dinanzi alla corte territoriale , con l’osservazione che nella liquidazione non si può scendere al di sotto dei minimi ( cfr. Cass.38506/2021, 1421/2021).

Il decreto impugnato è illegittimo laddove non reca una voce di compenso relativo alla fase istruttoria (cioè, nella liquidazione delle spese relativa al grado di merito e al giudizio di rin- vio).Infatti, la fase istruttoria è ineludibile, concretandosi il suo svol- gimento già per il solo fatto dell’esame discritti o documenti prodotti da altre parti: cfr. art. 4 co. 5 lett. c) d.m. 55/2014, nonché Cass.164/2022, tra le altre.

Ineludibile è pertanto la correlativa rimunera- zione.

In relazione a ciò, il provvedimento impugnato è da cassare e con decisione nel merito, come in dispositivo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M -3 - 2 8154 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA].

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e de- cide nel merito, liquidando € 1.198,50 oltre a € 8 per esborsi per l’ori- ginario grado di merito, € 1.198,50 oltre a € 27 per esborsi per il giu- dizio di rinvio; oltre alla maggiorazione delle spese generali, pari al 15% sui compensi, nonché degli accessori di legge, da distrarsi in fa- vore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00, oltre euro 100,00 per esborsi e degli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28154/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a d a ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 579 /2020 , depositatoil 2 2/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In unprocesso di equa riparazione, riassunto in sede di rinvio presso la Corte di appello di Perugia, la parte privata domandava l'equo in- dennizzo per la non ragionevole durata di un processo, parimenti ex l. 89/2001. All’esito, la Corte liquidava le spese di lite a carico -2 - 2 8154 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’Amministrazionesoccombente, escludendo il compenso per la fase istruttoria dalla liquidazione relativ a al grado di merito e al giudizio di rinvio. Ricorre in cassazione la parte privata con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo si censura che la liquidazionedelle spese relativa al grado di merito e al giudizio di rinvionon rechi una voce di compenso relativo alla fase istruttoria (si deduce violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm. 55/2014 e 37/2028). Il motivo è accolto. Il giudice deve liquidare le spese di lite secondo i parametri ex d.m. 55/2014. Nei processi di equa riparazione ex l. 89/2001, le spese si liquidano secondo i parametri de i proce ssi contenziosi ( cfr. Cass.11918/2022, tra le altre). Nel caso di specie si applicala tabella n. 12 peri giudizi dinanzi alla corte territoriale , con l’osservazione che nella liquidazione non si può scendere al di sotto dei minimi ( cfr. Cass.38506/2021, 1421/2021). Il decreto impugnato è illegittimo laddove non reca una voce di compenso relativo alla fase istruttoria (cioè, nella liquidazione delle spese relativa al grado di merito e al giudizio di rin- vio).Infatti, la fase istruttoria è ineludibile, concretandosi il suo svol- gimento già per il solo fatto dell’esame discritti o documenti prodotti da altre parti: cfr. art. 4 co. 5 lett. c) d.m. 55/2014, nonché Cass.164/2022, tra le altre. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunera- zione. In relazione a ciò, il provvedimento impugnato è da cassare e con decisione nel merito, come in dispositivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M -3 - 2 8154 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e de- cide nel merito, liquidando € 1.198,50 oltre a € 8 per esborsi per l’ori- ginario grado di merito, € 1.198,50 oltre a € 27 per esborsi per il giu- dizio di rinvio; oltre alla maggiorazione delle spese generali, pari al 15% sui compensi, nonché degli accessori di legge, da distrarsi in fa- vore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00, oltre euro 100,00 per esborsi e degli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]
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