CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per revocazione n. 8521/25proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversol’ordinanza della Corte di cassazione 4 aprile 2022 n. 10761 nonché avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 9 ottobre 2024 n. 26319; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], allegando che questi le aveva inferto lesioni personali da cui erano derivati postumi permanenti, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 2. Con sentenza 31.1.2015 n. 3293 il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello di Roma, adìta dal soccombente, con sentenza 7.7.2020 n. 3289 rigettò il gravame. Oggetto: revocazione di ordinanza di rigetto d’una precedente revocazione - inammissibilità. N.R.G.: 8521/25 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 3. Questa Corte, con ordinanza 4 aprile 2022 n. 10761 dichiarò inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza d’appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] impugnò per revocazione, ex art. 391-bis c.p.c., la suddetta ordinanza 10761/22. A fondamento dell’impugnazione dedusse che l’ordinanza 10761/22 non era sottoscritta dall’estensore, né era leggibile la sottoscrizione del presidente. 5. Il ricorso per revocazione fu dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza 9 ottobre 2024 n. 26319. Con tale ordinanza il Collegio giudicante: -) ritenne che il vizio di sottoscrizione d’un provvedimento giudiziario non è denunciabile come errore revocatorio ex art. 395 c.p.c.; -) aggiunse che le ordinanze della Corte debbono essere firmate solo dal presidente, e non anche dall’estensore, e che la sigla apposta in calce alla sentenza sotto la dizione “Il Presidente”, sebbene illeggibile, soddisfacesse il requisito della sottoscrizione. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto uno actu ricorso (formalmente intitolato “ricorso per revocazione ex art. 391-bisc.p.c.”) avverso: a) l’ordinanza di questa Corte 10761/22 (con la quale, come detto, fu dichiarato inammissibile il suo ricorso ordinario avverso la sentenza d’appello); b) l’ordinanza di questa Corte 26319/24 (con la quale, come detto, fu dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza 10761/22). 7. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa. 8. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: 8521/25 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 132, 158, 161, 276 c.p.c.; nonché dell’art. 119 disp. att. c.p.c.. Il motivo, sebbene unitario, contiene plurime censure così riassumibili: a) l’ordinanza 26319/24 non ha esaminato una delle censure proposte col ricorso per revocazione, ovvero quella intesa a far valere la nullità del provvedimento impugnata per assenza della sottoscrizione del presidente della Sezione Sesta, sottosezione terza, di questa Corte (p. 138 del ricorso); b) erroneamente l’ordinanza 26319/24 ha ritenuto che dal contesto del provvedimento impugnato per revocazione fosse ricavabile con certezza l’identità del presidente che lo sottoscrisse(p. 139); c) l’ordinanza 26319/24 non avrebbe preso in esame la censura con la quale l’odierno ricorrente lamentava che l’ordinanza 10761/22 er e stata sottoscritta da magistrato che non era il presidente della Sezione Terza di questa Corte(p. 140); d) infine, l’ordinanza 26319/24 non aveva tenuto conto che il provvedimento di cui fu chiesta la revocazione era nullo perché “mentre alla discussione della causa avevano partecipato i Consiglieri ed il Presidente dellaSezione VI-3, la causa era stata decisa diversamente, dal Presidente e dai Consiglieri della “TERZA SEZIONE CIVILE” (p. 140, penultimo capoverso). 1.1. Nella parte in cui dichiara di voler impugnare per revocazione l’ordinanza 10761/22 il ricorso è manifestamente inammissibile - a tacer d’altro - per lo spirare del termine di cui all’art. 391 - bis , comma primo, c.p.c.. 1.2. Nella parte restante il ricorso è manifestamente inammissibile per tre indipendenti ragioni. 1.2.1. La prima ragione è che le decisioni emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione(Cass. Sez. 1, 06/04/2018, n. 8592). N.R.G.: 8521/25 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 1.2.2. La seconda ragione – ma la si enuncia solo superfluamente ove non fosse stata assorbente la prima ragiona - è l’estraneità delle censure prospettate dal ricorrente rispetto alla ratio decidendi sottesa dal l’ordinanza impugnata: questa infatti ha ritenuto non utilizzabile lo strumento di cui all’art, 391-bis c.p.c. per far valere il vizio di sottoscrizione del giudice, mentre il ricorrente trascura di confrontarsi con tale ratio decidendi. 1.2.3. La terza ragione – che nuovamente si enuncia solo superfluamente ove non fosse stata assorbente la prima ragiona - è che nessuna delle censure proposte dal ricorrente rientra nelle ipotesi previste dall’art. 395 c.p.c.. 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata attività difensiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, n