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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 23032/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 15 ottobre 2021 il Tribunale di Como - dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di applicazione di pena n. 311/2020 emessa dal medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.590 bis cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - ha rideterminato tale sanzione nella misura di anni 1 di durata; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo deduceva l'ammissibilità dell'impugnazione avente ad oggetto la sola pena accessoria; che con il secondo motivo lamentava la circostanza che la sentenza ora impugnata fosse stata emessa dal medesimo magistrato che già aveva adottato l'originario provvedimento già oggetto di ricorso per cassazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che la questione avente ad oggetto la incompatibilità del magistrato, quale persona fisica, che ha assunto la decisione ora opposta doveva essere fatta valere tempestivamente nell'ambito del giudizio di merito segnalando la incompatibilità di tale soggetto ovvero chiedendone la ricusazione; che non avendo operato in tal senso il ricorrente la questione non può essere dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere e tensore il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 15 ottobre 2021 il Tribunale di Como - dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di applicazione di pena n. 311/2020 emessa dal medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.590 bis cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - ha rideterminato tale sanzione nella misura di anni 1 di durata; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo deduceva l'ammissibilità dell'impugnazione avente ad oggetto la sola pena accessoria; che con il secondo motivo lamentava la circostanza che la sentenza ora impugnata fosse stata emessa dal medesimo magistrato che già aveva adottato l'originario provvedimento già oggetto di ricorso per cassazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che la questione avente ad oggetto la incompatibilità del magistrato, quale persona fisica, che ha assunto la decisione ora opposta doveva essere fatta valere tempestivamente nell'ambito del giudizio di merito segnalando la incompatibilità di tale soggetto ovvero chiedendone la ricusazione; che non avendo operato in tal senso il ricorrente la questione non può essere dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere e tensore il
Sentenza Cassazione n. 23032/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris