CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 33772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 marzo 2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducano vizi diversi da quelli espressamente e tassativamente considerati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. tra i quali all'evidenza non rientra quello inerente alla asserita inadeguatezza della motivazione spesa a sostegno del trattamento sanzionatorio, prospettata dalla difesa con l'impugnazione che occupa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore I Presidente