CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Ritenuto in fatto - 1.Con sentenza in data e 201 il Tribunale di Asti, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 3 dell'art. 4 L. n. 110/75 e delle circostanze attenuanti generiche, condannava alla pena di giustizia l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere per essere stato trovato in possesso di una mazza in legno, tipo quelle in uso nel gioco del baseball, lunga cm. 83, fatto commesso in Canale, il 17 agosto 2018. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che ha dedotto: a)inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, e motivazione contraddittoria ed illogica. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha considerato infondata perchè tardiva la giustificazione offerta dall'imputato mediante la testimonianza di Casetta senza considerare che al momento del controllo non vi erano state situazioni tali da far ipotizzare un utilizzo illecito dell'oggetto, posto che la mazza da baseball era chiusa nel bagagliaio ed era rimasta in quel luogo per dimenticanza. b)Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La difesa aveva chiesto il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, richiesta respinta con argomentazioni basate sull'assenza di elementi per poter ritenere momentaneo il porto della mazza frutto di travisamento per invenzione. Non risulta, infatti, che il porto sia stato abituale ed il riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975 è contraddittoria rispetto al giudizio di responsabilità. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Non ha fondamento il primo motivo di ricorso. Va premesso che, per quanto riportato in sentenza, il possesso dell'oggetto indicato nell'imputazione era stato accertato nei confronti del ricorrente nel corso di un controllo stradale, motivato dall'atteggiamento nervoso e sospetto dei due occupanti, e rinvenuto all'interno del bagagliaio dell'autovettura condotta dal ricorrente, oltre ad una modestissima quantità di stupefacente. Secondo quanto riferito dal teste d'accusa, ossia dal verbalizzante, in Canale non esisteva campo da baseball e in quel periodo non vi erano state manifestazioni sportive che potessero spiegare il possesso ed il porto dell'oggetto. Il Tribunale ha altresì ritenuto privo di fondamento l'assunto difensivo perché la giustificazione non era stata rappresentata nell'immediato ai militari autori del controllo, sebbene nulla l'avesse impedito e perché in quel momento non era presente il cane che avrebbe dovuto giocare con le palline asseritamente scagliate con la mazza. L'indagine giudiziale è stata dunque compiuta alla stregua delle emergenze processuali disponibili e delle indicazioni fornite dalla parte interessata e direttamente a conoscenza dell'utilizzo effettuato o programmato di quell'oggetto. Nel caso di specie la difesa, senza rappresentare le giustificazioni fornite dall'imputato nell'immediatezza del controllo, oppure nel corso del processo, ha lamentato del tutto infondatamente che la giustificazione non fosse stata accolta senza confrontarsi in modo compiuto con le argomentazioni esposte in sentenza. 1.1 Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità nelle sue espressioni, richiamate anche in sentenza, detta i criteri per ricostruire la fattispecie contestata, nel senso che "il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'aceadimento, alla normale funzione del bene (Cass. sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 27/02/2014, Dibra, rv. 259787; sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946; sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630; sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466). Si è anche affermato che "Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti" (sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, rv. 256007; sez. 1, n. 4696 in data 14/01/1999, Zagaria, rv. 213023). 1.2 Tali indicatori non sono stati nemmeno presi in considerazione nell'impugnazione, che risulta aspecifica sul punto. 2.11 secondo motivo investe, invece, il giudizio di responsabilità sotto il profilo del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. 2.1 Il Tribunale ha respinto la deduzione difensiva a ragione dell'assenza di elementi per ritenere che il porto della mazza fosse stato momentaneo, osservazione che non è smentita da nessun concreto e attendibile dato probatorio. Le deduzioni articolate col secondo motivo di ricorso si presentano generiche e nemmeno aderenti alla fattispecie concreta, posto che da un lato richiamano principi generali sulla natura dell'istituto, dall'altro insistono nel prospettare un assunto giuridicamente infondato, secondo il quale l'aver ravvisato la fattispecie attenuata di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, avrebbe imposto anche il proscioglimento dell'imputato. 2.2 Al contrario, il già avvenuto riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 110/75, non contraddice il rigetto implicito dell'istanza di proscioglimento, poiché i due istituti postulano un diverso grado di ridotta offensività concreta del fatto di reato e quindi differenti presupposti applicativi e conseguenze -in un caso riducendo la pena, nell'altro consentendo che l'autore del reato vada esente da sanzione- come già riconosciuto da questa Corte con orientamento condiviso dal Collegio (sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc. Zharri, rv. 271262; sei. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo e altro, rv. 266754). Per tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle