CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 15127/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27.06.2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in data 18 marzo 2022, la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa e ha disposto l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato.2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato quale presupposto dell'espulsione disposta. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe, infatti, omesso di motivare in ordine al reddito prodotto dalla società della quale l'imputato sarebbe titolare e, inoltre, sarebbe generica l'affermazione dell'inserimento dell'imputato nei circuiti del narcotraffico. 2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe integralmente carente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 febbraio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, una volta espiata la pena. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Occorre rilevare, in via preliminare, che la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 2020), Savin, Rv. 279348 - 01).I vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati dal ricorrente sono, tuttavia, insussistenti. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (ex plurimis: Sez. 3, rr. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921 —01). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha fatto buon governo di tale consolidato principio, in quanto ha congruamente motivato in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenendo che, qualora non fosse disposta la sua espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309 del 1990, lo Zulfiqar «permarrebbe sul territorio [dello Stato], continuando a vivere dei proventi dell'illecita attività». [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, inoltre, non incongruamente, rilevato che lo Zulfiqar, benché sia regolarmente presente sul territorio dello Stato e sia titolare di una società, «viv[e] dei proventi del traffico degli stupefacenti, considerato che non produce reddito da lavoro e che deteneva una quantità di stupefacente (8.647 dosi di eroina) tale da far ritenere che sia inserito stabilmente nell'ambiente del traffico di stupefacenti». [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nella sentenza impugnata non ha, dunque, pretermesso la titolarità da parte del ricorrente di una società, ma, in modo non manifestamente illogico, ha ritenuto che tale elemento assumesse un rilievo meramente formale, in quanto la stessa non produceva redditi documentati, e, comunque, subvalente rispetto allo stabile e comprovato inserimento dell'imputato nei circuiti del narcotraffico. 4. Con il secondo motivo il difensore deduce la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe integralmente carente. 5. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 14377 del 4 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01). Lo stesso ricorrente, peraltro, non ha neppure precisato la diversa qualificazione prospettata rispetto a quella accolta, tutt'altro che illogicamente nella sentenza impugnata. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.' In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di