CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 42105/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato a o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n...03; entrata in vigore l 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. (313, comma 1, cod. proc. peri. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso 'per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Considerato che, in applicazione del principio processuale ternpus regit actum la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. peri., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. peri., come introdotto dalla già citata leone n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnimisslbile, con condanna del rlucirrenLe al pagamento delle spese proceq,hiali e della somrna di euro quattromila in favore della Cassa delie ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna i! ricornn!=n al pagamento delle spese processuali e della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]