CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOT5c_Lsizziso alle parti-à udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,9»\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/9/2021, la Corte di appello di Trento ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Vicenza in data ELL 4/5/2004 proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Muka ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa in data 24/9/2021; dichiarazione cui ha fatto seguito la successiva rinuncia dei motivi di impugnazione, resa con sottoscrizione autenticata dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], in precedenza nominato. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Sotto altro aspetto, va evidenziato che dalla successiva rinuncia ai motivi discende un ulteriore profilo di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.