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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23633/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 settembre 2020 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 3.000,00 di ammenda ciascuno, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.

Igs. 152 del 2006, per avere in concorso tra loro eseguito o comunque consentito l'illecita gestione di rifiuti speciali pericolosi e non e più precisamente per avere ulteriormente trasportato, accumulato e depositato in un'area ubicata in Roccapremonte [...] altri quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non, consistenti in materiale proveniente da demolizioni edili, e depositati sul suolo, con evidente modifica di volumetria dell'area in assenza della prevista autorizzazione; reato accertato il 30 marzo 2015.

2. I due imputati hanno proposto appello trasmesso a questa Corte di Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Nullità della sentenza per omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 315 bis cod. proc. pen.).

Non risulta notificato al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di conclusione delle indagini, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi.

Anche le notifiche successive (per rinvii delle udienze per il Covid) sono state erroneamente disposte ad un diverso difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) erroneamente individuato quale difensore di fiducia. 2.

2. Assoluzione per non aver commesso il fatto.

La responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] viene desunta dalle scarne dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], coimputato.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono inutilizzabili, in quanto rese in assenza del i difensore; egli dichiarava solo che il committente delle opere era [OSCURATO:PERSONA].

Questo non sta a significare che [OSCURATO:PERSONA] fosse anche il soggetto che illecitamente depositava i rifiuti.

Altre prove non sussistono.

Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. 2.

3. Con successiva memoria (con motivi nuovi) [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la fondatezza del ricorso e la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. la sentenza deve annullarsi senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per estinzione del reato per la morte dell'imputato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, in quanto generico ed in fatto, non si confronta con le motivazioni della sentenza e non prospetta vizi di legittimità avverso le motivazioni della decisione del Tribunale.

4. La questione processuale dell'omessq.notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore non è stata sollevata nei termini previsti: "La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità generali a regime intermedio e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado" (Sez. 2 - , Sentenza n. 46763 del 27/09/2018 Ud., dep. 15/10/2018, Rv. 274475 - 01).

5. Generico il motivo sulla responsabilità.

Il ricorso non specifica che tipo di dichiarazione ha reso [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'accertamento, se spontanea o sollecitata dalla P.G. e se la stessa è stata decisiva per l'affermazione di responsabilità.

Comunque, l'inutilizzabilità sarebbe solo per il dichiarante e non per il terzo ([OSCURATO:PERSONA]): "Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante" (Sez. 2 - , Sentenza n. 28583 del 18/06/2021 Cc. (dep. 22/07/2021 ) Rv. 281807 - 01).

Inoltre, la sentenza impugnata fonda l'accertamento di responsabilità anche per le indagini di P.G. che accertavano la presenza dei rifiuti al momento della notifica di un provvedimento di dissequestro.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 settembre 2020 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 3.000,00 di ammenda ciascuno, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d. Igs. 152 del 2006, per avere in concorso tra loro eseguito o comunque consentito l'illecita gestione di rifiuti speciali pericolosi e non e più precisamente per avere ulteriormente trasportato, accumulato e depositato in un'area ubicata in Roccapremonte [...] altri quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non, consistenti in materiale proveniente da demolizioni edili, e depositati sul suolo, con evidente modifica di volumetria dell'area in assenza della prevista autorizzazione; reato accertato il 30 marzo 2015. 2. I due imputati hanno proposto appello trasmesso a questa Corte di Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Nullità della sentenza per omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 315 bis cod. proc. pen.). Non risulta notificato al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di conclusione delle indagini, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi. Anche le notifiche successive (per rinvii delle udienze per il Covid) sono state erroneamente disposte ad un diverso difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) erroneamente individuato quale difensore di fiducia. 2. 2. Assoluzione per non aver commesso il fatto. La responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] viene desunta dalle scarne dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], coimputato. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono inutilizzabili, in quanto rese in assenza del i difensore; egli dichiarava solo che il committente delle opere era [OSCURATO:PERSONA]. Questo non sta a significare che [OSCURATO:PERSONA] fosse anche il soggetto che illecitamente depositava i rifiuti. Altre prove non sussistono. Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. 2. 3. Con successiva memoria (con motivi nuovi) [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la fondatezza del ricorso e la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. la sentenza deve annullarsi senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per estinzione del reato per la morte dell'imputato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, in quanto generico ed in fatto, non si confronta con le motivazioni della sentenza e non prospetta vizi di legittimità avverso le motivazioni della decisione del Tribunale. 4. La questione processuale dell'omessq.notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore non è stata sollevata nei termini previsti: "La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità generali a regime intermedio e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado" (Sez. 2 - , Sentenza n. 46763 del 27/09/2018 Ud., dep. 15/10/2018, Rv. 274475 - 01). 5. Generico il motivo sulla responsabilità. Il ricorso non specifica che tipo di dichiarazione ha reso [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'accertamento, se spontanea o sollecitata dalla P.G. e se la stessa è stata decisiva per l'affermazione di responsabilità. Comunque, l'inutilizzabilità sarebbe solo per il dichiarante e non per il terzo ([OSCURATO:PERSONA]): "Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante" (Sez. 2 - , Sentenza n. 28583 del 18/06/2021 Cc. (dep. 22/07/2021 ) Rv. 281807 - 01). Inoltre, la sentenza impugnata fonda l'accertamento di responsabilità anche per le indagini di P.G. che accertavano la presenza dei rifiuti al momento della notifica di un provvedimento di dissequestro. 6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
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