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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2024

Cassazione n. 25952/2025

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto al n.25439/2018 R.G. tr a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: ippolito.umberton@[OSCURATO:EMAIL].

CONTRORICORRENTI nonché [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO per la correzione d’ufficio dell'ordinanza n. 8578/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 29/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 8578/2024 , nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di disporre la distrazione delle spese; - l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: - l’ordinanza sia suscettibile di correzione, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di cui agli artt.287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).

P.Q.M dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 8578/2024, depositata emessa da questa Corte di Cassazione in data 29.3.2024, mediante l'aggiunta, dopo la frase “condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €. 6.500,00 per onorario in favore di ciascun controricorrente, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%”, della seguente espressione: "con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto al n.25439/2018 R.G. tr a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: ippolito.umberton@[OSCURATO:EMAIL]. CONTRORICORRENTI nonché [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO per la correzione d’ufficio dell'ordinanza n. 8578/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 29/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 8578/2024 , nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di disporre la distrazione delle spese; - l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: - l’ordinanza sia suscettibile di correzione, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di cui agli artt.287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010). P.Q.M dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 8578/2024, depositata emessa da questa Corte di Cassazione in data 29.3.2024, mediante l'aggiunta, dopo la frase “condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €. 6.500,00 per onorario in favore di ciascun controricorrente, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%”, della seguente espressione: "con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile dell
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