Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27133/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17731/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di bonifica del bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Lungotevere dei Mellini, n. 17 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] commerciali s.p.a., in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza dei Navigatori, n. 7 –controricorrente – Ge.FI.L. [OSCURATO:PERSONA] locale s.p.a. –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria d ella Campania n. 732/45/16 depositata il 1° febbraio 2016 Oggetto: contributi consortili Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di pagamento (n. 00120131000013892000), con cui la Ge.FI.L. [OSCURATO:PERSONA] locale s.p.a. (d’ora in poi intimata) ha richiesto il pagamento per conto del Consorzio Generale di bonifica del bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in poi ricorrente) del contributo di bonifica relativo all’anno 2011 alla [OSCURATO:PERSONA] commerciali s.p.a., (d’ora in poi controricorrente); - la CTP ha accolto il ricorso introduttivo su l presupposto dell’omessa prova della notifica degli atti prodromici all’ingiunzione di pagamento oggetto di causa; - la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado , sulla base delle seguenti ragioni: • pur essendo fondate le ragioni del Consorzio in ordine alla regolare notifica degli atti prodromici, nel merito la pretesa impositiva è infondata, in quanto gli immobili oggetto del giudizio si trovano nel Comune di Teverola e ricadono nell'area facente parte del consorzio ASI (area sviluppo industriale) di [OSCURATO:PERSONA], il quale è il gestore del servizio idrico integrato e ha provveduto alla realizzazione delle infrastrutture compreso il collettore fognario, come risulta anche dalla perizia di parte e da precedenti di merito passati in giudicato tra le stesse partiper annualità precedenti; - il ricorrente propone ricorso fondato su due motiv i e la controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 155, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della l. regione Campania 25 febbraio 2003, n. 4; nonché dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10 e 11 del r.d. 13 febbraio 1993, n. 215 e dell’art. 12 della l. regione Campania n. 4 del 2003.

Evidenzia l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha considerato che il beneficio diretto e immediato degli immobili oggetti di causa è da ritenere presunto in ragione della mera inclusione degli stessi nel perimetro di contribuenza come individuato dal piano di classifica approvato e pubblicato nel BURC.Censura, altresì, la motivazione laddove ha ritenuto applicabile ai contributi dibonifica pretesi, ai sensi del r.d. n. 215 del 1993, un regime di esenzione per i contributi richiesti, invece , ai sensi del T.U. 152 del 2006, integranti un autonomo rapporto di imposta.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.

Contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto rilevanti i precedenti passati in giudicato, rilevando come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il generale principio per cui il giudicato riguardante un singolo periodo d'imposta non è idoneo a fare stato in periodi successivi o antecedenti in via generalizzata e aspecifica.

3. La preliminare eccezione di inammi ssibilità sollevata nel controricorso per tardiva notifica del ricorso per Cassazioneè infondata.

La sentenza impugnata è stata notificata il 10 maggio 2016, mentre il ricorso introduttivo è stato consegnato per la notifica l’11 luglio 2016 e successivamente notificato il 14 luglio 2016.

Non risulta superato il termine perentorio fissato dall’art. 325 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, n. 13373/2014, Rv. 631147 – 01 ), in quanto il termine ultimo per la notifica è proprio l’11 luglio 2016, giorno in cui il ricorso è stato consegnato per la notifica.

4. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.

4.1. Con riferimento al merito della controversia, la sentenza impugnata ha affermato che gli immobili rientrano nel perimetro del consorzio ASI di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la sentenza impugnata, «ha provveduto alla realizzazione delle infrastrutture compreso il collettore fognario nel quale vengono immesse tutte le acque sia quelle nere previa depurazione sia quelle bianche provenienti oltre che dalle varie industrie anche dagli scoli delle strade consortili».

La sentenza ha escluso la soggezione della controricorrente al tributo per cui è causa sul presupposto che la stessa abbia fornito la prova del versamento della tariffa del servizio idrico integrato.

Tale accertamento, tuttavia, non è sufficiente, in quanto occorre distinguere i contributi dovuti in base all'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, da quelli richiesti ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.

I primi costituiscono un’obbligazione tributaria, qualificata come onere reale, imposta ai proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile quale contributo, e sono determinati direttamente dal consorzio percettore, per le opere di bonifica e miglioramento fondiario, dai contributi per beneficio di scarico di acque nei canali consortili. 4.2.La disciplina dei Consorzi di bonifica e dei relativi contributi è contenuta nel vigente r.d. n. 215/1933 «Nuove norme per la bonifica integrale», nonché nel Libro III del Codice Civile in tema di proprietà che, al Titolo II, Capo II, dedica una sezionealla «Bonifica integrale».

Alla legislazione nazionale si affianca quella regionale, in quanto, ai sensi dell'art. 117 Cost., la materia relativa alla bonifica confluisce, sia nella competenza regionale residuale in ordine agli aspetti concernenti il settore agricolo, sia nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», sia nella competenza concorrente in tema di «governo del territorio».

I Consorzi di Bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi" (Corte Cost. n. 66/1992 ).

Il consorzio di bonifica, partecipa all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici e dei piani e programmi di difesa del suolo e dell'ambiente;esegue, con finanziamento della Regione o dello Stato, le opere di bonifica per la sicurezza idraulica, le opere irrigue e quelle di salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua; provvede alla manutenzione e all'esercizio di tutte le opere facenti parte integrante della rete di bonifica e di irrigazione (pulizia dei canali di irrigazione, funzionamento degli impianti di pompaggio, periodico riescavo del fondo dei canali della rete di colo, monitoraggio della rete scolante); interviene nell'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie ma di competenza dei privati, in nome e per loro conto.

I consorzi di bonifica hanno il potere di esigere, quindi, nei limiti e alle condizioni imposte dalla legislazione statale e regionale, i contributi consortili dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio attraverso provvedimenti impositivi esecutori cui è attribuita la stessa natura di accertamento tributario.

Il contributo in esame, infatti, colpisce il vantaggio particolare di cui gode il contribuente quale proprietario del fondo agricolo che beneficia dell'azione pubblica posta in essere dal consorzio di bonifica.

Tali contributi sono dovuti solo dai soggetti nei confronti dei quali il consorzio svolge la sua utilità e nei limiti del beneficio ritratto.

Ai sensi dell'art. 860 cod. civ., i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire a lla spesa necessaria per l 'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il potere impositivo dei consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (da ultimo si veda Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).

I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono, quindi, la qualità obbligata di consorziati-contribuenti dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica.

Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione ex art. 58 del r.d. n. 215 del 1933 (negli stessi termini si veda, da ultimo, Cass.,n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno 2019, n. 16524).

È stato in proposito chiarito che in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio(Cass. Sez. 6 - 5, n. 26395/2019, Rv. 655697 -01)

4.3. Sotto il profilo della ripartizione dell’onere probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, secondo un consolidato orientamento di legittimità,spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto di alcun vantaggio.

Costituisce, infatti, ormai, un principio consolidato quello in base al quale, l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica (Si veda ex multisCass., Sez. 5, n. 11431/2022, Sez. 5, n. 20359/2021, Rv. 661883 – 01 ; Sez. 5 , n. 9511 /2018, Rv. 647836 - 01 ; Sez. 5, n. 4671/2012, Rv. 621748 - 01 ; Sez. , n. 17066 /2010, Rv. 614684 -01; Cass., SU, n. 26009 /2008, Rv. 605257 - 01 ).

4.4. Un diverso tipo di contributo è regolato dall’art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale al comma 3 prevede che: «Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata».

Tale ultima disposizione riproduce sostanzialmente un principio già fissato dalla l. n. 36 del 1994.

In applicazione dell’art. 27 della legge da ultimo citata, l’art. 13 della l. r.

Campania ha previsto comma 2), che « Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto».

La norma al comma 3 ha introdotto un’ipotesi di esenzione disponendo che: «Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 salvo quanto dovuto ai sensi dell’articolo 12, comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio dipubblica fognatura.

In relazione alla natura di tale ultimo contributo è stato chiarito dal Giudice delle leggi che tale speciale entrata, pur applicandosi a soggetti non associati ai consorzi - e cioè a soggetti passivi diversi da quelli obbligati al pagamento dei suddetti ordinari contributi - è obbligatoriamente dovuta ex lege.

Tale prelievo, rientra anch’esso nella nozione di tributo e partecipa della medesima natura dei contributi consorziali previsti dagli artt. 864 ed 860 del codice civile (C.

Cost. n. 246 del 2009), salvo l’ipotesi in cui tale contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale (Cass.Sez.

U, n. 7101/2011, R v. 617151 –01, Sez.

U, n. 7178/2014, Rv. 630131 – 01) .

L’importanza della distinzione tra i due tipi di contributi è stata di recente sottolineata sotto il profilo del riparto di giurisdizionedalla SS.UU .

E’ stato, in particolare chiarito chei canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo "pro quota" dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario(Cass. Sez.

U, n. 31760/2019, Rv. 656170 -01).

4.5. Nel caso di specie la sentenza ha accertato che alla controricorrente, come alle altre imprese che svolgono la propria attività nella zona ASI viene chiesto il pagamento di un canone, dovuto per lo scolo delle acque “nere”, sia di quelle “bianche”, dunque, il pagamento di un canone.

Va evidenziato che il Piano di classifica del Consorzio generale di bonifica del bacino del [OSCURATO:SOCIETA], tra le spese direttamente imputabili al singolo servizio consortile, distingue quelle che assicurano il beneficio di bonifica e quelle che assicurano il beneficio irriguo (punto 6.1 pag. 34).

Nel caso in esame la sentenza impugnata non ha dato conto della natura del beneficio oggetto del contendere.

Deve, infatti, essere ricordato anche che il citato piano di classifica con riferimento al regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi (punto

7.4.1. pag. 38) dispone, poi, che: «In base allaL.R. 4/2003 (art. 13), tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche.

I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi».

E’, altresì, prevista (punto

7.4.4. pag. 39 e ss.), «La partecipazione alla copertura delle spese di bonifica da parte dei soggetti che utilizzano il reticolo idraulico di competenza consortile come recapito dei loro scarichi.

Il beneficio idraulico, assicurato a tutti gli immobili del Comprensorio dall’attività consortile, comprende un insieme di benefici, tra i quali si evidenziano: allagamento evitato, difesa, fruibilità, mantenimento o incremento del valore dell’immobile, etc.

I rapporti di beneficio tra le singole zone omogenee sono espressi dall’indice idraulico finale.

Il beneficio relativo allo scolo delle acque (reflue e meteoriche) è perciò parte del beneficio idraulico quantificato secondo le metodologie riportate nel presente Piano di Classifica.

In applicazione della L.R. 4/2003 art. 13, è quindi necessario che il “Piano di Classifica per il riparto della spesa consortile” preveda la quantificazione del beneficio tratto dall’attività di bonifica e quindi del relativo contributo per i seguenti nuovi soggetti: 1) i soggetti gestori del [OSCURATO:PERSONA] 2) i Comuni 3) i soggetti di cui al comma 2 art. 13 della L.R. 4/2003.

Altresì è necessario prevedere l’eventuale quota di esenzione a carico degli immobili soggetti al pagamento della tariffa relativa al [OSCURATO:PERSONA]».

Di seguito il citato piano di classifica effettua la sintesi delle tipologie contributive che concorrono alla copertura delle spese di bonifica (punto 7.4.4.1) e nei punti successivi a determinare i parametri, facendo anche specifico riferimento ai Gestori del [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza non avendo chiarito di che tipo di contributi si tratti, ovvero se relativi alla bonifica o ai servizi irrigui o a entrambi, non ha effettuato gli accertamenti imposti datutta lanormativa sopra ricordata.

Ove, dunque, si trattasse di benefici relativi esclusivamente al contributo idrico è necessario che i giudici effettuino un accertamento del merito funzionale a quanto disposto dalla normativa e dal regolamento ora sinteticamente riportato, con evidenti riflessi anche sotto il profilo della giurisdizione.

Ove, viceversa, si trattasse di contributi di bonifica, occorre tenere presente che i giudici del merito, per avere escluso il beneficio diretto e specifico, hanno evidentemente considerato che gli immobili per cui è causa ricadano nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza e tale accertamento di fatto non può più essere posto in discussione in questa sede.

Una volta accertato che l’oggetto dell’imposizione siano i contributi di bonifica , il beneficio diretto e immediato è da ritenere presunto, sulla base dei principi sopra esposti, con conseguente possibilità di ingresso della prova contraria dell’odierna controricorrente circa la ricomprensione degli immobili oggetto del giudizio in un consorzio gestore di un servizio idrico integrato e l’insussistenza dei benefici conseguiti e conseguibili, previa verifica del rispetto della normativa fissata dal Piano di classifica e dalla normativa ivi richiamata.

5. Il sec ondo motivo, riguardante la violazione della disciplina riguardante il giudicato regolato dall’art. 2909 cod. civ., è fondato.

Va ricordato che, come regola generale, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, può incontrare un ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta.

In particolare è stato in sede di legittimità più volte affermato che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili).

L’autonomia dei singoli periodi di imposta, tuttavia, cede al principio del giudicato, quale regola generale, come sopra riportata, rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. (Cass. Sez.

U., n. 13916/2006, Rv. 589696 - 01 cui adde, ex plurimis;Cass., n. 32741/2019, Cass., n. 20969 / 2020 , Cass., n. 21680/2021, Cass., n. 21555/2022).

5.1. Nel caso in esame non viene in rilievo un elemento di fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, in quanto è fuor di dubbio che la presenza di interventi di bonifica o di benefici indiretti derivanti dall'attività del c onsorzio costituiscono elementi suscettibili di modificazionenegli anni e, pertanto, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non rilevano i precedenti passati in giudicato.

Sotto un diverso profilo, inoltre, si rilevache, in ogni caso, il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione di fatti ed elementi di prova addotti in giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente la specifica controversia sottoposta al suo esame(Cass. 21495/22)

6. Da quanto esposto, segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia della Campania, in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17731/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di bonifica del bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Lungotevere dei Mellini, n. 17 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] commerciali s.p.a., in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza dei Navigatori, n. 7 –controricorrente – Ge.FI.L. [OSCURATO:PERSONA] locale s.p.a. –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria d ella Campania n. 732/45/16 depositata il 1° febbraio 2016 Oggetto: contributi consortili Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di pagamento (n. 00120131000013892000), con cui la Ge.FI.L. [OSCURATO:PERSONA] locale s.p.a. (d’ora in poi intimata) ha richiesto il pagamento per conto del Consorzio Generale di bonifica del bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in poi ricorrente) del contributo di bonifica relativo all’anno 2011 alla [OSCURATO:PERSONA] commerciali s.p.a., (d’ora in poi controricorrente); - la CTP ha accolto il ricorso introduttivo su l presupposto dell’omessa prova della notifica degli atti prodromici all’ingiunzione di pagamento oggetto di causa; - la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado , sulla base delle seguenti ragioni: • pur essendo fondate le ragioni del Consorzio in ordine alla regolare notifica degli atti prodromici, nel merito la pretesa impositiva è infondata, in quanto gli immobili oggetto del giudizio si trovano nel Comune di Teverola e ricadono nell'area facente parte del consorzio ASI (area sviluppo industriale) di [OSCURATO:PERSONA], il quale è il gestore del servizio idrico integrato e ha provveduto alla realizzazione delle infrastrutture compreso il collettore fognario, come risulta anche dalla perizia di parte e da precedenti di merito passati in giudicato tra le stesse partiper annualità precedenti; - il ricorrente propone ricorso fondato su due motiv i e la controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 155, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della l. regione Campania 25 febbraio 2003, n. 4; nonché dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10 e 11 del r.d. 13 febbraio 1993, n. 215 e dell’art. 12 della l. regione Campania n. 4 del 2003. Evidenzia l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha considerato che il beneficio diretto e immediato degli immobili oggetti di causa è da ritenere presunto in ragione della mera inclusione degli stessi nel perimetro di contribuenza come individuato dal piano di classifica approvato e pubblicato nel BURC.Censura, altresì, la motivazione laddove ha ritenuto applicabile ai contributi dibonifica pretesi, ai sensi del r.d. n. 215 del 1993, un regime di esenzione per i contributi richiesti, invece , ai sensi del T.U. 152 del 2006, integranti un autonomo rapporto di imposta. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. Contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto rilevanti i precedenti passati in giudicato, rilevando come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il generale principio per cui il giudicato riguardante un singolo periodo d'imposta non è idoneo a fare stato in periodi successivi o antecedenti in via generalizzata e aspecifica. 3. La preliminare eccezione di inammi ssibilità sollevata nel controricorso per tardiva notifica del ricorso per Cassazioneè infondata. La sentenza impugnata è stata notificata il 10 maggio 2016, mentre il ricorso introduttivo è stato consegnato per la notifica l’11 luglio 2016 e successivamente notificato il 14 luglio 2016. Non risulta superato il termine perentorio fissato dall’art. 325 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, n. 13373/2014, Rv. 631147 – 01 ), in quanto il termine ultimo per la notifica è proprio l’11 luglio 2016, giorno in cui il ricorso è stato consegnato per la notifica. 4. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto. 4.1. Con riferimento al merito della controversia, la sentenza impugnata ha affermato che gli immobili rientrano nel perimetro del consorzio ASI di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la sentenza impugnata, «ha provveduto alla realizzazione delle infrastrutture compreso il collettore fognario nel quale vengono immesse tutte le acque sia quelle nere previa depurazione sia quelle bianche provenienti oltre che dalle varie industrie anche dagli scoli delle strade consortili». La sentenza ha escluso la soggezione della controricorrente al tributo per cui è causa sul presupposto che la stessa abbia fornito la prova del versamento della tariffa del servizio idrico integrato. Tale accertamento, tuttavia, non è sufficiente, in quanto occorre distinguere i contributi dovuti in base all'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, da quelli richiesti ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006. I primi costituiscono un’obbligazione tributaria, qualificata come onere reale, imposta ai proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile quale contributo, e sono determinati direttamente dal consorzio percettore, per le opere di bonifica e miglioramento fondiario, dai contributi per beneficio di scarico di acque nei canali consortili. 4.2.La disciplina dei Consorzi di bonifica e dei relativi contributi è contenuta nel vigente r.d. n. 215/1933 «Nuove norme per la bonifica integrale», nonché nel Libro III del Codice Civile in tema di proprietà che, al Titolo II, Capo II, dedica una sezionealla «Bonifica integrale». Alla legislazione nazionale si affianca quella regionale, in quanto, ai sensi dell'art. 117 Cost., la materia relativa alla bonifica confluisce, sia nella competenza regionale residuale in ordine agli aspetti concernenti il settore agricolo, sia nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», sia nella competenza concorrente in tema di «governo del territorio». I Consorzi di Bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi" (Corte Cost. n. 66/1992 ). Il consorzio di bonifica, partecipa all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici e dei piani e programmi di difesa del suolo e dell'ambiente;esegue, con finanziamento della Regione o dello Stato, le opere di bonifica per la sicurezza idraulica, le opere irrigue e quelle di salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua; provvede alla manutenzione e all'esercizio di tutte le opere facenti parte integrante della rete di bonifica e di irrigazione (pulizia dei canali di irrigazione, funzionamento degli impianti di pompaggio, periodico riescavo del fondo dei canali della rete di colo, monitoraggio della rete scolante); interviene nell'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie ma di competenza dei privati, in nome e per loro conto. I consorzi di bonifica hanno il potere di esigere, quindi, nei limiti e alle condizioni imposte dalla legislazione statale e regionale, i contributi consortili dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio attraverso provvedimenti impositivi esecutori cui è attribuita la stessa natura di accertamento tributario. Il contributo in esame, infatti, colpisce il vantaggio particolare di cui gode il contribuente quale proprietario del fondo agricolo che beneficia dell'azione pubblica posta in essere dal consorzio di bonifica. Tali contributi sono dovuti solo dai soggetti nei confronti dei quali il consorzio svolge la sua utilità e nei limiti del beneficio ritratto. Ai sensi dell'art. 860 cod. civ., i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire a lla spesa necessaria per l 'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il potere impositivo dei consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (da ultimo si veda Cass., 3 luglio 2019, n. 17759). I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono, quindi, la qualità obbligata di consorziati-contribuenti dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica. Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione ex art. 58 del r.d. n. 215 del 1933 (negli stessi termini si veda, da ultimo, Cass.,n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno 2019, n. 16524). È stato in proposito chiarito che in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio(Cass. Sez. 6 - 5, n. 26395/2019, Rv. 655697 -01) 4.3. Sotto il profilo della ripartizione dell’onere probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, secondo un consolidato orientamento di legittimità,spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto di alcun vantaggio. Costituisce, infatti, ormai, un principio consolidato quello in base al quale, l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica (Si veda ex multisCass., Sez. 5, n. 11431/2022, Sez. 5, n. 20359/2021, Rv. 661883 – 01 ; Sez. 5 , n. 9511 /2018, Rv. 647836 - 01 ; Sez. 5, n. 4671/2012, Rv. 621748 - 01 ; Sez. , n. 17066 /2010, Rv. 614684 -01; Cass., SU, n. 26009 /2008, Rv. 605257 - 01 ). 4.4. Un diverso tipo di contributo è regolato dall’art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale al comma 3 prevede che: «Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata». Tale ultima disposizione riproduce sostanzialmente un principio già fissato dalla l. n. 36 del 1994. In applicazione dell’art. 27 della legge da ultimo citata, l’art. 13 della l. r. Campania ha previsto comma 2), che « Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto». La norma al comma 3 ha introdotto un’ipotesi di esenzione disponendo che: «Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 salvo quanto dovuto ai sensi dell’articolo 12, comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio dipubblica fognatura. In relazione alla natura di tale ultimo contributo è stato chiarito dal Giudice delle leggi che tale speciale entrata, pur applicandosi a soggetti non associati ai consorzi - e cioè a soggetti passivi diversi da quelli obbligati al pagamento dei suddetti ordinari contributi - è obbligatoriamente dovuta ex lege. Tale prelievo, rientra anch’esso nella nozione di tributo e partecipa della medesima natura dei contributi consorziali previsti dagli artt. 864 ed 860 del codice civile (C. Cost. n. 246 del 2009), salvo l’ipotesi in cui tale contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale (Cass.Sez. U, n. 7101/2011, R v. 617151 –01, Sez. U, n. 7178/2014, Rv. 630131 – 01) . L’importanza della distinzione tra i due tipi di contributi è stata di recente sottolineata sotto il profilo del riparto di giurisdizionedalla SS.UU . E’ stato, in particolare chiarito chei canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo "pro quota" dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario(Cass. Sez. U, n. 31760/2019, Rv. 656170 -01). 4.5. Nel caso di specie la sentenza ha accertato che alla controricorrente, come alle altre imprese che svolgono la propria attività nella zona ASI viene chiesto il pagamento di un canone, dovuto per lo scolo delle acque “nere”, sia di quelle “bianche”, dunque, il pagamento di un canone. Va evidenziato che il Piano di classifica del Consorzio generale di bonifica del bacino del [OSCURATO:SOCIETA], tra le spese direttamente imputabili al singolo servizio consortile, distingue quelle che assicurano il beneficio di bonifica e quelle che assicurano il beneficio irriguo (punto 6.1 pag. 34). Nel caso in esame la sentenza impugnata non ha dato conto della natura del beneficio oggetto del contendere. Deve, infatti, essere ricordato anche che il citato piano di classifica con riferimento al regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi (punto 7.4.1. pag. 38) dispone, poi, che: «In base allaL.R. 4/2003 (art. 13), tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi». E’, altresì, prevista (punto 7.4.4. pag. 39 e ss.), «La partecipazione alla copertura delle spese di bonifica da parte dei soggetti che utilizzano il reticolo idraulico di competenza consortile come recapito dei loro scarichi. Il beneficio idraulico, assicurato a tutti gli immobili del Comprensorio dall’attività consortile, comprende un insieme di benefici, tra i quali si evidenziano: allagamento evitato, difesa, fruibilità, mantenimento o incremento del valore dell’immobile, etc. I rapporti di beneficio tra le singole zone omogenee sono espressi dall’indice idraulico finale. Il beneficio relativo allo scolo delle acque (reflue e meteoriche) è perciò parte del beneficio idraulico quantificato secondo le metodologie riportate nel presente Piano di Classifica. In applicazione della L.R. 4/2003 art. 13, è quindi necessario che il “Piano di Classifica per il riparto della spesa consortile” preveda la quantificazione del beneficio tratto dall’attività di bonifica e quindi del relativo contributo per i seguenti nuovi soggetti: 1) i soggetti gestori del [OSCURATO:PERSONA] 2) i Comuni 3) i soggetti di cui al comma 2 art. 13 della L.R. 4/2003. Altresì è necessario prevedere l’eventuale quota di esenzione a carico degli immobili soggetti al pagamento della tariffa relativa al [OSCURATO:PERSONA]». Di seguito il citato piano di classifica effettua la sintesi delle tipologie contributive che concorrono alla copertura delle spese di bonifica (punto 7.4.4.1) e nei punti successivi a determinare i parametri, facendo anche specifico riferimento ai Gestori del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza non avendo chiarito di che tipo di contributi si tratti, ovvero se relativi alla bonifica o ai servizi irrigui o a entrambi, non ha effettuato gli accertamenti imposti datutta lanormativa sopra ricordata. Ove, dunque, si trattasse di benefici relativi esclusivamente al contributo idrico è necessario che i giudici effettuino un accertamento del merito funzionale a quanto disposto dalla normativa e dal regolamento ora sinteticamente riportato, con evidenti riflessi anche sotto il profilo della giurisdizione. Ove, viceversa, si trattasse di contributi di bonifica, occorre tenere presente che i giudici del merito, per avere escluso il beneficio diretto e specifico, hanno evidentemente considerato che gli immobili per cui è causa ricadano nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza e tale accertamento di fatto non può più essere posto in discussione in questa sede. Una volta accertato che l’oggetto dell’imposizione siano i contributi di bonifica , il beneficio diretto e immediato è da ritenere presunto, sulla base dei principi sopra esposti, con conseguente possibilità di ingresso della prova contraria dell’odierna controricorrente circa la ricomprensione degli immobili oggetto del giudizio in un consorzio gestore di un servizio idrico integrato e l’insussistenza dei benefici conseguiti e conseguibili, previa verifica del rispetto della normativa fissata dal Piano di classifica e dalla normativa ivi richiamata. 5. Il sec ondo motivo, riguardante la violazione della disciplina riguardante il giudicato regolato dall’art. 2909 cod. civ., è fondato. Va ricordato che, come regola generale, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, può incontrare un ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. In particolare è stato in sede di legittimità più volte affermato che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili). L’autonomia dei singoli periodi di imposta, tuttavia, cede al principio del giudicato, quale regola generale, come sopra riportata, rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. (Cass. Sez. U., n. 13916/2006, Rv. 589696 - 01 cui adde, ex plurimis;Cass., n. 32741/2019, Cass., n. 20969 / 2020 , Cass., n. 21680/2021, Cass., n. 21555/2022). 5.1. Nel caso in esame non viene in rilievo un elemento di fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, in quanto è fuor di dubbio che la presenza di interventi di bonifica o di benefici indiretti derivanti dall'attività del c onsorzio costituiscono elementi suscettibili di modificazionenegli anni e, pertanto, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non rilevano i precedenti passati in giudicato. Sotto un diverso profilo, inoltre, si rilevache, in ogni caso, il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione di fatti ed elementi di prova addotti in giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente la specifica controversia sottoposta al suo esame(Cass. 21495/22) 6. Da quanto esposto, segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia della Campania, in diversa co
Sentenza Cassazione n. 27133/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris