CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 24643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22993-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato R.G.N. 22993/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 187/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 330/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello d ell’ Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società sportiva dilettantistica, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 22.536,80 a titolo di risarcimento del danno per mancata ottemperanza all'obbligo assunto dalla società nell'ambito della convenzione stipulata con il Comune di Vasto, avente ad oggetto la gestione della piscina comunale; la [OSCURATO:PERSONA] si era infatti impegnata a costituire in favore dei precedenti addetti alla struttura natatoria, fra i quali il ricorrente, un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente le medesime condizioni economiche e normative di quelle applicate dalla precedente società concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale la [OSCURATO:PERSONA] era subentrata nella gestione della piscina comunale; tuttavia la società era rimasta inadempiente a tale obbligo, per cui veniva riconosciuto un danno risarcibile rapportato alle retribuzioni che l'interessato avrebbe percepito fino alla scadenza della concessione in affidamento, retribuzioni parametrate alla retribuzione annua percepita nell'ultimo triennio per l'attività prestata in favore della precedente concessionaria; 2. avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi possono essere come di seguito sinte tizzati: con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 61, comma 3, d. lgs n. 276 del 2003, censurando la sentenza impugnata per avere qualificato, in contrasto con le emergenze in atti, come di natura autonoma tout court il contratto proposto all’istante; si sostiene che, al contrario, la proficua gestione dell'impianto natatorio implicava necessariamente la natura coordinata e continuativa dello schema di collaborazione offerto e che tale schema era riconducibile alla previsione dell'art. 61, comma 3, d. lgs n. 276/2003, unica tipologia idonea a garantire nei confronti dei terzi il rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti con il Comune di Vasto, committente dell'appalto; lamenta, inoltre, la mancata lettura sistematica delle clausole del contratto; il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 37 l. n. 342 del 2000 e dell'art. 67, comma 1, lett. m) d.P.R. n. 917 del 1986 contestando l'affermazione della Corte di merito secondo la quale il carattere tout court autonomo dell'attività prefigurata dallo schema contrattuale sottoposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’istante si evinceva anche dalla natura dei compensi, assoggettati a regime fiscale agevolato proprio non dei dipendenti o collaboratori ma in favore di soggetti "terzi" rispetto all'ente sportivo dilettantistico, come ad es. giudici di gara e commissari speciali; tale regime, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, era applicabile non solo ai soggetti terzi all'attività di impresa, ma anche ai collaboratori della stessa; con il terzo motivo si lamenta errata e falsa applicazione degli artt. 11 e 66 d. lgs n. 276 del 2003, censurando la sentenza impugnata per avere valorizzato, nel ritenere peggiorativo, rispetto al precedente, il trattamento offerto con il contratto proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la inesistenza di copertura contributiva; col quarto mezzo chi ricorre deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo censurando la sentenza impugnata per avere, nel ritenere deteriori, rispetto al precedente rapporto, le condizioni del contratto offerto dalla società, valorizzato il fatto che solo per il lavoratore il recesso senza rispetto dei termini di preavviso comportava il pagamento di una penale e il risarcimento dei maggiori danni; con il quinto motivo si deduce ancora omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dalla circostanza che la società subentrata nell'appalto, ove avesse formulato una proposta di contratto diversa dallo schema depositato ai fini dell'aggiudicazione del medesimo, sarebbe stata esposta alla possibilità di revoca dell'appalto; anche l’ultima censura deduce un omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, criticando la quantificazione del risarcimento del danno operata dai giudici di merito; 2. il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto tutte le questioni sollevate con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da una decisione di questa Corte resa in controversia concernente la stessa vicenda (Cass. n. 7817 del 2022); pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nel giudizio analogo, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass. SS.UU. n. 10615 del 2003 e n. 5994 del 2003); pertanto, per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., si rinvia alla motivazione del precedente richiamato, di cui si condividono i seguenti punti essenziali; invero il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità nella misura in cui non ha rispettato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (essendo state trascritte solo alcune parti dello schema di contratto proposto ai lavoratori e mancando l’esposizione per riassunto o la trascrizione dell’altro termine di comparazione, ossia del contratto stipulato con la società Co.me.te che aveva in precedenza gestito l'impianto) ed ha proposto la contestazione della interpretazione dello schema contrattuale senza dedurre la violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto (così risolvendosi nella mera contrapposizione alla interpretazione del giudice, nell’ambito della quale gli asseriti errori di diritto ascritti alla Corte di merito nella ricostruzione della disciplina fiscale e previdenziale non appaiono intrinsecamente idonei ad inficiare l'accertamento alla base del decisum che riposa su una pluralità di ulteriori elementi la cui valutazione è sottratta al sindacato di legittimità appartenendo ad una valutazione riservata al giudice di merito); inoltre, la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, formulata con i motivi quarto, quinto e sesto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., risulta inammissibile in quanto preclusa dalla esistenza di una cd. doppia conforme ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. non avendo parte ricorrente, come suo onere, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come prescritto (Cass. n. 20994 del 2019, Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 19001 del 2016, Cass. n. 5528 del 2014); 3. conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impo