CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 21965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ct-L. n 9 GS SENTENZA sul ricorso n. 10308-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in virtù di procura o in calce al ricorso •n• dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di SALERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 202 1 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 166/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del primo e del secondo motivo e per il rigetto del terzo e, in subordine, per l'integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], assegnatario di un alloggio "I.N.A.- Casa" per effetto di contratto con promessa di futura vendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con ricorso del 12/2/1992 ha intimato lo sfratto per morosità a [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva concesso in sublocazione l'immobile con contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sanando, peraltro, la morosità con il pagamento del canone all'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, è intervenuto in giudizio eccependo l'intervenuta revoca dell'assegnazione disposta in favore del ricorrente in dipendenza della violazione del divieto di sublocazione dell'alloggio. 1.4. Il pretore, con ordinanza del 17/4/1992, ha rigettato la convalida dello sfratto disponendo la prosecuzione del giudizio di merito. 1.5. In tale giudizio, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti i suoi eredi, e cioè [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.6. L'[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, con atto di citazione del 23/2/1995, ha convenuto in giudizio gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la risoluzione del contratto di assegnazione dell'alloggio con promessa di futura vendita in ragione del fatto che l'originario assegnatario, avendo concesso l'immobile in sublocazione, si era reso inadempiente agli obblighi nascenti dal contratto di assegnazione. 1.7. In tale giudizio si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la preclusione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza n. 156/1994, con la quale il tribunale di Salerno aveva dichiarato la nullità del provvedimento dello I.A.C.P. che aveva revocato l'assegnazione dell'immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti, quindi, hanno chiesto il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, il trasferimento dell'immobile in contestazione ai sensi dell'art.2932 c.c.. 2. Disposta la riunione dei giudizi, il tribunale di Salerno, con sentenza del 16/12/2005, ha dichiarato la risoluzione del contratto di assegnazione con promessa di futura vendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per inadempimento da parte dell'assegnatario alla clausola negoziale che vietava la sublocazione dell'immobile, ha rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., perché infondata, ha dichiarato la nullità del contratto di sublocazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha rigettato la Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 nnaggio 2022 3 domanda di sfratto per morosità, per carenza di titolo, compensando, infine, le spese di lite tra tutte le parti del giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto appello avverso tale sentenza. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito al gravame, al pari dell'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno. 4.1. La corte d'appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello ed ha, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio d'appello. 4.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, l'infondatezza dell'assunto degli appellanti secondo cui [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, era divenuto automaticamente proprietario dell'alloggio con il pagamento dell'ultima rata se non addirittura con l'assegnazione dell'alloggio. 4.3. La corte, sul punto, ha rilevato che, al contrario, ai fini dell'acquisto della proprietà del cespite, è in ogni caso necessaria la stipulazione di apposito contratto nelle forme previste per i trasferimenti immobiliari, come, del resto, confermato dalla I. n. 513 del 1977 la quale dispone che il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipulazione del contratto: e ciò in quanto è necessario che l'ente preposto, proprietario o anche solo gestore, accerti l'adempimento da parte dell'assegnatario di tutti gli obblighi prescritti dalla legge e posti a suo carico con il contratto di assegnazione, come quello di abitare stabilmente l'alloggio e non cederlo a terzi. Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 4 4.4. Né, ha proseguito la corte, risulta documentato in atti che il Cervone, come previsto ccrrte!iult-o dal d.P.R. n. 1471 del 1963, contenente il regolamento di attuazione della I. n. 60 del 1973, che ha soppresso l'INA-CASA ed ha istituito la GESCAL, abbia proposto, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto istitutivo GESCAL, la domanda, che gli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita dovevano inoltrare ai subentranti [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], di trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio, essendo, piuttosto, pacifico (anche se poi contestato dagli appellati solo nel giudizio d'appello) che lo stesso aveva versato le rate di riscatto a saldo nel 1984. 4.5. Il tribunale, pertanto, ha concluso la corte, su tali presupposti (che l'appello non ha in alcun modo intaccato), ha correttamente ritenuto che lo I.A.C.P., subentrato alla GESCAL, era diventato, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 1036 del 1973, titolare delle situazioni attive e passive, anche processuali, che interessavano il bene in questione, escludendo, per contro, in mancanza della prova di un trasferimento formale della proprietà dell'alloggio, che l'assegnatario era diventato proprietario dell'immobile. 5.1. La corte, quindi, (respinto il motivo d'appello con il quale gli appellanti avevano dedotto che la disciplina del patrimonio immobiliare già appartenente all'INA-CASA era contenuta esclusivamente nella I. n. 43 del 1949, a norma della quale, nelle assegnazioni a riscatto con patto di futura vendita, il trasferimento della proprietà dell'alloggio sarebbe avvenuto fin dall'assegnazione, e che lo I.A.C.P., avendo acquisito solo la proprietà degli alloggi in locazione ed a riscatto che non siano stati richiesti in proprietà dai relativi assegnatari, non sarebbe, quindi, mai diventato proprietario Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 5 dell'alloggio in questione e non avrebbe potuto, pertanto, agire per la risoluzione del contratto) ha esaminato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'assegnatario ed ha ritenuto, innanzitutto, che nessuna preclusione da giudicato potesse trarsi, come invece preteso dagli appellanti, dalla sentenza n. 156/1994 del tribunale di Salerno, rilevando come, in realtà, questa stessa sentenza aveva espressamente ammesso che lo I.A.C.P., privo del potere di disporre la revoca del decreto di assegnazione dell'alloggio al Cervone in quanto espressione di un potere autoritativo che non gli apparteneva, avrebbe, in alternativa ai rimedi amministrativi di revoca e decadenza dell'assegnazione attribuiti ai Comuni, ben potuto agire, in esplicazione dei poteri di amministrazione e gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare che gli competevano, con gli ordinari strumenti privatistici, come la domanda giudiziale di risoluzione del contratto di assegnazione per inadempimento dell'assegnatario. 5.2. Né, ha aggiunto la corte, può rilevare la scriminante della buona fede invocata dagli appellanti in forza di una circolare della GESCAL del 1965 che avrebbe autorizzato l'assegnatario alla sublocazione, evidenziando, sul punto, che "il documento versato in atti, privo di data e di sottoscrizione certa, non si prestava ad essere inteso come valido atto amministrativo volto a derogare lo specifico divieto legislativo, e contrattuale, di sub locazione", subordinandola, peraltro, all'espressa autorizzazione data dall'ente amministratore "con specifico riferimento al singolo rapporto", e che, pertanto, il tribunale aveva correttamente ritenuto che la circolare invocata dalle parti non legittimasse il Cervone alla sublocazione. Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 6 5.3. L'assegnatario, del resto, pur a fronte di un contratto che, in data 1/2/1971 (a seguito del subentro della GESCAL all'INA-CASA per effetto della I. n. 60 del 1963), all'art. 8, (al pari di quello del 1/9/1962, che rinviava all'art. 27 del d.P.R. n. 1265 del 1956), aveva espressamente previsto il divieto di sublocazione dell'alloggio, ha nondimeno provveduto, in epoca precedente momento (e cioè il 1987) in cui avrebbe dovuto versare le ultime rate, a concederlo in sublocazione, con scrittura privata del 24/2/1973, a [OSCURATO:PERSONA], il quale, dal suo canto, ha provveduto al pagamento del canone sino alla revoca dell'assegnazione disposta dallo I.A.C.P. con decreto del 3/3/1984. E poiché, ha aggiunto la corte, con riguardo agli alloggi economici e popolari assegnati con promessa di vendita dalla gestione INA-CASA, nella disciplina di cui alla I. n. 43 del 1949, integrata dalla I. n. 1148 del 1955, l'inosservanza del divieto di sublocazione determina, in forza della espressa previsione dell'art. 27 del d.P.R. n. 1265 del 1956 (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della I. n. 1148 cit.), la decadenza dall'assegnazione, senza che abbia rilevanza il fatto, cui non può attribuirsi efficacia sanante della pregressa inadempienza, che l'assegnatario abbia, nel frattempo, proseguito ed ultimato il pagamento del prezzo (inizialmente) convenuto per l'alienazione, nessuna censura può essere rivolta al giudice che ha ritenuto che il contratto di locazione stipulato tra Antonio CerVone con [OSCURATO:PERSONA] fosse nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1°, c.c., per violazione di norme imperative. 5.4. Quanto, invece, alla domanda proposta dagli appellanti ai sensi dell'art. 2932 c.c., la corte d'appello ha rilevato che, nonostante la natura di diritto soggettivo perfetto dell'assegnatario al trasferimento del diritto di proprietà, la 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 7 risoluzione del contratto di assegnazione invocata dallo I.A.C.P. era destinata, così come correttamente rilevato il tribunale, ad operare di diritto dal momento della violazione del divieto di sublocazione. 5.5. D'altra parte, ha aggiunto la corte, in caso di decesso dell'assegnatario con patto di futura vendita in epoca antecedente alla stipula del contratto di cessione, il subentro degli eredi nel diritto "personalissimo" all'assegnazione non si verifica iure hereditatis bensì in presenza di determinati requisiti, tra i quali la convivenza e la sussistenza del rapporto di coniugi° o di parentela con l'assegnatario deceduto. 6.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 28/4/2017, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione di tale sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 28/2/2017. 6.2. L'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno ha resistito con controricorso. 6.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso. 6.4. I ricorrenti hanno depositato memoria al pari dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.5. Il Pubblico Ministero, con le conclusioni scritte depositate in data 15/4/2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del primo e del secondo motivo e il rigetto del terzo e, in subordine, l'integrale rigetto del ricorso. 6.6. Hanno depositato memorie i ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 8 7.1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e/o l'errata applicazione della I. n. 43 del 1949, degli artt. 12-19 del d.P.R. n. 1265 del 1956, dell'art. 27 del d.P.R. n. 616 del 1977, degli artt. 93-95 della I. n. 60 del 1963, nonché l'insufficienza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza applicare la normativa che avrebbe dovuto guidarne la decisione, e cioè quella prevista dalla I. n. 43 del 1949, dal d.P.R. n. 1471 del 1963, dalla I. n. 1148 del 1955 e dal d.P.R. n. 1265 del 1956, ha erroneamente riconosciuto allo I.A.C.P. la legittimazione a proporre la domanda di risoluzione del contratto di assegnazione senza, tuttavia, considerare che, al contrario, come si evince dall'art. 14 del d.P.R. n. 1036 del 1972, gli immobili di proprietà dell'INA/CASA che, come quello alienato al Cervone in data 1/2/1971, erano destinati esclusivamente alla vendita con patto di riscatto, non sono stati trasferiti, a differenza di quelli concessi in locazione, alla GESCAL e, quindi, a seguito della sua soppressione, agli [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. La corte distrettuale, peraltro, hanno aggiunto i ricorrenti, ha accolto la domanda di risoluzione senza considerare che la sentenza del tribunale di Salerno n. 156/1994, non assoggettata ad impugnazione, avendo dichiarato la nullità del decreto dello I.A.C.P. di revoca dell'assegnazione disposta in favore del loro dante causa per "carenza di poteri sostitutivi e/o repressivi" in quanto appartenenti ad altro ente, "rappresentava impedimento categorico ad ogni considerazione postuma di decadenza o revoca, non più azionabile nei confronti del rapporto di vendita concluso senza formali ostativi impedimenti". Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 9 8.1. Il motivo è, per la gran parte, inammissibile (al pari delle censure sclevate solo nelle memorie) e, per il resto, infondato. 8.2. Intanto, del tutto generica e, quindi, inammissibile, è la censura con la quale i ricorrenti hanno dedotto che la corte d'appello non aveva applicato la normativa che avrebbe dovuto guidarne la decisione, e cioè quella prevista dalla I. n. 43 del 1949, dal d.P.R. n. 1471 del 1963, dalla I. n. 1148 del 1955 e dal d.P.R. n. 1265 del 1956 (cfr. il ricorso, pag. 7). In tema di ricorso per cassazione, invero, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci, come nel caso in esame, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) di indicare, a pena d'inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 2020; Cass. n. 18998 del 2021). Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c., dev'essere, in effetti, dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 202 10 debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 16700 del 2020). Risulta, pertanto, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del 2016). 8.3. Gli artt. 2, 3 e 4 della I. n. 60 del 1963 hanno, del resto, previsto espressamente che gli assegnatari degli alloggi costruiti dalle Gestioni INA-CASA (previste dall'art. 2 della I. n. 43 del 1949 e soppresse dall'art. 1, comma 1°, della I. 60 cit.) avevano la facoltà (regolata, in dettaglio, dagli artt. 1, 2, 3 e 10 del d.P.R. n. 1471 del 1963, che contiene il relativo regolamento di attuazione), tanto se assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita, quanto se assegnatari di alloggi in locazione ai sensi dell'art. 19 della I. n. 43 cit., di presentare domanda per ottenere l'assegnazione in proprietà immediata dell'alloggio e che, in mancanza (di richiesta di assegnazione immediata in proprietà nel termine fissato), gli alloggi assegnati in locazione (art. 4, comma 2°: "gli alloggi che continueranno ad essere assegnati in locazione saranno trasferiti tutti in proprietà degli Istituti autonomi per le case Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 11 popolari competenti per territorio") e quelli assegnati a riscatto con patto di futura vendita (art. 4, comma 3°: "saranno pure trasferiti agli Istituti autonomi per le case popolari ..., gli alloggi assegnati a riscatto con patto di futura vendita e non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari") stati trasferiti in proprietà degli [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (come confermato dall'art. 10 del d.P.R. n. 1471 cit.) competenti (come quello di Salerno) per territorio (o agli enti ad essi equiparati ex artt. 4 e 8 della I. 60 cit.) e consegnati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, a questi ultimi enti i quali, dalla data della consegna, sono subentrati alla Gestione stessa nei rapporti con gli assegnatari e con i terzi in attesa del perfezionamento degli atti di trasferimento in proprietà (art. 3 del d.P.R. n. 1471 cit.). I beni della Gestione INA-Casa, diversi dagli alloggi assegnati, sono stati, invece, trasferiti alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), la quale, peraltro, ha assunto anche la titolarità attiva e passiva di tutti i relativi rapporti processuali (art. 35, commi 1° e 2°, della I. n. 63 cit.). A seguito della soppressione della GESCAL (art. 13 del d.P.R. n. 1036 del 1972), infine, gli [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] sono subentrati (come gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto in memoria del 28/12/2021, a p. 5) alla stessa, a partire del 31/12/1973, nella proprietà dei beni immobili di sua proprietà (art. 14 del d.P.R. n. 1036 cit.) e nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali ad essi inerenti. 8.4. L'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, quindi, è senz'altro subentrato nella proprietà degli immobili costruiti dalle Gestioni INA-CASA dei quali l'assegnatario a riscatto con patto di futura vendita, come il Cervone (v. la sentenza impugnata, p. 5), non aveva domandato l'immediato Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 20 12 trasferimento in proprietà, acquisendo, pertanto, la titolarità di tutte le situazioni attive o passive ad essi inerenti: a partire, evidentemente, dalla legittimazione a proporre la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'assegnatario. 8.5. Per il resto, la corte d'appello ha correttamente escluso qualsivoglia preclusione circa la legittimazione dello I.A.C.P. a proporre tale domanda in ragione del passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Salerno n. 156/1994 sul rilievo che tale pronuncia aveva espressamente affermato come lo I.A.C.P., privo del potere di disporre la revoca del decreto di assegnazione dell'alloggio al Cervone in quanto espressione di un potere autoritativo che non gli apparteneva, avrebbe ben potuto, in alternativa ai rimedi amministrativi di revoca e decadenza dell'assegnazione, proporre iure privatorum la domanda di risoluzione del contratto di assegnazione per inadempimento dell'assegnatario: e ciò a prescindere dal rilievo, di per sé assorbente, per cui i ricorrenti, pur avendo invocato la violazione del giudicato "esterno" costituito dalla sentenza del tribunale di Salerno n. 156/1994, non ne hanno riprodotto il testo, anche solo per smentire la predetta statuizione, nel ricorso per cassazione. Ed è, invece, noto che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno dev'essere coordinato con l'onere di specificità dei motivi sicché il ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass. n. 2617 del 2015; Cass.n. 26627 del 2006; più di recente, Cass. n. 15737 del 2017; Cass. n. 13988 del 2018; in precedenza, Cass. SU n. 1416 del 2004). Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 L.-/ 13 9.1. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 616 del 1977, degli artt. 93-95 della I. n. 60 del 1963, degli artt. 2, 4 e 10 del d.P.R. n. 1471 del 1943, dell'art. 10 della I. n. 43 del 1949, dell'art. 19 del d.P.R. n. 1265 del 1956, dell'art. 27 della I. n. 513 del 1977 e dell'art. 17 della I. n. 457 del 1978 nonché l'insufficienza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, sull'errato convincimento di applicare la normativa disciplinante il diverso regime degli immobili GESCAL, cui sarebbe subentrato lo I.A.C.P. di Salerno, ha escluso l'intervenuto riscatto da parte dell'assegnatario fin dal momento del pagamento dell'intero prezzo nel 1984, senza, tuttavia, considerare che il riconoscimento dell'avvenuto pagamento del prezzo conclude il procedimento amministrativo e che il diritto alla cessione sorge in capo all'assegnatario con l'accettazione della sua domanda e la comunicazione del prezzo. 9.2. Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione e l'errata applicazione dell'art. 2932 c.c. con riferimento all'art. 1321 c.c., nonché l'insufficienza, l'illegalità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'infondatezza della domanda riconvenzionale di trasferimento dell'immobile, senza, tuttavia, considerare che: - l'assegnatario, all'esito dell'integrale versamento del prezzo, aveva il diritto soggettivo pieno alla stipula della vendita definitiva e dunque alla pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c.; - la controversia ha riguardato il rapporto contrattuale intercorso tra il Cervone e Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 14 l'INA/CASA, così come consacrato nella "promessa di futura vendita" dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non già il contratto provvisorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - il pagamento dell'intero prezzo stipulato per la vendita, a seguito della corresponsione delle trecento rate mensili, aveva determinato la cessazione di "... ogni potere amministrativo del venditore-concedente e nulla poteva essere opposto o contestato da altri Enti (IACP/Sa e Comune) in quanto privi (...) di poteri sostitutivi, essendo preminente il diritto pieno di proprietà dell'acquirente, sul quale, in data postuma all'acquisto, non era più possibile ... attivare comportamenti interferenti, illegittimi, repressivi ed arbitrari, ... incompatibili giuridicamente con la acquisita titolarità del diritto da parte dell'acquirente del bene"; - "la verifica dei tempi e la riflessione sulla natura del rapporto avrebbe dovuto portare a decisione difforme da quella adottata"; - "i documenti (...) depositati (...) non sono stati attentamente valutati dalla Corte d'Appello nel loro contenuto e nella loro natura di impegno contrattuale di vendita", non potendo, in particolare, negarsi che il contratto di compravendita, una volta esaurita la condizione del pagamento integrale, aveva determinato il conseguimento del diritto di proprietà "indipendentemente dalla stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento definitivo, specie quando, come nel caso in esame, non era intervenuto alcun provvedimento di decadenza o revoca da parte dell'Ente proprietario", non potendovi provvedere l'I.A.C.P. attesa la funzione di nnera gestione del patrimonio già alienato per l'avvenuto pagamento integrale e non assoggettato ad impedimento di sorta, come la decadenza o la revoca. Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 15 10.1. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono, per molti aspetti, inammissibili e, per il resto, infondati. 10.2. I ricorrenti, invero, pur denunciando la violazione di norme di legge, hanno, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che l'assegnatario non aveva adempiuto all'obbligo contrattualmente assunto con il contratto di assegnazione di non sublocare l'immobile e che tale violazione non era stata specificamente autorizzata dall'ente amministratore. La valutazione delle risultanze istruttorie, al pari della scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, tuttavia, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). Le conclusioni assunte dal giudice di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale (salvo che non siano state espresse in una motivazione apparente, perplessa o contraddittoria: Cass. SU n. 8053 del 2014) non sono, quindi, in linea di principio, suscettibili di sindacato in sede di legittimità, a meno che, come previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza ivi impugnata non abbia del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti controversi (ossia di un fatto principale, e cioè un fatto costitutivo, modificativo innpeditivo o estintivo, oppure un fatto _ , Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 magg 2022 7 16 secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale), la cui risultanza emerga dal testo della sentenza stessa ovvero dagli atti del processo ed abbiano carattere decisivo (Cass. SU n. 8053 del 2014), ovvero, per converso, per non aver ammesso o valutato prove che, al contrario, se ammesse e valutate, sarebbero state idonee a dimostrare in giudizio la sussistenza di uno o più fatti parimenti decisivi per il giudizio (cfr. Cass. n. 5654 del 2017; conf., Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 16214 del 2019). Ne consegue l'insussistenza del vizio in questione (che i ricorrenti, peraltro, pur richiamando l'art. 360 n. 5 c.p.c., neppure hanno specificamente invocato come tale) tutte le volte in cui, com'è accaduto nel caso in esame, il fatto o i fatti storici rilevanti ai fini della decisione (e, prima ancora, le prove ad essi relativi), siano stati comunque presi in considerazione, anche implicitamente, dal giudice di merito, ancorché questi non abbia dato conto (o, prima ancora, non abbia ammesso e valutato) tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 17 perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 10.3. La corte d'appello, in effetti, dopo aver valutato le prove accolte in giudizio, ha, come visto, ritenuto, per un verso, che l'assegnatario [OSCURATO:PERSONA] aveva inadempiuto all'obbligo, espressamente previsto dall'art. 8 del contratto di assegnazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di non concedere l'immobile in locazione a terzi sin dal 24/2/1973, quando lo ha sublocato a [OSCURATO:PERSONA], vale a dire in un momento senz'altro anteriore rispetto al dedotto versamento del prezzo, destinato a completarsi con il pagamento delle ultime rate nel 1987, e, per altro verso, che tale sublocazione non era stata espressamente autorizzata dall'ente amministratore sul rilievo che "il documento versato in atti, privo di data e di sottoscrizione certa, non si prestava ad essere inteso come valido atto amministrativo volto a derogare lo specifico divieto legislativo, e contrattuale, di sub locazione", e che, in ogni caso, l'autorizzazione dell'ente amministratore dev'essere data "con specifico riferimento al singolo rapporto". Ed una volta affermato - come la corte d'appello ha ritenuto (con motivazione nient'affatto apparente, contraddittoria o perplessa) senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive - che l'assegnatario aveva concesso in sublocazione l'immobile e che tale sublocazione non era stata Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 18 specificamente autorizzata, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che lo stesso giudice ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'Istituto attore, avendo l'inadennpimento dell'assegnatario determinato la risoluzione automatica del rapporto sin dalla stipulazione del relativo contratto, e cioè dal 1973, e, per converso, il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica proposta dai convenuti in qualità di eredi dell'assegnatario. 10.4. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato che, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di futura vendita, la natura "legale" della decadenza prefigurata dall'art. 27 del d.P.R. n. 1265 del 1956 (cui gli stessi ricorrenti, a p. 4 della memoria del 28/12/2021, hanno ricondotto il contratto stipulato dal loro dante causa nel 1971) comporta che, in assenza di apposita autorizzazione dell'ente proprietario, la stessa si produca a seguito della verificazione del mero fatto della locazione a terzi dell'alloggio e, quindi, della violazione dell'esplicito divieto di legge, con la conseguenza che qualsiasi provvedimento emesso in sede giudiziaria o amministrativa, contenente la pronunzia sulla decadenza per la verificazione dei presupposti di legge, ha natura dichiarativa e ricognitiva dell'avvenuta estinzione di diritto all'assegnazione dell'alloggio, già verificatasi nel momento stesso della violazione del divieto, senza possibilità di sanatoria o di prescrizione del potere-dovere dell'ente (esercitabile anche in sede giudiziaria ed anche sotto forma di eccezione alla pretesa dell'assegnatario di ottenere sentenza sostitutiva dell'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio ai sensi dell'art. 2932 c.c.) di far valere la decadenza (cfr. Cass. n. 9559 del 2017; Cass. n. 16628 del Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 19 2008; Cass. n. 6395 del 2000). Non può, pertanto, escludersi la legittimazione dell'ente che ha agito in giudizio a far valere, con la proposizione della domanda di risoluzione, l'effetto estintivo del rapporto contrattuale automaticamente conseguito alla violazione del divieto di sublocazione. D'altra parte, ai sensi sia dell'art. 27 del d.P.R. n. 1265 del 1956 che dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1072, gli assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica non possono cedere in sublocazione gli alloggi stessi senza la preventiva autorizzazione dell'ente concedente, che può reprimere le relative violazioni, ai sensi dell'art. 26 della I. n. 513 del 1977, con la decadenza dall'assegnazione - provvedimento che integra una sanzione di diritto pubblico contro la quale l'interessato può agire davanti al giudice ordinario, incidendo sul diritto soggettivo di godimento dell'alloggio sorto a seguito della stipulazione del contratto di locazione con l'assegnatario - senza che rilevi, in contrario, l'avvenuta presentazione, da parte di quest'ultimo, di domanda di trasferimento in proprietà, ancorché da ritenere accettata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 della I. n. 457 del 1978, poiché neppure l'accettazione preclude alla P.A. di dichiarare la decadenza per il sopravvenuto accertamento dí comportamenti anteriori, che resta impedita, invece, soltanto dall'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, in forza del quale il bene è definitivamente sottratto al patrimonio dell'ente ed all'esercizio dei relativi poteri di tutela (cfr. Cass. n. 8094 del 2016; Cass.n. 16628 del 2008). In tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente gestore di disporre la decadenza o revoca dell'assegnazione, in caso di inadempienza dell'assegnatario ai suoi obblighi, come quella di occupare stabilmente l'alloggio e non cederlo a terzi (salva l'ipotesi di preventiva autorizzazione Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 20 alla locazione in favore dell'assegnatario con patto di futura vendita), dev'essere, in effetti, riconosciuto, (al pari della legittimazione a proporre domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale quale effetto automatico di tale inadempimento), indipendentemente dalla maturazione dei presupposti per l'acquisto della proprietà e dalla presentazione della relativa domanda, fino a quando non si perfezioni l'acquisto stesso con il trasferimento del bene (cfr. Cass. n. 1881 del 2019). Del resto, il divieto di cessione in sublocazione a terzi dell'alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione sussiste, a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita (così come a carico dell'assegnatario semplice), fino a quando, con la stipula del contratto, non si perfezioni il trasferimento della proprietà dell'immobile e questo esca dal patrimonio dell'ente, né resta escluso dalla presentazione, da parte dell'assegnatario, della domanda di riscatto, ancorché questa sia da considerarsi accettata ai sensi della I. n. 457 del 1978, atteso che la disposizione transitoria dettata in ordine a siffatta accettazione dall'art. 52, comma 3 0, di tale ultima legge va intesa non nel senso della costituzione ope legis del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà bensì in quello della definitività ed incontestabilità del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipula del contratto di compravendita (Cass. n. 8094 del 2016; Cass. n. 16628 del 2008; Cass. n. 7211 del 1994; Cass. n. 12125 del 1991). D'altra parte, con riguardo agli alloggi economici e popolari assegnati con promessa di vendita, dalla gestione INA-CASA, nella disciplina di cui alla I. n. 43 del 1949, integrata dalla I. n. 1148 del 1955, l'inosservanza del divieto di sublocazione, che va inteso come divieto, in senso lato, di cessione temporanea Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 21 a terzi anche verso corrispettivo anomalo, determina, in forza della espressa previsione dell'art. 27 del d.P.R. n. 1265 del 1956 (emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 10 della I. n. 1148 cit.), la decadenza dall'assegnazione, senza che abbia rilevanza il fatto (cui non può attribuirsi efficacia sanante della pregressa inadempienza) che l'assegnatario abbia, nel frattempo, proseguito ed ultimato il pagamento del prezzo (inizialmente) convenuto per l'alienazione (Cass. n. 16628 del 2008). 10.5. E neppure, infine, può affermarsi, come i ricorrenti hanno insistito, che l'integrale pagamento del prezzo da parte dell'assegnatario avrebbe determinato, a norma dell'art. 14 della I. n. 43 del 1949, il trasferimento della proprietà in capo allo stesso: a prescindere, invero, da ogni rilievo circa il fatto che, al contrario di quanto affermato dai ricorrenti, manca, in realtà, qualsivoglia emergenza probatoria circa l'intervenuto pagamento integrale del prezzo da parte dell'assegnatario (contestato del resto dall'Istituto controricorrente: v. il controricorso, p. 6 e 9), della quale, in effetti, i ricorrenti hanno omesso qualsiasi esposizione in ricorso, resta, in ogni caso, il fatto che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di trasferimento in proprietà di alloggi costruiti in attuazione delle norme sull'edilizia residenziale pubblica, l'accettazione della relativa domanda da parte dell'ente assegnante non opera la costituzione ope legis del vincolo contrattuale, con conseguente trapasso del diritto dominicale in capo all'assegnatario, ma segna soltanto il momento in cui diviene definitivo ed incontestabile il diritto di quest'ultimo a conseguire la cessione del bene per effetto della stipula di (successivo ed) apposito contratto di compravendita (Cass. n. 10890 del 1999; Cass. n. 6923 del 1997; sulla Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 m 22 necessità dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà, cfr. Cass. n. 6123 del 2001; Cass. n. 22471 del 2004, Cass.n. 18732 del 2005 e, più di recente, Cass. n. 3280 del 2021). In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di futura vendita, invero, il trasferimento della proprietà dell'alloggio non si determina automaticamente con l'esercizio della facoltà di riscatto né con il completo pagamento del prezzo ma solo quando sia stata perfezionata l'attività negoziale implicante il riconoscimento, da parte dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti fissati dalla legge per l'esercizio del diritto al trasferimento medesimo, con la conseguenza che l'ente proprietario o gestore conserva, fino a detto trasferimento, il potere di rilevare ragioni di decadenza dai diritti collegati all'assegnazione (Cass. n. 8312 del 1993, con riferimento alla mancata occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario ed illecita locazione dello stesso a terzi). In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, pertanto, l'esercizio da parte dell'assegnatario con patto di futura vendita della facoltà di procedere al riscatto anticipato dell'alloggio, ai sensi dell'art 14 della I. n. 43 del 1949, non produce l'automatico trasferimento della proprietà, occorrendo il compimento in suo favore di un'attività negoziale, implicante il riconoscimento, ad opera dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti previsti dalla norma per l'esercizio da parte dell'assegnatario del diritto al trasferimento in proprietà dell'alloggio, né tale automatico trasferimento della proprietà dell'alloggio si determina a favore dell'assegnatario dell'alloggio economico e popolare in forza della I. n. 60 del 1963, giacché anche, per tale normativa, per il trasferimento della proprietà, occorre un apposito procedimento, che ha inizio con la presentazione della richiesta dell'assegnatario e Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 prosegue sino all'accoglimento di essa da parte della GESCAL (Cass. n. 3265 del 1980). 11. Il ricorso, pertanto, escluso ogni rilievo alle censure svolte solo nelle memorie (ed a prescindere, altresì, dal fatto che i ricorrenti, nella dichiarata qualità di eredi dell'assegnatario [OSCURATO:PERSONA], non hanno proposto, in ricorso, alcuna censura avverso la statuizione con la quale la corte d'appello aveva affermato l'insufficienza di tale status sul rilievo che, in caso di decesso dell'assegnatario con patto di futura vendita in epoca antecedente alla stipula del contratto di cessione, il subentro degli eredi nel diritto all'assegnazione non si verifica iure hereditatis bensì in presenza di determinati requisiti, tra i quali la convivenza e la sussistenza del rapporto di coniugio o di parentela con l'assegnatario deceduto), dev'essere, quindi, rigettato. 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione, per ciò che riguarda i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato anticipatario. 13. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida, per l'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in C. 4.300,00, di cui C. 200,00 per Ric. 2017 n. 10308, Sez. 2, PU del 10 maggio 2022 esborsi, oltre accessori come per le