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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2018

Cassazione n. 21624/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31814/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2003/2018 depositata il 28/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria rigettava l'istanza delle contribuenti, avanzata in data 7 maggio 2013, di rimborso della somma di euro 219.075,85, versata in data 31/03/1993 per la definizione delle pendenze tributarie in materia di IRPEF e ILOR,ai sensi dell’art. 32 della legge n. 413 del 1991, in relazione agli anni d'imposta 1978 e 1979, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR confermava la sentenza di primo grado che, aveva respinto il ricorso delle contribuenti, ritenendo tardiva la richiesta di rimborso, perché avanzata quando erano decorsi il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e quello di quarantotto mesi previsto dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, avuto riguardo alla data del versamento (effettuato in data 31/03/1993), che non costituiva duplicazione di quello effettuato in data 15/05/2003, a seguito di adesione al condono di cui alla legge n. 289 del 2000, art. 12.

2. Avverso tale statuizione le contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l'intimata, costituitasi tardivamente senza svolgere attività difensiva.

3. Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2946 cod. civ., per avere la CTR escluso l'applicazione al caso di specie del termine di prescrizione decennale ed applicato, invece, quello decadenziale biennale di cui all'art. 21 cit. – o comunqu e quello di quarantotto mesi di cui all’art. 48 cit. - e per avere individuato il dies a quo in quello di effettuazione del versamento con riferimento alla definizione agevolata ex lege n. 413 del 1991, invece che alla data in cui era sorto il diritto al rimborso, ovvero dalla data di rinnovato pagamento delle somme occorso in data 15 maggio 2003, a seguito di definizione agevolata ex art. 12 della legge n. 212 del 2000.

2. Il motivo ̀ infondato.

2.1. Quanto alla prima delle censure mosse con il mezzo in esame alla sentenza d'appello, deve ricordarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena didecadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (art. 16, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e, ora, artt. 19, comma primo, lett. g, e 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), regime che impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune.

Ne discende che, da un lato, all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria - idonea, come tale, ad orientare anche l'interprete -, e, dall'altro, le norme che contemplano l'istituto del rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l'operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15840 del 12/07/2006, Rv. 591752; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6900 del 24/03/2014, Rv. 630533; Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 7069 del 2015, in motivazione, e Cass., Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 11456 del 25/05/2011, in motivazione; in senso conforme v. inoltre Cass. 1996/2020,pronunciata tra le medesime parti in relazione a fattispecie del tutto analoga avente ad oggetto il diniego di rimborso delle somme versate, con le medesime tempistiche, per la definizione agevolata ai fini IVA).

2.2. Quanto alla seconda censura, ritiene il Collegio che la CTR abbia correttamente individuato il dies a quo per la presentazione dell'istanza di rimborso in quello di effettuazione del versamento ritenuto indebito (nella specie, il 31/03/1993), giacché l'altro versamento, effettuato in data 15/05/2003 per l'adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui alla legge n. 289 del 2000, art. 12, costituisce presupposto per la restituzione delle somme versate per tale finalità, che, peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la CTR ha affermato che "non rappresentano il duplicato l'uno dell'altro, riferendosi a fattispecie del tutto diverse" (sentenza, pag. 5).

3. Tale accertamento è stato censurato dalle ricorrenti con gli ultimi due motivi di ricorso.

4. Con il secondo motivo le ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di rilevare che le deduzioni difensive svolte in grado di appello dall'amministrazione finanziaria, ovvero di irrevocabilità della dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'adesione al condono ex lege n. 413 del 1991, con conseguente acquisizione di quelle somme a titolo definitivo, e di inadempimento delle contribuenti all'onere di provare l'identità del titolo per il quale erano stati effettuati i due versamenti, costituissero eccezioni nuove come tali inammissibili.

5. Il motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale.

Ne consegue che l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed ̀, dunque, rilevabile d'ufficio” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21197 del 08/10/2014, Rv. 632495; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015, Rv. 636896, nonché Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016, Rv. 638457; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7661 del 02/04/2020, Rv. 657540 -01).

6. Con il terzo motivo le ricorrenti hanno dedotto un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di esaminare il fatto che la non coincidenza degli importi versati per l'adesione ai due condoni discendeva solo ed esclusivamente dalle disposizioni condonistiche che prevedevano diverse modalità di determinazione delle somme da versare per l'adesione all'uno e all'altro condono.

7. Al riguardo occorre precisare che la CTR “in base alla documentazione allegata dalle ricorrenti” ha escluso che il versamento effettuato nel 1993 costituisse un duplicato di quello effettuato nel 2003, in quanto quest'ultimo era stato effettuato con riferimento a nove cartelle di pagamento, di cui solo una relativa all’IRPEF e all’ILOR per gli anni d’imposta 1978 e 1979, i cui importi, però, non erano “affatto coincidenti” con quelli oggetto della prima definizione.

7.1. Da tale necessaria precisazione discende che il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata che, per quanto sopra detto, ha rilevato la non coincidenza tra quanto dovuto a titolo di IRPEF e ILOR dal contribuente con riferimento all'istanza di condono avanzata ai sensi della legge n. 413 del 1991 e quella risultante dalla cartella di pagamento oggetto di definizione ex lege n. 289 del 2002 e non, invece, tra le somme versate in occasione dell'adesione ai due condoni, come erroneamente assumono le ricorrenti nel motivo in esame.

8. Conclusivamente, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali stante la mancata attività difensiva dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31814/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2003/2018 depositata il 28/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria rigettava l'istanza delle contribuenti, avanzata in data 7 maggio 2013, di rimborso della somma di euro 219.075,85, versata in data 31/03/1993 per la definizione delle pendenze tributarie in materia di IRPEF e ILOR,ai sensi dell’art. 32 della legge n. 413 del 1991, in relazione agli anni d'imposta 1978 e 1979, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR confermava la sentenza di primo grado che, aveva respinto il ricorso delle contribuenti, ritenendo tardiva la richiesta di rimborso, perché avanzata quando erano decorsi il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e quello di quarantotto mesi previsto dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, avuto riguardo alla data del versamento (effettuato in data 31/03/1993), che non costituiva duplicazione di quello effettuato in data 15/05/2003, a seguito di adesione al condono di cui alla legge n. 289 del 2000, art. 12. 2. Avverso tale statuizione le contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l'intimata, costituitasi tardivamente senza svolgere attività difensiva. 3. Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2946 cod. civ., per avere la CTR escluso l'applicazione al caso di specie del termine di prescrizione decennale ed applicato, invece, quello decadenziale biennale di cui all'art. 21 cit. – o comunqu e quello di quarantotto mesi di cui all’art. 48 cit. - e per avere individuato il dies a quo in quello di effettuazione del versamento con riferimento alla definizione agevolata ex lege n. 413 del 1991, invece che alla data in cui era sorto il diritto al rimborso, ovvero dalla data di rinnovato pagamento delle somme occorso in data 15 maggio 2003, a seguito di definizione agevolata ex art. 12 della legge n. 212 del 2000. 2. Il motivo ̀ infondato. 2.1. Quanto alla prima delle censure mosse con il mezzo in esame alla sentenza d'appello, deve ricordarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena didecadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (art. 16, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e, ora, artt. 19, comma primo, lett. g, e 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), regime che impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune. Ne discende che, da un lato, all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria - idonea, come tale, ad orientare anche l'interprete -, e, dall'altro, le norme che contemplano l'istituto del rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l'operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15840 del 12/07/2006, Rv. 591752; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6900 del 24/03/2014, Rv. 630533; Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 7069 del 2015, in motivazione, e Cass., Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 11456 del 25/05/2011, in motivazione; in senso conforme v. inoltre Cass. 1996/2020,pronunciata tra le medesime parti in relazione a fattispecie del tutto analoga avente ad oggetto il diniego di rimborso delle somme versate, con le medesime tempistiche, per la definizione agevolata ai fini IVA). 2.2. Quanto alla seconda censura, ritiene il Collegio che la CTR abbia correttamente individuato il dies a quo per la presentazione dell'istanza di rimborso in quello di effettuazione del versamento ritenuto indebito (nella specie, il 31/03/1993), giacché l'altro versamento, effettuato in data 15/05/2003 per l'adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui alla legge n. 289 del 2000, art. 12, costituisce presupposto per la restituzione delle somme versate per tale finalità, che, peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la CTR ha affermato che "non rappresentano il duplicato l'uno dell'altro, riferendosi a fattispecie del tutto diverse" (sentenza, pag. 5). 3. Tale accertamento è stato censurato dalle ricorrenti con gli ultimi due motivi di ricorso. 4. Con il secondo motivo le ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di rilevare che le deduzioni difensive svolte in grado di appello dall'amministrazione finanziaria, ovvero di irrevocabilità della dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'adesione al condono ex lege n. 413 del 1991, con conseguente acquisizione di quelle somme a titolo definitivo, e di inadempimento delle contribuenti all'onere di provare l'identità del titolo per il quale erano stati effettuati i due versamenti, costituissero eccezioni nuove come tali inammissibili. 5. Il motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed ̀, dunque, rilevabile d'ufficio” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21197 del 08/10/2014, Rv. 632495; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015, Rv. 636896, nonché Cass., Sez. U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016, Rv. 638457; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7661 del 02/04/2020, Rv. 657540 -01). 6. Con il terzo motivo le ricorrenti hanno dedotto un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di esaminare il fatto che la non coincidenza degli importi versati per l'adesione ai due condoni discendeva solo ed esclusivamente dalle disposizioni condonistiche che prevedevano diverse modalità di determinazione delle somme da versare per l'adesione all'uno e all'altro condono. 7. Al riguardo occorre precisare che la CTR “in base alla documentazione allegata dalle ricorrenti” ha escluso che il versamento effettuato nel 1993 costituisse un duplicato di quello effettuato nel 2003, in quanto quest'ultimo era stato effettuato con riferimento a nove cartelle di pagamento, di cui solo una relativa all’IRPEF e all’ILOR per gli anni d’imposta 1978 e 1979, i cui importi, però, non erano “affatto coincidenti” con quelli oggetto della prima definizione. 7.1. Da tale necessaria precisazione discende che il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata che, per quanto sopra detto, ha rilevato la non coincidenza tra quanto dovuto a titolo di IRPEF e ILOR dal contribuente con riferimento all'istanza di condono avanzata ai sensi della legge n. 413 del 1991 e quella risultante dalla cartella di pagamento oggetto di definizione ex lege n. 289 del 2002 e non, invece, tra le somme versate in occasione dell'adesione ai due condoni, come erroneamente assumono le ricorrenti nel motivo in esame. 8. Conclusivamente, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali stante la mancata attività difensiva dell'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
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